HOME            CONTABILITA  -  PAGHE             SICUREZZA  SUL LAVORO            C0RSI FINANZIATI              ANTINCENDIO             AMBIENTE            QUALITA            CONTATTI          

 

Nomina medico competente - nomina medico del lavoro

Il Medico Competente deve essere nominato nei casi previsti dalla normativa vigente. In generale in aziende i cui dipendenti sono soggetti ai rischi specifici per la salute elencati nel D.Lgs. 81/08.
In linea generale sono soggette alla nomina del medico competente le aziende dove i dipendenti sono sottoposti a:

 

Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive;

 

Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all’amianto e al rumore;

 

Rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici;

 

Rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

 

Movimentazione manuale dei carichi;

 

Uso di attrezzature munite di videoterminali;

 

Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici;

 

Rischio silicosi.

 

L’attività di consulenza professionale si svolgerà attraverso le seguenti prestazioni professionali:

 

Collaborazione, sulla base delle specifiche conoscenze, alla predisposizione dell’attuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;

Informazione del personale sui rischi lavorativi e sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti, fornendo a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Partecipazione alla redazione del documento di Valutazione dei Rischi;

Assistenza all’individuazione delle misure preventive e protettive;

Collaborazione alla preparazione e all’ottimale funzionamento del servizio di Primo Soccorso;

Informazione ad ogni lavoratore interessato sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta dello stesso;

Effettuazione, congiuntamente con il RSPP, di almeno una volta l’anno un sopralluogo negli ambienti di lavoro;

Informazione e aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro;

Effettuazione le visite mediche preventivamente i lavoratori, per certificarne l’idoneità alla mansione, stabilisce ed aggiorna le cartelle di tutti gli assunti;

Effettuazione periodicamente le visite di controllo;

Segnalazione della necessità di ricorrere a medici specialisti.

 

Il medico competente / medico del lavoro è tenuto al segreto professionale, e non può in nessun caso divulgare argomenti espressi nella cartella sanitaria o acquisiti durante i colloqui.
Solo i seguenti termini, con eventuali prescrizioni e/o limitazioni lavorativi, devono essere comunicati al Datore di lavoro e/o al RSPP:

idoneo/a alla mansione specifica,

idoneo/a con le seguenti prescrizioni e/o limitazioni,

non idoneo/a alla mansione specifica

 

Sopralluogo medico competente in azienda

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08).
Anche nei cantieri temporanei o mobili in cui svolgono l'attività i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro.
Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).
Non è previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

 

 

 

                                                            

MAC CONSULTING GROUP

 Via Porara, 14  Mirano (VE) Tel 041 430654   Fax 041 5728356

p.iva 03879890279 INFO@MACCONSULTING.IT

 

Area Nord Ovest

  Via Mercadante, 3 MILANO (MI)

 Tel.041 430654 Fax.023502939

 Area Centro

 

 Via La Louvriere, 4 FOLIGNO (PG)

  Tel.041 430654  Fax.023502939

                       Area Nord Est

  

   Via 1 Maggio, 46 PRADAMANO (UD) 

Tel.041 430654 Fax.041 5728356

Area Sud

       V.le del Tirso, 2 ROMA

Tel.041 430654 Fax.041 5728356

www.macconsulting.it  www.macimpresa.it  www.macantincendio.com  www.626sicurezzaok.it  www.legge81.org  www.estintore.org  www.sicurezzasullavoro.venezia.it

 www.primosoccorso.biz www.corsionline.biz  www.corsorspp.it  www.626online.com www.corsorspp.it  www.corsisicurezzalavoro.it  www.estintori.venezia.it

 

Mac Consulting Group società di formazione e consulenza aziendale, corsi sicurezza sul lavoro, corso rspp, corso primo soccorso, antincendio in aziende a rischio basso, corso per rls, documento valutazione dei rischi, formazione per alimentaristi in sostituzione dell' ex libretto sanitario, manuale haccp, corsi di formazione per addetti alla guida di muletti e transpallet elettrici, corsi erogati in conformità di quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza introdotto dal decreto legislativo (dlgs) n. 81 del 9 aprile 2008, che aggiorna la vecchia legislazione (es. legge 626/94) in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Preventivo consulenza sicurezza - consulenza 81 venezia - sicurezza 81 venezia - legge 626 milano - formazione 626 milano - 626 sicurezza sul posto di lavoro - adempimenti sicurezza sul lavoro - aziende sicurezza sul lavoro - consulente sicurezza sul lavoro - gestione sicurezza sul lavoro - legge sicurezza sul lavoro - norme di sicurezza sul lavoro - prevenzione sicurezza sul lavoro - responsabile sicurezza sul lavoro – siti web - sanzioni sicurezza sul lavoro - sicurezza sul lavoro 626 94 - sicurezza sul lavoro milano - sicurezza sul lavoro obblighi - uffici - società - studio - testo unico - piano sicurezza 81 - documento valutazione rischi 81- valutazione rischio incendio - attività - aziendali - chimico - lavoro - macchine - movimentazione manuale - valutazione rischi officina - sicurezza - ufficio - vibrazioni - valutazione rischio biologico - rischio esplosione - valutazione rumore - attività - rischi aziendali - macchine - carichi - consulenti sicurezza sul lavoro