HOME           SICUREZZA CANTIERI             SICUREZZA  SUL LAVORO            C0RSI FINANZIATI              ANTINCENDIO              AMBIENTE             QUALITA             CONTATTI       

 

 

DOCUMENTO POS

Il Comitato ricorda sul suo sito i contenuti minimi del piano operativo di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs 81/2008, allegato XV, punto 3.2.):

 

 

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è quel documento sempre obbligatorio qualora un’opera rientri nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/08 (art. 88) o sia svolto in un cantiere sotto lo stesso campo di applicazione, tale documento sarà a firma del Datore di Lavoro delle singole Imprese Esecutrici.


Il piano Operativo di Sicurezza (POS) rappresenta il Documento di Valutazione dei Rischi dello specifico cantiere. in particolare, detto documento è di dettaglio al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Con la redazione del POS il Datore di Lavoro assolve, per lo specifico cantiere, agli obblighi imposti per Legge sulla valutazione dei rischi (art. 17 co. 1 del medesimo decreto).


In particolare il POS informazioni dettagliate circa le attività che la singola impresa svolgerà in cantiere, individuando le procedure di lavoro delle singole fase esecutivi, ed individuando, per ciascuna fase, quali siano le misure preventive e protettive che i lavoratori dovranno adottare per lo svolgimento in sicurezza delle singole lavorazioni. Nel POS dovranno essere inoltre individuati gli esiti dei rapporti della Valutazioni Strumentali eseguite dalle singole imprese.

 

 

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
 
 
 
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.
 

Il Comitato Paritetico ha messo in rete anche un modello di “Piano Operativo per la Sicurezza (POS), secondo il D.Lgs. 81/08”, che è possibile scaricare e compilare.

 

Il POS, redatto nella lingua italiana e tedesca, si compone di queste parti:

- “dati generali del cantiere;

- dati identificativi dell'impresa esecutrice;

- specifiche mansioni inerenti la sicurezza in cantiere;

- servizi igienici assistenziali;

- descrizione dell'attività di cantiere;

- elenco delle macchine, attrezzature ed impianti utilizzati;

- elenco delle sostanze pericolose;

- rischio al rumore ed alle vibrazioni;

- elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

- elenco informazione e formazione dei lavoratori;

- singole fasi di lavorazione e valutazione dei rischi di cantiere;

- procedure complementari e di dettaglio richiesto dal PSC”.

 

Comprende inoltre diversi allegati:

- “lavorazioni affidate a terzi;

- certificati di conformità;

- schede di sicurezza sostanze pericolose;

- attestati di formazione;

- esito del rapporto di valutazione del rumore;

- esito del rapporto di vibrazione”.

 

PIMUS piani di montaggi e smontaggi ponteggi

 

Pi.M.U.S. Piano Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi: Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 235/2003 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" l'art. 36-quater ha integrato la normativa relativa al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici fissi. Sono, in breve, stati introdotti due nuovi elementi innovativi: í obblighi di redazione da parte dell'impresa che monta e smonta i ponteggi di un piano di manutenzione, uso e smontaggio (PiMUS); í obblighi di formazione specifica del personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio. Il PiMUS non è un documento di valutazione dei rischi, ma è un documento che deve garantire: ö la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici; ö la sicurezza del personale eventualmente coinvolto in dette operazioni; ö la sicurezza di chi dovrà utilizzare il ponteggio. Il PiMUS è un documento che deve essere realizzato ogni volta che si deve allestire un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale anche se non sia necessario il progetto di ponteggio ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n° 164/56. Il PiMUS non è necessario per opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabatelli) o ponti su cavalletti e nel caso in cui il ponteggio sia montato da un lavoratore autonomo (in detto caso è già previsto lo specifico Piano Operativo di Sicurezza). Il documento PiMUS dovrà contenere: å identificazione del cantiere (Anagrafica del cantiere e descrizione dell'intervento);

å identificazione dell'impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio (Anagrafica dell'impresa o dei lavoratori autonomi partecipanti al montaggio, trasformazione e smontaggio);

å identificazione del personale addetto al montaggio (nominativo delle persone che partecipano al montaggio, la trasformazione e smontaggio del ponteggio con indicazione dello specifico ruolo. Ogni persona citata dovrà essere in possesso di specifico attestato di frequenza al corso abilitativo per montatori di ponteggio. Nel periodo transitorio di due anni fino al 18/07/07 per il personale in attesa di frequentare il corso di abilitazione al montaggio, si dovrà allegare una dichiarazione attestante l'esperienza di montaggio di ponteggi maturata che per i montatori dovrà coprire un periodo di due anni precedenti la data del 19/07/05, mentre per i preposti dovrà coprire un periodo di tre anni sempre dalla data del 19/07/05);

å tipo di ponteggio da montare (elencazione dei ponteggi da montare con relativa marca e modello);

å analisi del progetto (evidenza delle componenti progettuali aventi ricadute sul progetto);

å descrizione del contesto ambientale in cui andrà montato il ponteggio;

å analisi delle indicazioni contenute nel POS e PSC (se previsto);

å schemi di montaggio dei ponteggi (indicazione anche grafica di come verrà realizzato il ponteggio).


 

Che cosa è il PiMUS?

E’ il piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio.

Questo documento è esplicitamente richiesto dal D.L.vo 235/2003, di recepimento  di una direttiva europea che integra il D.L.vo 626/94 relativamente all’uso delle attrezzature di lavoro.

Si può dire che è un piano di applicazione generalizzata, integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

In effetti non è completamente una novità poiché già nel DPR 164/56 erano richieste nel libretto predisposto dal fabbricante (art. 31 comma 6): “istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio”. Norma comunque raramente rispettata. La novità sta nel fatto che il PiMUS ora non lo deve predisporre il fabbricante che vende gli elementi del ponteggio.

 

Chi deve predisporre il PiMUS?

La norma richiede che :”il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio”.

Il PiMUS quindi, è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.

In merito alla redazione del documento da parte di persona competente, non viene chiarito quale siano le competenze che deve avere questa persona per poter compilare il PiMUS.

Attualmente la normativa sui ponteggi, comprese le novità introdotte dal D.L.vo 235/2003, non prevede la presenza di persone con particolari competenze, salvo quanto si ottiene dal corso di 28 ore che l’Accordo della Conferenza Stato Regioni ha stabilito per gli addetti che hanno il compito di realizzare il ponteggio. L’unica figura che la norma prevede essere necessaria è quella di un ingegnere o di un architetto abilitato alla professione per l’elaborazione del progetto per ponteggi realizzati difformemente dagli schemi contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale (art. 32  DPR 164/56).

Si ritiene quindi che il datore di lavoro debba realizzare questo documento con la massima perizia ricorrendo, dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alla professionalità dell’ingegnere o dell’architetto per la progettazione del ponteggio difforme dagli schemi autorizzati.

 

Chi utilizza il Pimus?

 ( o meglio, ad uso di chi viene predisposto?).

E’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza dei lavoratori interessati.

E’ evidente che il legislatore ha voluto ribadire il concetto, più volte espresso nel DPR 164/56, che è il preposto che ha la responsabilità della realizzazione e mantenimento in efficienza delle opere provvisionali.

 

E’ un documento che deve trovarsi in cantiere?

Non è scritto da nessuna parte però ritengo che debba trovarsi in cantiere per lo meno per due ragioni. La prima è quella del caso in cui sia necessario apportare qualche modifica al ponteggio, per cui occorra aggiornare il PiMUS. La seconda perché contiene le modalità d’uso del ponteggio stesso specie per quanto riguarda gli interventi di manutenzione. Anche se quest’ultimi sono dettagliatamente indicati nella Circolare ministeriale n. 46 del Luglio 2000.

Il ponteggio di solito è utilizzato da ditte e lavoratori diversi da quelli che lo hanno montato.

 

Quali sono i contenuti del PiMUS? ( Come è fatto?).

Premesso che il PiMUS deve essere un piano operativo, di facile ed immediata lettura, adeguato alla cultura dei destinatari del documento, penso che un elenco come il seguente possa considerarsi  completo (forse anche  ridondante in qualche parte):

Riferimenti al  tipo di ponteggio che si utilizzerà: marca, autorizzazione ministeriale, ecc. è la premessa necessaria, oltre alla localizzazione del cantiere ed a tutte le notizie riguardanti le ditte interessate.

1.   Disegno esecutivo del ponteggio con riferimenti, anche schematici, all’opera da servire (praticamente uno stralcio planimetrico della zona del cantiere in cui sarà montato il ponteggio ed i prospetti).

2.   Individuazione delle parti costitutive del ponteggio dal punto di vista geometrico: dettagli degli elementi che dovranno essere assemblati (correnti, diagonali, montanti, ecc.).

3.   Indicazione della squadra (o delle squadre) di lavoratori addetti.

4.   Descrizione dei DPI che devono essere utilizzati dai lavoratori.

5.   Descrizione delle attrezzature da impiegare (argani a mano o a motore, ecc).

6.   Indicazione delle regole generali da applicare durante le operazioni, riguardanti sia la sicurezza dei lavoratori che il corretto montaggio degli elementi del ponteggio.

7.   Descrizione dettagliata, passo dopo passo, delle operazioni che devono essere svolte per il montaggio, specie quelle di elementi speciali quali partenza su suolo inclinato, partenza stretta, mantovana, ecc.

8.   Indicazioni sulle misure da attuare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche.

9.   Indicazioni riguardanti la conservazione dell’opera provvisionale nel tempo con gli interventi di manutenzione ritenuti necessari (piano o programma dei controlli che l’utilizzatore deve effettuare).

10.               Descrizione dettagliata delle operazioni necessarie per lo smontaggio.

Per i punti 6 e 7,  occorre progettare procedure e sequenze di montaggio tali che la squadra di montaggio sia guidata nell’esecuzione del proprio lavoro ed i margini di discrezionalità dei montatori siano limitati a quelle situazioni impreviste che nessun progetto, anche se ben dettagliato, potrà evitare.

Per il punto 9, il piano non può e non deve occuparsi delle lavorazioni che si dovranno svolgere nel ponteggio, in quanto di esse si occupano sia il PSC che il POS (oltre naturalmente il progetto esecutivo). Pertanto per quanto riguarda l’uso il piano riporterà i generali accorgimenti di uso finalizzati a preservare il ponteggio nelle condizioni in cui è stato montato (manutenzione).

Per il punto 10, si può osservare che la sequenza di smontaggio spesso, e per diverse ragioni tecniche, non coincide con la sequenza di montaggio eseguita al contrario, da cui la necessità di esplicitare dettagliatamente le operazioni necessarie.

Esemplificando, per esempio il punto 6 potrebbe contenere le seguenti regole:

-         il piano d'appoggio deve garantire una sufficiente resistenza durevole nel tempo, da verificare preliminarmente;

-         la ripartizione del carico sul piano d'appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette con l'interposizione di elementi atti a ripartire il carico sul piano di appoggio stesso;

-         durante il montaggio del ponteggio verificare frequentemente la distanza tra il ponteggio e l'edificio in modo che gli impalcati siano accostati all'opera in costruzione;

-         controllare frequentemente la verticalità dei montanti ed il loro collegamento assiale;

-         controllare frequentemente l'orizzontalità dei correnti e dei traversi;

-         controllare la corretta posizione del dispositivo di bloccaggio degli attacchi per correnti, diagonali e telai di parapetto;

-         verificare la messa in opera degli ancoraggi seguendo il progredire del montaggio in conformità ai disegni esecutivi;

-         ecc.

 

La descrizione riportata nel punto 7 potrebbe  svolgersi passo dopo passo con le sequenze aventi il seguente inizio:

1.   Eseguire il tracciamento del ponteggio in base al disegno esecutivo mettendo in opera i fili fissi in corrispondenza dei montanti interni (quelli dal lato dell'opera servita).

2.   In corrispondenza dei punti in cui dovranno poggiare le basette, posizionare tavole di legno di spessore 4 cm con funzione di elementi di ripartizione. Quando, impiegando basette regolabili, la parte superiore del primo traverso viene portata ad un'altezza superiore a 205 cm, le piastre di base delle basette devono essere fissate (ad esempio mediante chiodi) agli elementi di ripartizione che, in questo caso, devono interessare almeno due montanti contigui.

3.   Porre in opera le basette.

4.   Porre in opera i telai del piano terra collegando fra loro i vari telai con le diagonali ed i correnti.

5.   Porre in opera i traversi di collegamento delle basi dei montanti dei telai.

6.   Operando dal piano di campagna (cioè dal basso) mettere in opera le tavole di impalcato del primo piano.

7.   Operando dal basso mettere in opera gli ancoraggi in corrispondenza del traverso dei telai a quota + 2,00 ml.

8.   Fissare le basette alle tavole di ripartizione del carico.

9.   Mettere in opera le scale in corrispondenza delle botole.

10.       Operando dal piano di campagna mettere in opera una linea di ancoraggio in corrispondenza delle  prime tre campate, a partire da sinistra guardando la facciata, sulla parte interna del ponteggio. Alle estremità della linea devono essere montati due dispositivi di blocco che impediscano al connettore del cordino di posizionamento (collegato alla cintura di sicurezza dell'addetto) di scorrere oltre quel punto e quindi di avvicinarsi alla testata del ponteggio non protetto dalla caduta verso il vuoto.

11.       Ecc., ecc.

 

L'Impresa A si aggiudica un lavoro di rifacimento facciate di un edificio e subappalta alla ditta B le realizzazione del ponteggio.
La ditta B redige il PiMUS, esegue il montaggio e se ne va.
E' chiaro che la responsabilità della conservazione a norma del ponteggio è di chi lo utilizza, in questo caso della Impresa A principalmente, ma anche della ditta C subappaltatrice per le opere murarie e poi la ditta D per la pittura, ecc. (evidenziato nei vari  contratti di subappalto per esempio con un documento di “consegna del ponteggio montato al Committente”). Della manutenzione è normalmente il preposto della Impresa A (il capocantiere) che ne è responsabile.
Una volta completati i lavori appaltati torna la ditta B che smonta il ponteggio e  lo porta via.

Abbiamo che ogni ditta fa il suo POS. La ditta B, che ha il compito di fornire e montare il ponteggio, nel suo POS valuterà i rischi cui sono soggetti i propri dipendenti in tutte le operazioni di montaggio, smontaggio, ma anche di prelievo e trasporto degli elementi del ponteggio dal magazzino al cantiere  e viceversa.

L’Impresa A, nel suo POS, del PiMUS terrà conto della parte che riguarda  “l’uso” (principalmente effettuerà i controlli necessari per la manutenzione dell’opera). Le altre ditte nei loro POS hanno poco da tener conto del PiMUS, se non quelle raccomandazioni riguardanti il mantenimento dell’integrità dell’opera.

Non dimentichiamo poi che tutti i POS e, in qualche misura anche il PiMUS, devono tener conto di eventuali prescrizioni presenti nel PSC. Per esempio delle delimitazioni delle aree di cantiere destinate allo scarico ed allo stoccaggio provvisorio degli elementi del ponteggio, oppure a problemi inerenti la viabilità sia interna che esterna per gli automezzi che trasportano gli elementi stessi.

Solo nel caso in cui l’Impresa A utilizzasse ponteggi di sua proprietà con proprio personale sarebbe possibile realizzare un unico documento, POS dell’Impresa A, integrando i contenuti  del PiMUS come sopra elencati, ma  non esclusivamente con le prescrizioni di sicurezza, ma con una attenta analisi e valutazione dei rischi che ha dato luogo alla scelta di quelle misure di sicurezza (come richiede l’art. 4 del D.L.vo 626/94 per la redazione del DVR di cui il POS è un’appendice).


 

 

 

           

   

MAC CONSULTING GROUP  Via Porara, 14  Mirano (VE) Tel 041 430654   Fax 041 5728356

P.IVA 03879890279 INFO@MACCONSULTING.IT            

 

Area Nord Ovest

  Via Mercadante, 3 MILANO (MI)

 Tel.041 430654 Fax.023502939

 Area Centro

 

 Via La Louvriere, 4 FOLIGNO (PG)

  Tel.041 430654  Fax.023502939

                       Area Nord Est

  

   Via 1 Maggio, 46 PRADAMANO (UD) 

Tel.041 430654 Fax.041 5728356

Area Sud

       V.le del Tirso, 2 ROMA

Tel.041 430654 Fax.041 5728356

www.macconsulting.it  www.macimpresa.it  www.macantincendio.com  www.626sicurezzaok.it  www.legge81.org  www.estintore.org  www.sicurezzasullavoro.venezia.it

 www.primosoccorso.biz www.corsionline.biz  www.corsorspp.it  www.626online.com www.corsorspp.it  www.corsisicurezzalavoro.it  www.estintori.venezia.it

 

Mac Consulting Group società di formazione e consulenza aziendale, corsi sicurezza sul lavoro, corso rspp, corso primo soccorso, antincendio in aziende a rischio basso, corso per rls, documento valutazione dei rischi, formazione per alimentaristi in sostituzione dell' ex libretto sanitario, manuale haccp, corsi di formazione per addetti alla guida di muletti e transpallet elettrici, corsi erogati in conformità di quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza introdotto dal decreto legislativo (dlgs) n. 81 del 9 aprile 2008, che aggiorna la vecchia legislazione (es. legge 626/94) in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Preventivo consulenza sicurezza - consulenza 81 venezia - sicurezza 81 venezia - legge 626 milano - formazione 626 milano - 626 sicurezza sul posto di lavoro - adempimenti sicurezza sul lavoro - aziende sicurezza sul lavoro - consulente sicurezza sul lavoro - gestione sicurezza sul lavoro - legge sicurezza sul lavoro - norme di sicurezza sul lavoro - prevenzione sicurezza sul lavoro - responsabile sicurezza sul lavoro – siti web - sanzioni sicurezza sul lavoro - sicurezza sul lavoro 626 94 - sicurezza sul lavoro milano - sicurezza sul lavoro obblighi - uffici - società - studio - testo unico - piano sicurezza 81 - documento valutazione rischi 81- valutazione rischio incendio - attività - aziendali - chimico - lavoro - macchine - movimentazione manuale - valutazione rischi officina - sicurezza - ufficio - vibrazioni - valutazione rischio biologico - rischio esplosione - valutazione rumore - attività - rischi aziendali - macchine - carichi - consulenti sicurezza sul lavoro