PIMUS piani
di montaggi e smontaggi ponteggi
Pi.M.U.S. Piano Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi
metallici fissi: Con l'entrata in vigore del Decreto
Legislativo n° 235/2003 "Attuazione della direttiva
2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori" l'art. 36-quater ha integrato la normativa
relativa al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi
metallici fissi. Sono, in breve, stati introdotti due nuovi
elementi innovativi: í obblighi di redazione da parte
dell'impresa che monta e smonta i ponteggi di un piano di
manutenzione, uso e smontaggio (PiMUS); í obblighi di
formazione specifica del personale addetto al montaggio,
smontaggio e trasformazione del ponteggio. Il PiMUS non è un
documento di valutazione dei rischi, ma è un documento che
deve garantire: ö la sicurezza del personale addetto al
montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici; ö la
sicurezza del personale eventualmente coinvolto in dette
operazioni; ö la sicurezza di chi dovrà utilizzare il
ponteggio. Il PiMUS è un documento che deve essere
realizzato ogni volta che si deve allestire un ponteggio
metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione
ministeriale anche se non sia necessario il progetto di
ponteggio ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n° 164/56. Il
PiMUS non è necessario per opere provvisionali diverse dai
ponteggi, quali ponti su ruote (trabatelli) o ponti su
cavalletti e nel caso in cui il ponteggio sia montato da un
lavoratore autonomo (in detto caso è già previsto lo
specifico Piano Operativo di Sicurezza). Il documento PiMUS
dovrà contenere: å identificazione del cantiere (Anagrafica
del cantiere e descrizione dell'intervento);
å identificazione dell'impresa addetta al montaggio,
trasformazione e smontaggio (Anagrafica dell'impresa o dei
lavoratori autonomi partecipanti al montaggio,
trasformazione e smontaggio);
å identificazione del personale addetto al montaggio
(nominativo delle persone che partecipano al montaggio, la
trasformazione e smontaggio del ponteggio con indicazione
dello specifico ruolo. Ogni persona citata dovrà essere in
possesso di specifico attestato di frequenza al corso
abilitativo per montatori di ponteggio. Nel periodo
transitorio di due anni fino al 18/07/07 per il personale in
attesa di frequentare il corso di abilitazione al montaggio,
si dovrà allegare una dichiarazione attestante l'esperienza
di montaggio di ponteggi maturata che per i montatori dovrà
coprire un periodo di due anni precedenti la data del
19/07/05, mentre per i preposti dovrà coprire un periodo di
tre anni sempre dalla data del 19/07/05);
å tipo di ponteggio da montare (elencazione dei ponteggi da
montare con relativa marca e modello);
å analisi del progetto (evidenza delle componenti
progettuali aventi ricadute sul progetto);
å descrizione del contesto ambientale in cui andrà montato
il ponteggio;
å analisi delle indicazioni contenute nel POS e PSC (se
previsto);
å schemi di montaggio dei ponteggi (indicazione anche
grafica di come verrà realizzato il ponteggio).
Che cosa è il PiMUS?
E’ il piano di montaggio, uso e smontaggio di
un ponteggio.
Questo documento è esplicitamente richiesto
dal D.L.vo 235/2003, di recepimento di una direttiva
europea che integra il D.L.vo 626/94 relativamente all’uso
delle attrezzature di lavoro.
Si può dire che è un piano di applicazione
generalizzata, integrato da
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi
speciali costituenti il ponteggio.
In effetti non è completamente una novità
poiché già nel DPR 164/56 erano richieste nel libretto
predisposto dal fabbricante (art. 31 comma 6):
“istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del
ponteggio”. Norma comunque raramente rispettata. La
novità sta nel fatto che il PiMUS ora non lo deve
predisporre il fabbricante che vende gli elementi del
ponteggio.
Chi deve predisporre il PiMUS?
La norma richiede che :”il datore di lavoro provvede a
redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio”.
Il PiMUS quindi, è un obbligo del datore di lavoro
dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.
In merito alla redazione del documento da parte di persona
competente, non viene chiarito quale siano le competenze che
deve avere questa persona per poter compilare il PiMUS.
Attualmente la normativa sui ponteggi, comprese le novità
introdotte dal D.L.vo 235/2003, non prevede la presenza di
persone con particolari competenze, salvo quanto si ottiene
dal corso di 28 ore che l’Accordo della Conferenza Stato
Regioni ha stabilito per gli addetti che hanno il compito di
realizzare il ponteggio. L’unica figura che la norma prevede
essere necessaria è quella di un ingegnere o di un
architetto abilitato alla professione per l’elaborazione del
progetto per ponteggi realizzati difformemente dagli schemi
contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale (art.
32 DPR 164/56).
Si ritiene quindi che il datore di lavoro debba realizzare
questo documento con la massima perizia ricorrendo, dove le
particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo
richiedano, alla professionalità dell’ingegnere o
dell’architetto per la progettazione del ponteggio difforme
dagli schemi autorizzati.
Chi utilizza
il Pimus?
(
o meglio, ad uso di chi viene predisposto?).
E’ messo a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza dei lavoratori interessati.
E’ evidente che il legislatore ha voluto ribadire il
concetto, più volte espresso nel DPR 164/56, che è il
preposto che ha la responsabilità della realizzazione e
mantenimento in efficienza delle opere provvisionali.
E’ un
documento che deve trovarsi in cantiere?
Non è scritto da nessuna parte però ritengo che debba
trovarsi in cantiere per lo meno per due ragioni. La prima è
quella del caso in cui sia necessario apportare qualche
modifica al ponteggio, per cui occorra aggiornare il PiMUS.
La seconda perché contiene le modalità d’uso del ponteggio
stesso specie per quanto riguarda gli interventi di
manutenzione. Anche se quest’ultimi sono dettagliatamente
indicati nella Circolare ministeriale n. 46 del Luglio 2000.
Il ponteggio di solito è utilizzato da ditte e lavoratori
diversi da quelli che lo hanno montato.
Quali sono i
contenuti del PiMUS? ( Come è fatto?).
Premesso che il PiMUS deve essere un piano operativo, di
facile ed immediata lettura, adeguato alla cultura dei
destinatari del documento, penso che un elenco come il
seguente possa considerarsi completo (forse anche
ridondante in qualche parte):
Riferimenti al tipo di ponteggio che si utilizzerà: marca,
autorizzazione ministeriale, ecc. è la premessa necessaria,
oltre alla localizzazione del cantiere ed a tutte le notizie
riguardanti le ditte interessate.
1.
Disegno esecutivo del ponteggio con riferimenti,
anche schematici, all’opera da servire (praticamente uno
stralcio planimetrico della zona del cantiere in cui sarà
montato il ponteggio ed i prospetti).
2.
Individuazione delle parti costitutive del ponteggio
dal punto di vista geometrico: dettagli degli elementi che
dovranno essere assemblati (correnti, diagonali, montanti,
ecc.).
3.
Indicazione della squadra (o delle squadre) di
lavoratori addetti.
4.
Descrizione dei DPI che devono essere utilizzati dai
lavoratori.
5.
Descrizione delle attrezzature da impiegare (argani a
mano o a motore, ecc).
6.
Indicazione delle regole generali da applicare
durante le operazioni, riguardanti sia la sicurezza dei
lavoratori che il corretto montaggio degli elementi del
ponteggio.
7.
Descrizione dettagliata, passo dopo passo, delle
operazioni che devono essere svolte per il montaggio,
specie quelle di elementi speciali quali partenza su suolo
inclinato, partenza stretta, mantovana, ecc.
8.
Indicazioni sulle misure da attuare in caso di
cambiamento delle condizioni meteorologiche.
9.
Indicazioni riguardanti la conservazione dell’opera
provvisionale nel tempo con gli interventi di manutenzione
ritenuti necessari (piano o programma dei controlli che
l’utilizzatore deve effettuare).
10.
Descrizione dettagliata delle operazioni necessarie
per lo smontaggio.
Per i punti 6 e 7, occorre progettare procedure e sequenze
di montaggio tali che la squadra di montaggio sia guidata
nell’esecuzione del proprio lavoro ed i margini di
discrezionalità dei montatori siano limitati a quelle
situazioni impreviste che nessun progetto, anche se ben
dettagliato, potrà evitare.
Per il punto 9, il piano non può e non deve occuparsi delle
lavorazioni che si dovranno svolgere nel ponteggio, in
quanto di esse si occupano sia il PSC che il POS (oltre
naturalmente il progetto esecutivo). Pertanto per quanto
riguarda l’uso il piano riporterà i generali
accorgimenti di uso finalizzati a preservare il ponteggio
nelle condizioni in cui è stato montato (manutenzione).
Per il punto 10, si può osservare che la sequenza di
smontaggio spesso, e per diverse ragioni tecniche, non
coincide con la sequenza di montaggio eseguita al contrario,
da cui la necessità di esplicitare dettagliatamente le
operazioni necessarie.
Esemplificando, per esempio il punto 6 potrebbe contenere le
seguenti regole:
-
il piano d'appoggio deve garantire una
sufficiente resistenza durevole nel tempo, da verificare
preliminarmente;
-
la ripartizione del carico sul piano
d'appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette con
l'interposizione di elementi atti a ripartire il carico sul
piano di appoggio stesso;
-
durante il montaggio del ponteggio
verificare frequentemente la distanza tra il ponteggio e
l'edificio in modo che gli impalcati siano accostati
all'opera in costruzione;
-
controllare frequentemente la verticalità
dei montanti ed il loro collegamento assiale;
-
controllare frequentemente l'orizzontalità
dei correnti e dei traversi;
-
controllare la corretta posizione del
dispositivo di bloccaggio degli attacchi per correnti,
diagonali e telai di parapetto;
-
verificare la messa in opera degli
ancoraggi seguendo il progredire del montaggio in conformità
ai disegni esecutivi;
-
ecc.
La descrizione riportata nel punto 7 potrebbe svolgersi
passo dopo passo con le sequenze aventi il seguente inizio:
1.
Eseguire il tracciamento del ponteggio in base al
disegno esecutivo mettendo in opera i fili fissi in
corrispondenza dei montanti interni (quelli dal lato
dell'opera servita).
2.
In corrispondenza dei punti in cui dovranno poggiare
le basette, posizionare tavole di legno di spessore 4 cm con
funzione di elementi di ripartizione. Quando, impiegando
basette regolabili, la parte superiore del primo traverso
viene portata ad un'altezza superiore a 205 cm, le piastre
di base delle basette devono essere fissate (ad esempio
mediante chiodi) agli elementi di ripartizione che, in
questo caso, devono interessare almeno due montanti
contigui.
3.
Porre in opera le basette.
4.
Porre in opera i telai del piano terra collegando fra
loro i vari telai con le diagonali ed i correnti.
5.
Porre in opera i traversi di collegamento delle basi
dei montanti dei telai.
6.
Operando dal piano di campagna (cioè dal basso)
mettere in opera le tavole di impalcato del primo piano.
7.
Operando dal basso mettere in opera gli ancoraggi in
corrispondenza del traverso dei telai a quota + 2,00 ml.
8.
Fissare le basette alle tavole di ripartizione del
carico.
9.
Mettere in opera le scale in corrispondenza delle
botole.
10.
Operando dal piano di campagna mettere in opera una
linea di ancoraggio in corrispondenza delle prime
tre campate, a partire da sinistra guardando la facciata,
sulla parte interna del ponteggio. Alle estremità della
linea devono essere montati due dispositivi di blocco che
impediscano al connettore del cordino di posizionamento
(collegato alla cintura di sicurezza dell'addetto) di
scorrere oltre quel punto e quindi di avvicinarsi alla
testata del ponteggio non protetto dalla caduta verso il
vuoto.
11.
Ecc., ecc.
L'Impresa A si aggiudica un lavoro di rifacimento facciate
di un edificio e subappalta alla ditta B le realizzazione
del ponteggio.
La ditta B redige il PiMUS, esegue il montaggio e se ne va.
E' chiaro che la responsabilità della conservazione a norma
del ponteggio è di chi lo utilizza, in questo caso della
Impresa A principalmente, ma anche della ditta C
subappaltatrice per le opere murarie e poi la ditta D per la
pittura, ecc. (evidenziato nei vari contratti di subappalto
per esempio con un documento di “consegna del ponteggio
montato al Committente”). Della manutenzione è normalmente
il preposto della Impresa A (il capocantiere) che ne è
responsabile.
Una volta completati i lavori appaltati torna la ditta B che
smonta il ponteggio e lo porta via.
Abbiamo che ogni ditta fa il suo POS. La
ditta B, che ha il compito di fornire e montare il
ponteggio, nel suo POS valuterà i rischi cui sono soggetti i
propri dipendenti in tutte le operazioni di montaggio,
smontaggio, ma anche di prelievo e trasporto degli elementi
del ponteggio dal magazzino al cantiere e viceversa.
L’Impresa A, nel suo POS, del PiMUS terrà conto della parte che riguarda
“l’uso” (principalmente effettuerà i controlli necessari per
la manutenzione dell’opera). Le altre ditte nei loro POS
hanno poco da tener conto del PiMUS, se non quelle
raccomandazioni riguardanti il mantenimento dell’integrità
dell’opera.
Non dimentichiamo poi che tutti i POS e, in qualche misura anche il PiMUS,
devono tener conto di eventuali prescrizioni presenti nel
PSC. Per esempio delle delimitazioni delle aree di cantiere
destinate allo scarico ed allo stoccaggio provvisorio degli
elementi del ponteggio, oppure a problemi inerenti la
viabilità sia interna che esterna per gli automezzi che
trasportano gli elementi stessi.
Solo nel caso in cui l’Impresa A
utilizzasse ponteggi di sua proprietà con proprio personale
sarebbe possibile realizzare un unico documento, POS
dell’Impresa A, integrando i contenuti del PiMUS come sopra
elencati, ma non esclusivamente con le prescrizioni di
sicurezza, ma con una attenta analisi e valutazione dei
rischi che ha dato luogo alla scelta di quelle misure di
sicurezza (come richiede l’art. 4 del D.L.vo 626/94 per la
redazione del DVR di cui il POS è un’appendice).