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quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza introdotto dal
decreto
legislativo (dlgs) n. 81 del 9 aprile 2008,
che aggiorna la vecchia legislazione (es. legge 626/94) in merito
alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Preventivo consulenza sicurezza
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Il
PSC è il documento più importante per la sicurezza di un cantiere
temporaneo o mobile poiché dà le indicazioni sul “come” quel
cantiere dovrà essere strutturato per realizzare in sicurezza
l’opera progettata. Il PSC è specifico per il singolo cantiere ed è
redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) viene redatto nel caso di un
appalto pubblico, quando i lavori non richiedano la redazione di un
Piano di Sicurezza e Coordinamento, cioè in quei cantieri in cui è
prevista la presenza di una sola impresa.
Tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici che operano in un
cantiere temporaneo sono obbligati a redigere il POS (Piano
Operativo di Sicurezza). Sostanzialmente costituisce la valutazione
dei rischi specifici relativi alle attività che si svolgeranno in
quello specifico cantiere.
Il POS deve tenere in considerazione non solo le misure di
prevenzione e protezione per ridurre i rischi connessi con
l’attività da svolgere nel cantiere, ma anche tutte le misure
prescritte nel PSC per ridurre i rischi interferenti derivanti dalla
contemporanea presenza di più imprese nel medesimo cantiere. I
contenuti minimi del POS sono indicati nell’Allegato XV del D.Lgs.
81/2008.Il D.U.V.R.I. è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008) che deve essere elaborato
dal datore di lavoro. Per interferenza si intende qualsiasi evento
rischioso che possa verificarsi tra ditte diverse che operano nello
stesso cantiere, oppure tra il personale del committente e quello
dell’appaltatore, ad esempio un’azienda che dia in appalto lavori di
manutenzione. Il D.U.V.R.I. è allegato al contratto d’appalto e va
adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture. Tale documento prevede: · La valutazione dei rischi da
interferenze; · L’importo del costo della sicurezza, inteso come il
costo delle misure adottate per limitare le interferenze; · Il
sopralluogo dei locali interessati alle lavorazioni.Il preposto è
una persona dotata dell’esperienza e della competenza necessarie
che, nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici adeguati
all’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e
garantisce l’attuazione delle direttive , controllando la loro
corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa. Ha collocazione autonoma all’interno della struttura
aziendale.Il preposto ha diversi compiti: deve assicurarsi che i
lavoratori osservino gli obblighi di legge e le disposizioni
aziendali e controllare che solo i lavoratori adeguatamente formati
accedano ai luoghi a maggior rischio. Deve inoltre pretendere il
rispetto delle misure in caso di emergenza e dare istruzioni,
informando tempestivamente i lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, e valutare di non richiedere a questi di riprendere
l’attività in una situazione in cui persista il pericolo. Deve
segnalare al datore di lavoro o al dirigente i problemi e le
condizioni di pericolo. Il preposto deve ricevere specifica
formazione.Per lavoratore si intende una persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Vengono
equiparate al lavoratore quindi categorie come il socio lavoratore
di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività, l’associato in partecipazione, il beneficiario di tirocini
formativi e di orientamento, l'allievo degli istituti di istruzione
ed universitari, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia
effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori, il
volontario e il lavoratore dei lavori socialmente utili. Vengono
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.Per formazione
si intende un processo educativo tramite il quale si trasferiscono
ai lavoratori e agli altri soggetti appartenenti al sistema di
prevenzione e protezione aziendale le conoscenze e le procedure
utili per essere in grado di svolgere in sicurezza i rispettivi
compiti, e per prevenire i rischi.Per informazione si intende
l’insieme delle attività utili a fornire conoscenze
sull’identificazione, riduzione e gestione dei rischi in un ambiente
di lavoro.Con addestramento si intendono tutte le attività volte a
far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di macchine,
attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi di protezione
individuale e procedure di lavoro.Il D.Lgs. 81/2008 prevede che ogni
azienda provveda a formare: · il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza, qualora non ci si avvalga di un RLS territoriale, che
deve seguire un corso di formazione specifico di 32 ore.
· almeno un Addetto Antincendio (D.M. 10/03/1998) e un Addetto Primo
Soccorso (D.M. 388/2003), formati con specifici corsi;
· un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
con corso di formazione specifico per l’azienda, che richiede un
aggiornamento quinquennale. Non ultimo deve essere cura del Datore
di Lavoro garantire a tutti i lavoratori adeguata formazione,
informazione, addestramento in funzione dei rischi rilevati.Quando
devono avvenire la formazione e l'addestramento dei lavoratori?La
formazione e l’addestramento specifico devono avvenire all’inizio
del rapporto di lavoro, in occasione del trasferimento o del
cambiamento di mansione, quando si introducono nuove attrezzature e
tecnologie o sostanze e preparati pericolosi.Ogni quanto va ripetuta
la valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici?La valutazione
dei rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, ecc.) va ripetuta
almeno ogni 4 anni, o comunque in caso di mutamenti dei macchinari,
delle tecnologie utilizzate o di particolari risultati della
sorveglianza sanitaria.Che cosa succede se non si viene trovati in
regola?Se un ispettore del lavoro durante un’ispezione accerta delle
violazioni, darà delle prescrizioni affinché l’irregolarità venga
eliminata, indicando tempi e modi di correzione nel verbale di
ispezione. Comunicherà comunque la violazione alla Procura della
Repubblica. Se al ricontrollo l’irregolarità è stata eliminata, il
contravventore dovrà pagare una somma pari ad un quarto del massimo
previsto per tale violazione. La mancata regolarizzazione o il
mancato pagamento danno avvio ad un procedimento penale.E' possibile
eseguire l'autocertificazione della valutazione dei rischi?Si,
l’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 consente l’autocertificazione
dell’effettuazione della valutazione dei rischi ai datori di lavoro
che non occupino più di 10 addetti. L’autocertificazione può essere
presentata fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale e comunque
non oltre il 30 giugno 2012.Come si determina il numero di
lavoratori di un'azienda?Nel computo dei lavoratori devono essere
compresi i soci lavoratori, i lavoratori con contratto di lavoro
subordinato e “atipico” (es. collaboratori a progetto), i lavoratori
a domicilio se lavorano per un solo datore di lavoro, i lavoratori a
tempo parziale, i lavoratori stagionali e gli operai agricoli
impiegati a tempo determinato. Nel computo non vengono considerati
il datore di lavoro, i coadiuvanti e collaboratori famigliari, i
lavoratori autonomi, i tirocinanti, gli stagisti, i collaboratori
occasionali, i volontari, i lavoratori in sostituzione, i lavoratori
a domicilio se lavorano per più di un datore di lavoro, i lavoratori
socialmente utili e i lavoratori in prova.Come si fa ad apporre data
certa?Il recente decreto correttivo 106 del 2009 ha inserito tra le
modalità di apposizione di data certa al DVR, la firma congiunta del
Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente, se presente. In
alternativa è possibile richiedere l’apposizione di data certa
presso gli uffici postali (al costo di un normale francobollo),
oppure auto inviarsi il DVR con la Posta Elettronica Certificata, se
si è dotati di tale servizio.
informazioni:Identificazione e descrizione del
lavoro da svolgere e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti
(ditte o lavoratori autonomi); Identificazione e descrizione
dell'area interessata; Individuazione dei soggetti con compiti di
sicurezza: referente interno, RSPP, medico competente, direttore dei
lavori, ecc.; Orario in cui viene svolto il lavoro; Scelte
progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e
protettive, in riferimento all'area, all'organizzazione ed alle
lavorazioni; Prescrizioni operative, misure preventive e protettive,
dispositivi di protezione individuale (DPI), in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni; Misure di coordinamento relative
all'uso comune delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e
dei servizi di protezione collettiva; Modalità organizzative
della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione, fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro ed i
lavoratori autonomi; Organizzazione prevista per il pronto soccorso
e per la gestione delle emergenze; Durata prevista delle lavorazioni
e delle fasi di lavoro. Il DUVRI non può considerarsi un documento
"statico" ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione
effettuata prima dell'inizio dei lavori deve essere aggiornata in
caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti
successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico,
logistico o organizzativo. Valutazione del rischio vibrazioni
meccaniche negli ambienti di lavoroLa valutazione el rischio di
esposizione a vibrazioni (Titolo VIII Capo II del D.Lgs 81/2008)
viene effettuata da tecnici esperti attraverso l'utilizzo di
strumentazioni tecniche di misurazione (accelerometro) o mediante
banche dati accreditate (ISPESL) e/o informazioni reperibili dal
costruttore.I tecnici, dopo un'attenta analisi del ciclo di
produzione, dell'organizzazione, delle procedure e degli ambienti di
lavoro, individuano le attrezzature/macchine che possono produrre
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o corpo intero.Per
ogni mansione/gruppo omogeneo vengono calcolati i livelli di
esposizione giornaliera alle vibrazioni meccanichel documento finale
contiene i dati delle misurazioni effettuate in campo o i valori
riportati nelle banche dati, il calcolo dei livelli di esposizione
alle vibrazioni e il confronto tra tali valori e i limiti di legge,
definendo una fascia di rischio.Il servizio proposto viene
effettuato con le seguenti modalità:misurazioni accelerometriche sul
posto di lavoro o rilievo dei dati necessari da banche dati; stesura
della relazione tecnica di valutazione dell'esposizione a vibrazioni
(mano-braccio e/o corpo intero); indicazioni sugli eventuali
interventi da adottare; Valutazione del rischio rumore negli
ambienti di lavoroLa valutazione del rischio rumore negli ambienti
di lavoro (Titolo VIII Capo II del D.Lgs 81/2008) viene effettuato
da tecnici esperti dotati di attrezzature certificate (fonometro
integratore Classe 1).La misurazione dei livelli di rumore è
effettuata a seguito di un esame delle lavorazioni, del ciclo di
lavoro e degli ambienti di lavoro.Il livello di esposizione al
rumore per mansione/gruppo omogeneo, insieme ai valori di picco
riscontrati, permette un confronto con i valori limite di
esposizione ed i valori di azione fissati dalla normativa vigente,
cui corrispondono differenti azioni che il datore di lavoro deve
mettere in atto per minimizzare il rischio.La valutazione del
rischio rumore comprende: - la misurazione fonometrica di tutte le
postazioni di lavoro utilizzate dai dipendenti con caratterizzazione
del livello equivalente di rumore;- la valutazione del livello di
rumore, del tipo e della durata di esposizione per gruppi omogenei;-
la valutazione dei dispositivi di protezione dell'udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione;- indicazioni sulle misure di
prevenzione e protezione da adottare.Il Testo Unico per la Sicurezza
dei Lavoratori (D.Lgs. 81/2008), integrato con il decreto correttivo
106 del 2009, è la più recente normativa di riferimento per quanto
riguarda la sicurezza sul posto di lavoro, che integra e sostituisce
il precedente D.Lgs. 626/94. Il Testo Unico prevede una
semplificazione e una chiarificazione di alcune procedure e
adempimenti, e migliora le principali norme sulla sicurezza,
integrando i provvedimenti attuativi della normativa precedente.Il
decreto fornisce disposizioni generali per quanto riguarda la
sicurezza e l’igiene sul lavoro, i requisiti dei luoghi di lavoro,
la prevenzione incendi, l’evacuazione dei lavoratori e il primo
soccorso. Il Testo Unico obbliga l’azienda ad informare, formare e
talvolta addestrare i lavoratori oltre a prevedere la loro
consultazione e partecipazione. Stabilisce la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori e contiene disposizioni sulla pubblica
amministrazione e il modo in cui gli istituti centrali debbano
elaborare statistiche sugli infortuni e le malattie.Il decreto si
applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici ed a tutti
i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati. Sono tutelati dal D.Lgs. 81/2008, oltre
ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche i soci
lavoratori, i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari che utilizzano agenti chimici, biologici,
videoterminali o che possono essere esposti ad agenti fisici, i
volontari dei VV.FF. e della protezione civile e gli addetti a
lavori socialmente utili.Sono esclusi dalla disciplina del Testo
Unico sulla Sicurezza gli addetti ai servizi domestici e famigliari,
i volontari come definiti dalla legge n. 266/2001 e i volontari che
effettuano servizio civile.La valutazione dei rischi nei luoghi di
lavoro è un adempimento obbligatorio per tutti i datori di lavoro.
Gli unici termini dilazionati riguardano la valutazione del rischio
da stress lavoro-correlato (31 dicembre 2010), radiazioni ottiche
artificiali (26 aprile 2010) e campi elettromagnetici (30 aprile
2012).Il datore di lavoro deve valutare i fattori di rischio per
quanto riguarda le attrezzature e i luoghi di lavoro e occuparsi
insieme all’RSPP della redazione del Documento della Valutazione dei
Rischi. E’ suo compito attuare le misure di prevenzione e tutela
della salute e programmare eventuali miglioramenti dei luoghi di
lavoro. E’ tenuto a designare e formare gli addetti al Servizio di
Protezione e Prevenzione e garantire un’adeguata formazione ai
lavoratori in materia di emergenza e primo soccorso.Il datore di
lavoro può delegare i poteri di organizzazione, gestione e controllo
ad una persona che risponda ai requisiti di professionalità ed
esperienza adeguati. E’ necessario un atto scritto con data certa,
che verrà sottoscritto per accettazione dal delegato. Il delegato
dovrà avere l’autonomia di spesa per lo svolgimento delle funzioni
delegate. Il datore di lavoro dovrà comunque controllare il corretto
adempimento delle funzioni da parte del delegato. Non è possibile
delegare né la valutazione dei rischi e la conseguente stesura del
Documento di Valutazione dei Rischi, né la nomina dell’RSSP.Il
datore di lavoro è tenuto a nominare un Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed eventuali addetti, il Medico
Competente, ove previsto dalla normativa, e un adeguato numero di
addetti al Primo soccorso e all’Antincendio, in base al rischio e
alle dimensioni aziendali. I lavoratorihanno il diritto di eleggere
un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.); qualora
quest’ultimo non venga eletto, viene designato un rappresentante per
la sicurezza territoriale. Significa compiere un'analisi del luogo
di lavoro che comporti la valutazione di tutti i rischi per la
salute e per la sicurezza dei lavoratori, l’eliminazione e/o la
riduzione dei rischi, la programmazione della prevenzione, la
predisposizione di misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori.La
valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di
lavoro ed è effettuata in collaborazione con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente (nei
casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il
Documento di Valutazione dei Rischi è un documento obbligatorio,
secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, che deve essere presente
in azienda in caso di visita ispettiva da parte degli organi di
controllo. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
deve seguire criteri precisi e deve possedere dei requisiti
specifici. In particolare deve contenere una relazione sulla
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. Nel Documento di Valutazione dei
Rischi deve essere esplicita l’indicazione del nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.),
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) o di
quello territoriale e del Medico Competente. Queste figure devono
partecipare alla valutazione dei rischi e alla stesura del D.V.R.
insieme al Datore di Lavoro (che comunque non può, in nessun caso,
esimersi da tale dovere).Il Documento di Valutazione dei Rischi deve
essere aggiornato qualora vi siano modifiche all’organizzazione
aziendale o al processo produttivo tali da poter influire sullo
stato di salute e sulla sicurezza dei lavoratori, o a seguito di
gravi infortuni oppure se il medico competente ne rileva la
necessità. Dopo la rielaborazione del testo, le misure di sicurezza
e prevenzione vanno aggiornate di conseguenza.No, il Documento di
Valutazione dei Rischi va conservato in azienda. Deve essere a
disposizione degli organismi competenti in caso di controlli o
ispezioni, ad esempio a seguito di un infortunio.E' un servizio
dell’Azienda Sanitaria Locale che controlla e vigilia
sull’applicazione di tutte le norme in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro. Lavora in concomitanza con l’Ispettorato
quando previsto. Si pone come garante esterno della corretta
applicazione delle disposizioni. A questo organo di vigilanza
dell’ente pubblico vanno mandate anche comunicazioni, notifiche o
richieste di autorizzazioni secondo quanto previsto dalle leggi.Il
medico competente deve avere una specializzazione in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica,
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro. Deve possedere inoltre autorizzazione di cui all’articolo 55
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e specializzazione
in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.Deve inoltre
partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). I
crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti
nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella
disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro”.La sorveglianza sanitaria consiste nell’effettuazione di
visite mediche (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/2008): Preventive all’inizio di
una attività lavorativa, che esponga ad un rischio per il quale è
prevista la sorveglianza sanitaria; Preventive in fase preassuntiva
per volontà del datore di lavoro; · Prima della ripresa dal lavoro,
dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni
continuativi; Periodiche con la cadenza definita dalla normativa o
stabilita a discrezione tecnico-professionale del medico competente;
Alla cessazione del rapporto di lavoro, per i casi stabiliti dalla
normativa.La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, oltre ai casi
singoli in cui il lavoratore la richieda e il medico competente la
ritenga pertinente, in presenza di esposizione ai seguenti rischi: ·
Movimentazione manuale dei carichi, sulla base della valutazione del
rischio;Agenti fisici: a) Rumore: quando il livello di esposizione
giornaliera LEX > 85 dB(A) e la pressione acustica di picco ppeak>
140 Pa, riferito a 20 μPa; b) Vibrazioni: quando il valore di
esposizione giornaliera (misurato su una giornata di 8 ore) è
superiore a 2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio e di 0,5 m/s2 per
le vibrazioni trasmesse al corpo intero; c) Radiazioni ottiche
artificiali;) Campi elettromagnetici; · Agenti chimici pericolosi
classificati come: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni
e mutageni di III categoria, amianto, e comunque quando il rischio è
rilevante per la salute e alto per la sicurezza; · Uso di
attrezzature munite di videoterminale oltre le 20 ore settimanali; ·
Agenti biologici.Qual'è il compito dell'RSPP?Le principali funzioni
del RSPP si possono così sintetizzare: · individuazione e
valutazione dei fattori di rischio; elaborazione delle misure
preventive e protettive per la sicurezza e la salute; · proposta di
programmi di informazione, formazione e addestramento dei
lavoratori; · controllo ed ottimizzazione nel tempo di gestione
della salute e sicurezza in azienda. Le attività dell’RSPP dovranno
integrarsi con quelle del datore di lavoro e del RLS, oltre che del
medico competente, qualora previsto, al fine di ridurre o eliminare
i rischi di infortuni o di danni per la salute, di migliorare le
condizioni di lavoro nell'azienda, di proteggere la salute dei
lavoratori.No, il ruolo può essere affidato ad una persona esterna
all’azienda. 'RSPP deve essere obbligatoriamente interno all’azienda
nei seguenti casi: nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori, nelle industrie estrattive e nelle strutture di ricovero
e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, nelle centrali
termoelettriche, nelle aziende che trattano esplosivi, polveri e
munizioni, infine nelle aziende industriali soggette all’obbligo di
notifica o rapporto e negli impianti ed installazioni di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.Il
datore di lavoro, purché in possesso dei normali requisiti previsti,
può assumere in proprio l'incarico di RSPP nei seguenti casi: ·
Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti (escluse le
aziende a rischio di incidente rilevante); · Aziende agricole e
zootecniche: fino a 30 addetti; · Aziende della pesca: fino a 20
addetti; · Altre aziende: fino a 200 addetti. Il datore di lavoro
per assumere il ruolo di RSPP deve frequentare specifici corsi di
formazione di durata che va da un minimo di 16 ad un massimo di 48
ore.Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza si relaziona
per conto dei lavoratori con il datore di lavoro, l’RSPP e il Medico
Competente, se presente, riguardo alla tutela e alla sicurezza sul
luogo di lavoro. Per fare ciò, ha diritto ad accedere ai luoghi di
lavoro, di essere consultato riguardo alla valutazione dei rischi,
la scelta dei responsabili per il pronto soccorso e le emergenze, il
piano formativo aziendale per la sicurezza. er svolgere il suo
ruolo, l’RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore, il
cui costo è a carico del datore di lavoro. Il ruolo di RLS è
incompatibile con quelli di RSPP e ASPP.Nelle aziende, o unità
produttive, che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. elle aziende o
unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in loro
assenza, dai lavoratori della azienda al loro interno. l numero dei
rappresentanti è stabilito in sede di contrattazione collettiva, ma
in ogni caso è indicato un numero minimo dei rappresentanti in base
al totale dei dipendenti e precisamente: un rappresentante nelle
aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti; tre
rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000
dipendenti. sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità
produttive. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il
nominativo dell’RLS, secondo le modalità indicate con le circolari
n. 11/2009 e 43/2009, solo in caso di nuova elezione o di nuova
designazione.Il datore di lavoro, avvalendosi eventualmente del
proprio consulente del lavoro, può modificare o cancellare il
nominativo dell’RLS tramite la procedura online accessibile dal sito
dell’INAIL (Punto Cliente). Nel caso l’azienda fosse sprovvista di
RLS, ne sarà nominato uno territoriale, che viene retribuito 2
ore/lavoro per ogni lavoratore dell’azienda. L’Addetto al Servizio
Prevenzione e Protezione è una figura di supporto all’RSPP. Il D.Lgs
81/2008 prevede che vi siano “un adeguato numero” di addetti al
servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle
caratteristiche, alla complessità, alle dimensioni e alle attività
dell'azienda ed in base alla Valutazione del Rischio. corso per
ASPP e quello per RSPP condividono i primi due moduli, ma il
semplice addetto è esonerato dal dover frequentare il modulo C,
riguardante gli aspetti relazionali, che è riservato agli RSPP.Si,
ma solo per aziende che non occupano più di 5 lavoratori.
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