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Mac Consulting Group da10  anni si occupa di Sicurezza sul Lavoro.

Grazie al personale qualificato e  un servizio di assistenza puntuale e preciso provvede a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 81/2008.

Siamo in grado di proporre soluzioni "chiavi in mano" ad ogni cliente, qualunque sia il livello di safety richiesto.

Mac Consulting Group  con il contributo di professionisti qualificati quali Avvocati, Ingegneri, Medici e Psicologi offre le migliori soluzioni professionali per la corretta applicazione di un valido sistema di compliance.

La sicurezza nei luoghi di lavoro sono tutte quelle precauzioni che devono essere prese, per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, con lo scopo finale di evitare questi infortuni sul lavoro e/o malattie professionale mentre si lavora.
Mac Consulting Group nelle sue varie discipline realizza
servizi di consulenza integrata nell'ambito di "sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro", fornendo ai propri clienti supporti completi ed adeguati a tutte le loro esigenze.

 

Documenti sicurezza sul lavoro
DVR - Documento di valutazione dei rischi
Consulenza e Servizi
Ispezione ASL in azienda
Glossario sicurezza sul lavoro
Obblighi D.Lgs. 81/08

 

I NOSTRI SERVIZI

 

Sopralluoghi mirati alla verifica circa:
      -le caratteristiche e la idoneità degli ambienti di lavoro;
      -le modalità di stoccaggio dei materiali;
      -la movimentazione dei carichi;
      -il rischio incendio;
      -le macchine utilizzate nel ciclo produttivo;
      -l’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici;
      -l’esposizione ai videoterminali;
Redazione del documento di valutazione dei rischi e predisposizione della relativa documentazione collegata;
Elaborazione del documento di valutazione del rischio incendio;
Redazione del piano di emergenza ed evacuazione;
Redazione del documento di valutazione relativo alla esposizione agli agenti chimici;
Assistenza e/o assunzione incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);
Assistenza alle aziende del settore edile per gli adempimenti previsti al Titolo IV del D.L.vo 81/08
     ("Cantieri temporanei o mobili");
Elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS);
Elaborazione PIano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi (Pi.M.U.S.) ;
Rilevamenti fonometrici;
Misurazioni della esposizione alle vibrazioni meccaniche;
Rilevamento per l’impatto acustico ambientale e redazione della relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato;
Prelievi ed analisi per la determinazione di inquinanti aerodispersi negli ambienti di lavoro;
Consulenza in materia di Sicurezza nei contratti di appalto e contratti d’opera;
Pronta assistenza in caso di contestazioni da parte degli organi di controllo;

Sicurezza lavoro:

La sicurezza sul lavoro continua a essere uno dei temi drammatici che la cronaca non smette di portare in evidenza quasi ogni giorno.

Si comprende come ogni anno mediamente il 6% dei lavoratori italiani subisce un incidente sul lavoro. Si tratta di quasi un milione di incidenti di diversa natura e gravità, dei quali oltre 27 mila determinano una invalidità permanente nella vittima, e più di 1.300 ne causano la morte. Ciò equivale a dire che ogni giorno tre persone perdono la vita per disgrazie legate alla propria attività lavorativa.
Si comprende anche l'enorme fenomeno, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, delle malattie professionali e di tutta quella patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell'ambiente di lavoro.

La sicurezza nei luoghi di lavoro sono tutte quelle precauzioni che devono essere prese, per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, con lo scopo finale di evitare questi infortuni e/o malattie professionale mentre si lavora.

 

La sicurezza nei luoghi di lavoro sono tutte quelle precauzioni che devono essere prese, per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, con lo scopo finale di evitare questi infortuni e/o malattie professionale mentre si lavora.

L'entità del problema e la particolarità della materia hanno reso necessario, nel tempo, una adeguata legislazione. In Italia, la sicurezza sul lavoro è oggi definita da un nuovo decreto, il D. Lgs. 81/2008, comunemente conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro entrato in vigore, per la quasi totalità degli articoli, il 15 maggio 2008.
Esso abroga le più importanti norme in materia (p.e. la 626/94) ed introduce importanti innovazioni nel campo della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, focalizzando l'attenzione sulle regole e gli strumenti operativi.
Regole che determinano, tra l'altro, l'obbligo per tutte le aziende, pur con un solo dipendente, ad organizzare e porre in essere procedure altrettanto complesse ed articolate, con obiettive e consistenti difficoltà per gran parte di esse, molte delle quali hanno dovuto affrontare, impreparate, nuovi problemi.

La complessa e ampia legislazione impone precisi e vincolanti obblighi per tutte le aziende. Prevede anche, tra l'altro, una capillare sorveglianza, sull'osservanza delle norme, esercitata da organismi vari (ASL, VVF, Ispettorato del Lavoro, etc.), con possibile conseguente azione sanzionatoria nei confronti delle aziende inadempienti.

Da qui l'esigenza di affidarsi ad organismi esterni, privati, per consulenze e servizi adeguati.
Esattamente per questo è nato il nostro gruppo di professionisti veri, ognuno laureato e specializzato nel suo campo, lavorando insieme fra di loro e con relazioni stretti tra il datore di lavoro o responsabile della sede produttiva, il RSPP ed il RLS con un unico scopo: migliorare la qualità nei luoghi di lavoro.  

www.safety81.it nelle sue varie discipline realizza servizi di consulenza integrata nell'ambito di "sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro" e di "igiene degli alimenti", fornendo ai propri clienti supporti completi ed adeguati a tutte le loro esigenze.

Riteniamo utile annoverare tra i nostri servizi, anche quello della fornitura ai clienti di una informazione puntuale e dettagliata sull'evoluzione legislativa in tema di "tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei posti di lavoro".

In tal modo permettiamo ai nostri clienti una piena consapevolezza della norma, e una conseguente completa sua osservanza.

 

 

 

                                      

MAC CONSULTING GROUP

 Via Porara, 14  Mirano (VE) Tel 041 430654   Fax 041 5728356

p.iva 03879890279 INFO@MACCONSULTING.IT

 

 Area Nord Ovest

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www.macconsulting.it www.macimpresa.it www.macantincendio.com www.626sicurezzaok.it www.legge81.org www.estintore.org

 www.primosoccorso.biz www.corsionline.biz  www.corsorspp.it www.626online.com www.corsorspp.it  www.corsisicurezzalavoro.it

 

Mac Consulting Group società di formazione e consulenza aziendale, corsi sicurezza sul lavoro, corso rspp, corso primo soccorso, antincendio in aziende a rischio basso, corso per rls, documento valutazione dei rischi, formazione per alimentaristi in sostituzione dell' ex libretto sanitario, manuale haccp, corsi di formazione per addetti alla guida di muletti e transpallet elettrici, corsi erogati in conformità di quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza introdotto dal decreto legislativo (dlgs) n. 81 del 9 aprile 2008, che aggiorna la vecchia legislazione (es. legge 626/94) in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Preventivo consulenza sicurezza - consulenza 81 venezia - sicurezza 81 venezia - legge 626 milano - formazione 626 milano - 626 sicurezza sul posto di lavoro - adempimenti sicurezza sul lavoro - aziende sicurezza sul lavoro - consulente sicurezza sul lavoro - gestione sicurezza sul lavoro - legge sicurezza sul lavoro - norme di sicurezza sul lavoro - prevenzione sicurezza sul lavoro - responsabile sicurezza sul lavoro – siti web - sanzioni sicurezza sul lavoro - sicurezza sul lavoro 626 94 - sicurezza sul lavoro milano - sicurezza sul lavoro obblighi - uffici - società - studio - testo unico - piano sicurezza 81 - documento valutazione rischi 81- valutazione rischio incendio - attività - aziendali - chimico - lavoro - macchine - movimentazione manuale - valutazione rischi officina - sicurezza - ufficio - vibrazioni - valutazione rischio biologico - rischio esplosione - valutazione rumore - attività - rischi aziendali - macchine - carichi - consulenti sicurezza sul lavoro

          

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Il PSC è il documento più importante per la sicurezza di un cantiere temporaneo o mobile poiché dà le indicazioni sul “come” quel cantiere dovrà essere strutturato per realizzare in sicurezza l’opera progettata. Il PSC è specifico per il singolo cantiere ed è redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) viene redatto nel caso di un appalto pubblico, quando i lavori non richiedano la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, cioè in quei cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa.

Tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici che operano in un cantiere temporaneo sono obbligati a redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza). Sostanzialmente costituisce la valutazione dei rischi specifici relativi alle attività che si svolgeranno in quello specifico cantiere.
Il POS deve tenere in considerazione non solo le misure di prevenzione e protezione per ridurre i rischi connessi con l’attività da svolgere nel cantiere, ma anche tutte le misure prescritte nel PSC per ridurre i rischi interferenti derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese nel medesimo cantiere. I contenuti minimi del POS sono indicati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.Il D.U.V.R.I. è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008) che deve essere elaborato dal datore di lavoro. Per interferenza si intende qualsiasi evento rischioso che possa verificarsi tra ditte diverse che operano nello stesso cantiere, oppure tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, ad esempio un’azienda che dia in appalto lavori di manutenzione. Il D.U.V.R.I. è allegato al contratto d’appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Tale documento prevede: · La valutazione dei rischi da interferenze; · L’importo del costo della sicurezza, inteso come il costo delle misure adottate per limitare le interferenze; · Il sopralluogo dei locali interessati alle lavorazioni.Il preposto è una persona dotata dell’esperienza e della competenza necessarie che, nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive , controllando la loro corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ha collocazione autonoma all’interno della struttura aziendale.Il preposto ha diversi compiti: deve assicurarsi che i lavoratori osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali e controllare che solo i lavoratori adeguatamente formati accedano ai luoghi a maggior rischio. Deve inoltre pretendere il rispetto delle misure in caso di emergenza e dare istruzioni, informando tempestivamente i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, e valutare di non richiedere a questi di riprendere l’attività in una situazione in cui persista il pericolo. Deve segnalare al datore di lavoro o al dirigente i problemi e le condizioni di pericolo. Il preposto deve ricevere specifica formazione.Per lavoratore si intende una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Vengono equiparate al lavoratore quindi categorie come il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività, l’associato in partecipazione, il beneficiario di tirocini formativi e di orientamento, l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori, il volontario e il lavoratore dei lavori socialmente utili. Vengono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.Per formazione si intende un processo educativo tramite il quale si trasferiscono ai lavoratori e agli altri soggetti appartenenti al sistema di prevenzione e protezione aziendale le conoscenze e le procedure utili per essere in grado di svolgere in sicurezza i rispettivi compiti, e per prevenire i rischi.Per informazione si intende l’insieme delle attività utili a fornire conoscenze sull’identificazione, riduzione e gestione dei rischi in un ambiente di lavoro.Con addestramento si intendono tutte le attività volte a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi di protezione individuale e procedure di lavoro.Il D.Lgs. 81/2008 prevede che ogni azienda provveda a formare: · il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, qualora non ci si avvalga di un RLS territoriale, che deve seguire un corso di formazione specifico di 32 ore.
· almeno un Addetto Antincendio (D.M. 10/03/1998) e un Addetto Primo Soccorso (D.M. 388/2003), formati con specifici corsi;
· un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); con corso di formazione specifico per l’azienda, che richiede un aggiornamento quinquennale. Non ultimo deve essere cura del Datore di Lavoro garantire a tutti i lavoratori adeguata formazione, informazione, addestramento in funzione dei rischi rilevati.Quando devono avvenire la formazione e l'addestramento dei lavoratori?La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire all’inizio del rapporto di lavoro, in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansione, quando si introducono nuove attrezzature e tecnologie o sostanze e preparati pericolosi.Ogni quanto va ripetuta la valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici?La valutazione dei rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, ecc.) va ripetuta almeno ogni 4 anni, o comunque in caso di mutamenti dei macchinari, delle tecnologie utilizzate o di particolari risultati della sorveglianza sanitaria.Che cosa succede se non si viene trovati in regola?Se un ispettore del lavoro durante un’ispezione accerta delle violazioni, darà delle prescrizioni affinché l’irregolarità venga eliminata, indicando tempi e modi di correzione nel verbale di ispezione. Comunicherà comunque la violazione alla Procura della Repubblica. Se al ricontrollo l’irregolarità è stata eliminata, il contravventore dovrà pagare una somma pari ad un quarto del massimo previsto per tale violazione. La mancata regolarizzazione o il mancato pagamento danno avvio ad un procedimento penale.E' possibile eseguire l'autocertificazione della valutazione dei rischi?Si, l’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 consente l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi ai datori di lavoro che non occupino più di 10 addetti. L’autocertificazione può essere presentata fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e comunque non oltre il 30 giugno 2012.Come si determina il numero di lavoratori di un'azienda?Nel computo dei lavoratori devono essere compresi i soci lavoratori, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato e “atipico” (es. collaboratori a progetto), i lavoratori a domicilio se lavorano per un solo datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori stagionali e gli operai agricoli impiegati a tempo determinato. Nel computo non vengono considerati il datore di lavoro, i coadiuvanti e collaboratori famigliari, i lavoratori autonomi, i tirocinanti, gli stagisti, i collaboratori occasionali, i volontari, i lavoratori in sostituzione, i lavoratori a domicilio se lavorano per più di un datore di lavoro, i lavoratori socialmente utili e i lavoratori in prova.Come si fa ad apporre data certa?Il recente decreto correttivo 106 del 2009 ha inserito tra le modalità di apposizione di data certa al DVR, la firma congiunta del Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente, se presente. In alternativa è possibile richiedere l’apposizione di data certa presso gli uffici postali (al costo di un normale francobollo), oppure auto inviarsi il DVR con la Posta Elettronica Certificata, se si è dotati di tale servizio.

informazioni:Identificazione e descrizione del lavoro da svolgere e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti (ditte o lavoratori autonomi); Identificazione e descrizione dell'area interessata; Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: referente interno, RSPP, medico competente, direttore dei lavori, ecc.; Orario in cui viene svolto il lavoro; Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive, in riferimento all'area, all'organizzazione ed alle lavorazioni; Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale (DPI), in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni; Misure di coordinamento relative all'uso comune delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva; Modalità  organizzative  della  cooperazione  e  del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi; Organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze; Durata prevista delle lavorazioni e delle fasi di lavoro. Il DUVRI non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo. Valutazione del rischio vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoroLa valutazione el rischio di esposizione a vibrazioni (Titolo VIII Capo II del D.Lgs 81/2008) viene effettuata da tecnici esperti attraverso l'utilizzo di strumentazioni tecniche di misurazione (accelerometro) o mediante banche dati accreditate (ISPESL) e/o informazioni reperibili dal costruttore.I tecnici, dopo un'attenta analisi del ciclo di produzione, dell'organizzazione, delle procedure e degli ambienti di lavoro, individuano le attrezzature/macchine che possono produrre vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o corpo intero.Per ogni mansione/gruppo omogeneo vengono calcolati i livelli di esposizione giornaliera alle vibrazioni meccanichel documento finale contiene i dati delle misurazioni effettuate in campo o i valori riportati nelle banche dati, il calcolo dei livelli di esposizione alle vibrazioni e il confronto tra tali valori e i limiti di legge, definendo una fascia di rischio.Il servizio proposto viene effettuato con le seguenti modalità:misurazioni accelerometriche sul posto di lavoro o rilievo dei dati necessari da banche dati; stesura della relazione tecnica di valutazione dell'esposizione a vibrazioni (mano-braccio e/o corpo intero); indicazioni sugli eventuali interventi da adottare; Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoroLa valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro (Titolo VIII Capo II del D.Lgs 81/2008) viene effettuato da  tecnici esperti dotati di attrezzature certificate (fonometro integratore Classe 1).La misurazione dei livelli di rumore è effettuata a seguito di un esame delle lavorazioni, del ciclo di lavoro e degli ambienti di lavoro.Il livello di esposizione al rumore per mansione/gruppo omogeneo, insieme ai valori di picco riscontrati, permette un confronto con i valori limite di esposizione ed i valori di azione fissati dalla normativa vigente, cui corrispondono differenti azioni che il datore di lavoro deve mettere in atto per minimizzare il rischio.La valutazione del rischio rumore comprende: - la misurazione fonometrica di tutte le postazioni di lavoro utilizzate dai dipendenti con caratterizzazione del livello equivalente di rumore;- la valutazione del livello di rumore, del tipo e della durata di esposizione per gruppi omogenei;- la valutazione dei dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione;- indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.Il Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs. 81/2008), integrato con il decreto correttivo 106 del 2009, è la più recente normativa di riferimento per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro, che integra e sostituisce il precedente D.Lgs. 626/94. Il Testo Unico prevede una semplificazione e una chiarificazione di alcune procedure e adempimenti, e migliora le principali norme sulla sicurezza, integrando i provvedimenti attuativi della normativa precedente.Il decreto fornisce disposizioni generali per quanto riguarda la sicurezza e l’igiene sul lavoro, i requisiti dei luoghi di lavoro, la prevenzione incendi, l’evacuazione dei lavoratori e il primo soccorso. Il Testo Unico obbliga l’azienda ad informare, formare e talvolta addestrare i lavoratori oltre a prevedere la loro consultazione e partecipazione. Stabilisce la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e contiene disposizioni sulla pubblica amministrazione e il modo in cui gli istituti centrali debbano elaborare statistiche sugli infortuni e le malattie.Il decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sono tutelati dal D.Lgs. 81/2008, oltre ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche i soci lavoratori, i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari che utilizzano agenti chimici, biologici, videoterminali o che possono essere esposti ad agenti fisici, i volontari dei VV.FF. e della protezione civile e gli addetti a lavori socialmente utili.Sono esclusi dalla disciplina del Testo Unico sulla Sicurezza gli addetti ai servizi domestici e famigliari, i volontari come definiti dalla legge n. 266/2001 e i volontari che effettuano servizio civile.La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro è un adempimento obbligatorio per tutti i datori di lavoro. Gli unici termini dilazionati riguardano la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (31 dicembre 2010), radiazioni ottiche artificiali (26 aprile 2010) e campi elettromagnetici (30 aprile 2012).Il datore di lavoro deve valutare i fattori di rischio per quanto riguarda le attrezzature e i luoghi di lavoro e occuparsi insieme all’RSPP della redazione del Documento della Valutazione dei Rischi. E’ suo compito attuare le misure di prevenzione e tutela della salute e programmare eventuali miglioramenti dei luoghi di lavoro. E’ tenuto a designare e formare gli addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione e garantire un’adeguata formazione ai lavoratori in materia di emergenza e primo soccorso.Il datore di lavoro può delegare i poteri di organizzazione, gestione e controllo ad una persona che risponda ai requisiti di professionalità ed esperienza adeguati. E’ necessario un atto scritto con data certa, che verrà sottoscritto per accettazione dal delegato. Il delegato dovrà avere l’autonomia di spesa per lo svolgimento delle funzioni delegate. Il datore di lavoro dovrà comunque controllare il corretto adempimento delle funzioni da parte del delegato. Non è possibile delegare né la valutazione dei rischi e la conseguente stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, né la nomina dell’RSSP.Il datore di lavoro è tenuto a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed eventuali addetti, il Medico Competente, ove previsto dalla normativa, e un adeguato numero di addetti al Primo soccorso e all’Antincendio, in base al rischio e alle dimensioni aziendali. I lavoratorihanno il diritto di eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.); qualora quest’ultimo non venga eletto, viene designato un rappresentante per la sicurezza territoriale. Significa compiere un'analisi del luogo di lavoro che comporti la valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, l’eliminazione e/o la riduzione dei rischi, la programmazione della prevenzione, la predisposizione di misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori.La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro ed è effettuata in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente (nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento obbligatorio, secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, che deve essere presente in azienda in caso di visita ispettiva da parte degli organi di controllo. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) deve seguire criteri precisi e deve possedere dei requisiti specifici. In particolare deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Nel Documento di Valutazione dei Rischi deve essere esplicita l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) o di quello territoriale e del Medico Competente. Queste figure devono partecipare alla valutazione dei rischi e alla stesura del D.V.R. insieme al Datore di Lavoro (che comunque non può, in nessun caso, esimersi da tale dovere).Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato qualora vi siano modifiche all’organizzazione aziendale o al processo produttivo tali da poter influire sullo stato di salute e sulla sicurezza dei lavoratori, o a seguito di gravi infortuni oppure se il medico competente ne rileva la necessità. Dopo la rielaborazione del testo, le misure di sicurezza e prevenzione vanno aggiornate di conseguenza.No, il Documento di Valutazione dei Rischi va conservato in azienda. Deve essere a disposizione degli organismi competenti in caso di controlli o ispezioni, ad esempio a seguito di un infortunio.E' un servizio dell’Azienda Sanitaria Locale che controlla e vigilia sull’applicazione di tutte le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Lavora in concomitanza con l’Ispettorato quando previsto. Si pone come garante esterno della corretta applicazione delle disposizioni. A questo organo di vigilanza dell’ente pubblico vanno mandate anche comunicazioni, notifiche o richieste di autorizzazioni secondo quanto previsto dalle leggi.Il medico competente deve avere una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro. Deve possedere inoltre autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.Deve inoltre partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.La sorveglianza sanitaria consiste nell’effettuazione di visite mediche (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/2008): Preventive all’inizio di una attività lavorativa, che esponga ad un rischio per il quale è prevista la sorveglianza sanitaria; Preventive in fase preassuntiva per volontà del datore di lavoro; · Prima della ripresa dal lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi;  Periodiche con la cadenza definita dalla normativa o stabilita a discrezione tecnico-professionale del medico competente; Alla cessazione del rapporto di lavoro, per i casi stabiliti dalla normativa.La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, oltre ai casi singoli in cui il lavoratore la richieda e il medico competente la ritenga pertinente, in presenza di esposizione ai seguenti rischi: · Movimentazione manuale dei carichi, sulla base della valutazione del rischio;Agenti fisici: a) Rumore: quando il livello di esposizione giornaliera LEX > 85 dB(A) e la pressione acustica di picco ppeak> 140 Pa, riferito a 20 μPa; b) Vibrazioni: quando il valore di esposizione giornaliera (misurato su una giornata di 8 ore) è superiore a 2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio e di 0,5 m/s2 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero; c) Radiazioni ottiche artificiali;) Campi elettromagnetici; · Agenti chimici pericolosi classificati come: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di III categoria, amianto, e comunque quando il rischio è rilevante per la salute e alto per la sicurezza; · Uso di attrezzature munite di videoterminale oltre le 20 ore settimanali; · Agenti biologici.Qual'è il compito dell'RSPP?Le principali funzioni del RSPP si possono così sintetizzare: · individuazione e valutazione dei fattori di rischio;  elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute; · proposta di programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; · controllo ed ottimizzazione nel tempo di gestione della salute e sicurezza in azienda. Le attività dell’RSPP dovranno integrarsi con quelle del datore di lavoro e del RLS, oltre che del medico competente, qualora previsto, al fine di ridurre o eliminare i rischi di infortuni o di danni per la salute, di migliorare le condizioni di lavoro nell'azienda, di proteggere la salute dei lavoratori.No, il ruolo può essere affidato ad una persona esterna all’azienda. 'RSPP deve essere obbligatoriamente interno all’azienda nei seguenti casi: nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive e nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, nelle centrali termoelettriche, nelle aziende che trattano esplosivi, polveri e munizioni, infine nelle aziende industriali soggette all’obbligo di notifica o rapporto e negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.Il datore di lavoro, purché in possesso dei normali requisiti previsti, può assumere in proprio l'incarico di RSPP nei seguenti casi: · Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti (escluse le aziende a rischio di incidente rilevante); · Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti; · Aziende della pesca: fino a 20 addetti; · Altre aziende: fino a 200 addetti. Il datore di lavoro per assumere il ruolo di RSPP deve frequentare specifici corsi di formazione di durata che va da un minimo di 16 ad un massimo di 48 ore.Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza si relaziona per conto dei lavoratori con il datore di lavoro, l’RSPP e il Medico Competente, se presente, riguardo alla tutela e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Per fare ciò, ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro, di essere consultato riguardo alla valutazione dei rischi, la scelta dei responsabili per il pronto soccorso e le emergenze, il piano formativo aziendale per la sicurezza. er svolgere il suo ruolo, l’RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore, il cui costo è a carico del datore di lavoro. Il ruolo di RLS è incompatibile con quelli di RSPP e ASPP.Nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. elle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in loro assenza, dai lavoratori della azienda al loro interno. l numero dei rappresentanti è stabilito in sede di contrattazione collettiva, ma in ogni caso è indicato un numero minimo dei rappresentanti in base al totale dei dipendenti e precisamente:  un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti;  tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti.  sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo dell’RLS, secondo le modalità indicate con le circolari n. 11/2009 e 43/2009, solo in caso di nuova elezione o di nuova designazione.Il datore di lavoro, avvalendosi eventualmente del proprio consulente del lavoro, può modificare o cancellare il nominativo dell’RLS tramite la procedura online accessibile dal sito dell’INAIL (Punto Cliente). Nel caso l’azienda fosse sprovvista di RLS, ne sarà nominato uno territoriale, che viene retribuito 2 ore/lavoro per ogni lavoratore dell’azienda. L’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione è una figura di supporto all’RSPP. Il D.Lgs 81/2008 prevede che vi siano “un adeguato numero” di addetti al servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle caratteristiche, alla complessità, alle dimensioni e alle attività dell'azienda ed in base alla Valutazione del Rischio.  corso per ASPP e quello per RSPP condividono i primi due moduli, ma il semplice addetto è esonerato dal dover frequentare il modulo C, riguardante gli aspetti relazionali, che è riservato agli RSPP.Si, ma solo per aziende che non occupano più di 5 lavoratori.

 

 

CORSI PER ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO [ ADDESTRAMENTO IN CAMPO PROVE ]

  • Corso di formazione per ADDETTO ANTINCENDIO a Basso, Medio, Alto rischio. D.M.10/03/98.
  • Corso di EVACUAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE sul posto di lavoro.
  • Corso di addestramento all'uso dell'AUTOPROTETTORE per ambienti invasi da fumo.
  • Corso Specifico per Autotrasportatori con intervento su principio d'incendio in Autocisterna

CORSI PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

  • Corso di PRIMO SOCCORSO.
  • Corso di PRONTO SOCCORSO AZIENDALE.

CORSI DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P)

  • Corso di formazione per RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (R.S.P.P).
     
  • Corso di gestione e manutenzione dei dispositivi antincendio: IL REGISTRO DEI CONTROLLI.
     
  • Corso per addetti alla GESTIONE DELLE PRATICHE AMBIENTALI in azienda.

CORSI DI FORMAZIONE PER RISCHI SPECIFICI
 

  • Corso per addetti alla guida del CARRELLO ELEVATORE.
  • Corso per addetti MONOVRATORI CARROPONTE.
  • Corso per addetti alla guida del CARRELLO ELEVATORE e del CARROPONTE.
  • Corso di formazione sui rischi derivanti da ESPOSIZIONE AL RUMORE.
  • Corso H.A.C.C.P e D.Lgs nº155/97.
  • Corso di formazione sulla gestione dell'EMERGENZA CHIMICA.
  • Gestione emergenze
  • Prevenzione nei cantieri mobili o temporanei
  • Prevenzione mirata all'attività di cantiere in programma di esecuzione
  • Addetti alla guida di carrelli elevatori – macchine operatrici ed attrezzature per il sollevamento , trasporto e la movimentazione dei materiali
  • Legislazione e diritto prevenzionistico
  • Gas tossici
  • Sicurezza negli interventi di emergenza di sostanze pericolose
  • Protezione dai rischi residui
  • Sicurezza nei lavori in cavità e/o spazi confinati
  • Sicurezza nelle attività portuali di terra e di bordo
  • Conoscenza ed utilizzo Carroponte
  • Emergenza trasporti : "History Case"
  • Procedure di sicurezza
  • Installazione e manutenzione degli impianti automatici e manuali di rilevazione incendi
  • Manutenzione Estintori
  • Sistemi equipaggiati – Manichette – Impianti idrici
  • Installazione e manutenzione serramenti tagliafuoco
  • Installazione e manutenzione evacuatori di fumo e calore
  • Installazione materiale per sigillature antincendio
  • Analisi dei processi aziendali
  • Progettazione del Sistema di Gestione qualità
  • Predisposizione documentazione qualità
  • Compilazione e stesura delle varie parti del manuale di gestione qualità
  • I passi fondamentali per la gestione di una qualità "ad hoc"