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Decreto legislativo n. 81, 9 aprile 2008 e s.m.i.
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 -
Supplemento Ordinario n. 108
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme
generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle
direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30
luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva
2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della
direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1°
aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione,
della solidarieta' sociale, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e
le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle
norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo
normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma
nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia,
nonche' in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme
di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di
età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e
dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del
presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e
province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con
carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non
sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla
data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono
effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e
seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il
servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei
quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In
caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati,
il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal
datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa
e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli
e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo
quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell'attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure
necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»:
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti
sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma
delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore
o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati
alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo
nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali
coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro,
elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate
dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per
l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri,
dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento
in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e
alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a
fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a
fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello
organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per
la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e
590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a
iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a
fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul
lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle
loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
Art. 3.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e
pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche'
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni
dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente
decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato
o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute
e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla
Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia
e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile
fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti
emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,
dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli
schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del
personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le
biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei
beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’art. 17,
comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il
coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle
attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il
settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo
decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile
1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni
attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla
legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente
tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di
volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari
dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive
attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento
della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici,
subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione
di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal
comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico
dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico
del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il
personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza
funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli
obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato
dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del
codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo
accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e
tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si
applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani,
agli ammalati e ai disabili.
9. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio
ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione
di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari
dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di
terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di
lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui
all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la
prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie,
o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le
politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine
alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali
di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di
tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro,
le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui
viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi,
dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora
la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere
ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda,
permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda,
nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani
e dei piccoli commercianti e
dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge
1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano
le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con
accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’amministrazione
del servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della
tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire
al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli
ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare
le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo
i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività
che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie
e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e
forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori
stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero
complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad
emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul
piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni
definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le
imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al
precedente periodo.
Art. 4.
Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto
legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis
del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e
di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a
specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
attrezzature munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in
sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del
posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo
accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche' prestazioni che esulano dal mercato del
lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877,
ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del
datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n.
266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i
volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui
al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice
civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonche' i lavoratori
a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma
esclusiva a favore del committente.
l-bis) i lavoratori
in prova.
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli
20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di
ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive
modificazioni, nonche' di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto
e dall'orario di lavoro effettuato.
4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel
settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come
individuate sulla base della normativa comunitaria.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 5.
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
1. Presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
e' composto da:
a) due tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno
dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del
principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori
prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti
operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati
regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello
nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa
vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a),
b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente.
Sull'attuazione delle azioni intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno
annuale.
5. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da
adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di
segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma
1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
Art. 6.
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e'
composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene
unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì
partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle
relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma
1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali
permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti
nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano
in carica cinque anni.
6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno
da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di
segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche socialiappositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma
1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il
compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute
e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato
di cui all'articolo 5;
c) definire le attività di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema
informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della
normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle
commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo
29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di
settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il
sistema di qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di
condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità
dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro,
anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle
direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in
relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai
fini di cui all'articolo 30.
m-bis) elaborare criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure
standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione
di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto
l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
Art. 7.
Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonche'
uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e
con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera
il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del
6 febbraio 2008.
Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi
di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare
l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per
indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni
disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici
archivi e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e' costituito dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno, dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e
dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a
carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, e'
titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
salute, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole
tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il
trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema
informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di
polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e
addestrative. Per tale finalità e' acquisita l'intesa dei Ministri della difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la
periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle
lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni
preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni
preposte.
e-bis) i dati degli infortuni
sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.
7. La diffusione delle informazioni specifiche e' finalizzata al raggiungimento di
obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti
utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel
rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di
cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in
dotazione.
Art. 9.
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia
di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza,
in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate
dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e
complementarietà, le seguenti attività:
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali
di attività;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in
logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al
sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei
sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e
tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole
e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate
sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla
riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia
all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità
prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con
le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle
modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e
della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di
apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
3. L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può
essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono
attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli
istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di
tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica
degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio
dell'attività di consulenza non vi e' l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del
codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle
contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude
o limita la possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli
obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del
Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute
per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, e' disciplinato lo svolgimento
dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi
percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della
metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2,
comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' da ogni altra disposizione
previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad
integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto
previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i
dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli
infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l'ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte,
della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da
parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima
applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni
verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all’entrata
del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio
finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera,
previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca
le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL e' ente
di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico
del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza,
assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela
della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi
centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della
produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle
proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di
prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica
e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle
malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della
salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su
richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza
scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali
preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai
requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni
di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla
sorveglianza del mercato;
e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo
impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
f) fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, agli altri
Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del
lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e alle
regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei
piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il
monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la
verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo
informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la
promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture
sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati
derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del
Servizio sanitario nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale
e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai
requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle
metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per
l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni
di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network
informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l'attività di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad
integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti
compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i
dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli
infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e con l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese
istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in
materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le
prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine
di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da
parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, le prestazioni del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli
infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio
dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario
sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Art. 10.
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del
SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, il Ministero dello sviluppo economico per
il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi
paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di
informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle
imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei
datori di lavoro.
Art. 11.
Attività promozionali
1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in
coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività
promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:
a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di
salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso
a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
b) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati
alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera b);
c) finanziamento, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività
scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica
e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle
tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come
introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse
tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e
dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di
progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità
operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di
quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche
mediante i fondi interprofessionali.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato
di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione
di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali,
o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma
restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3,
si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni
tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul
lavoro e' facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale
inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale,
percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a
quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale
attività e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5. L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità
e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, progetti di investimento
e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare
alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni
innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi
di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per
l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte
le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando
servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge
tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza incremento di oneri per le imprese.
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche
promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici,
finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto
2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di
formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con
accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 12.
Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti
pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti,
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi
professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e' istituita, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da
due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti
del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province
autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai
componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono
criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.
Art. 13.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e,
per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per
il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da
adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei
vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari
e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo
stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti
attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo
7 del decreto:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio
civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti
l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute
e delle politiche sociali,
adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per
territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici
di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda
la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per
le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del
Ministro competente, di concerto
con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per
le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del
coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono
attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attività di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a
pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di
prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.
Art. 14.
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare
provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale
interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20
per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in
caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto,
le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. Si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore
o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette
più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni
della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in
attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato
I. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione,
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione
a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione
nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50
per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in
cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi
di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore
periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di
interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione;
nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro
mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due
anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione
della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della
sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento
ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo
non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente
alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni
in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi
di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni
in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.;
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza
delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del presente decreto, trovano applicazione le disposizioni
di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di
vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500
rispetto a quelle di cui al comma 6.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza
delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500
rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e
amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la
dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed
e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali di
cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra
l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso,
entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente
competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di
15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il
provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che
non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è
punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi
e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui
al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle
competenze in tema di vigilanza in materia.
11-bis. Il provvedimento di
sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare
risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi
di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere
dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività
lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino
situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori
o dei terzi.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15.
Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del
lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la
loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli
effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non
lo e', o e' meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio
per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i
preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione
di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non
devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 16.
Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa,
e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non
esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui
al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione
del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di
lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui
al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in
ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale
sia stata conferita la delega di cui al
presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 18.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti,
che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad
essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla
visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo
carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze
di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e
di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia
del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e,
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Il documento è consultato esclusivamente
in azienda.
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica
all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore
dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati
e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi,
quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro
che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque
assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza
del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare in via telematica
all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova
elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera
riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo
di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma
1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati
relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione
del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4;
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli
obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi,
si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei
medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore
di lavoro e dei dirigenti.
Art. 19.
Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro
attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza
della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall'articolo 37.
Art. 20.
Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di
sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente
o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d),
nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente
decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto,
devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Art. 21.
Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis
del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del
codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte
e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte,
secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.
Art. 22.
Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art. 23.
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione
alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla
relativa documentazione.
Art. 24.
Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi
tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e
sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Art. 25.
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione,
ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del
lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
«promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce,
sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario
per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi
risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della
cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
alla conservazione della medesima;
f) << -- lettera soppressa -- >>
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui
all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a
cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una
periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della
sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini
della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei
titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva
della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto
o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in
appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le
seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione
dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui
al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,
servizi e forniture. Ai contratti
stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre
2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima
data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto,
ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale
e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;
3-bis. Ferme restando le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi
di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché
ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che
essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato
XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo
3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi
in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti
contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità
solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e
assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora
in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a
pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25
agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre
2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi
locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative
a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il
costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il
personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Art. 27.
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto
delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori,
ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario
chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute
e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza
e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla
base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione
di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera,
anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati
ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese
e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione,
nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica
di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la
continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in
assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti
previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera
per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio
iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio
per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere
attività nel settore edile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi
previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali
stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma
1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli
appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti
e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi
appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata
nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater),
e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni
e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto
2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su
supporto informatico e, deve essere munito,
anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo
53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione
del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza
e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali
e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle
misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di
quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono
i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni
previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi
titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto
ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo
documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Art. 29.
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo
41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto
delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute
e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi
o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi
1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui
all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si
riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei
rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012,
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei
rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui
all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d)
nonche g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento
alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle
seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,
connessi all'esposizione ad amianto;
c) << -- soppressa -- >>
Art. 30.
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge
relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze,
primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto
delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei
sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione
di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007
si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale
possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo
nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi
dell'articolo 11.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31.
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di
prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica
persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o
gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1,
devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono
essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi
di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per
integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che,
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo
esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di
notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28
e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con
oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonche' nei casi di gruppi di
imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di
lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la
designazione degli addetti e del responsabile.
Art. 32.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e'
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento
della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti
di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui
all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi
di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo
sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non
essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una
delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo
quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o
dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e
dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti
di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle
specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17,
L23 e della
laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo
2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi
della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati
dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli
di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a
frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo
Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di
cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate
nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta
per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei
rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo
tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso
dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una
pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8,
gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto
esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali
proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno
libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno
per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un
servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Art. 33.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione
dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali
misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo
36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di
cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 34.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi
previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o
unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione,
anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione
e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi
esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui
al comma 2-bis;
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative,
nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente,
conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma
1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli
45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altresì tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al
precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che
abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997
e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 35.
Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali
e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e
l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei
preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i
rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi
di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e'
facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di
un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti
per la sua consultazione.
Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36.
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi
alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinche' ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a),
e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui
all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della
lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente
decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la
formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli
organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti,
o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione
delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione
le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo
dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e
nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza
sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d)
definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32
ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure
di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la
cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire,
in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario
di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori
e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata
nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione
di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal
datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38.
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei
seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in
medicina legale.
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa
l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento
di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti
a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto
del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto
tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal
fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario
partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire
dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono
iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
Art. 39.
Svolgimento dell'attività di medico competente
1. L'attività di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del
lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna
pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono
attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della
collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne
sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonche'
qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può
nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di
coordinamento.
Art. 40.
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per
territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria
secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni
di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati
3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al
comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo.
Art. 41.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive
europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo
6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute
dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La
periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa,
stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di
salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde
verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei
casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al
fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva,
su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile
con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) Abrogata;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste
dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d)
e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato
previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e
le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di
rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi
contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo
quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al
comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente
esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i
limiti temporali di validità.
8. Abrogato..
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la
conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Art. 42.
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione
di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi
di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente
e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce
il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni
inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;
2. Abrogato
Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43.
Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un
pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può
essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella
di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio
ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari
condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti
di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione
dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di
lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o
della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità
produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione
è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 44.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso
una grave negligenza.
Art. 45.
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni
dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende
i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono
individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti
ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione
in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive
modificazioni.
Art. 46.
Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva
competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul
territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle
persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate
idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle
disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio,
adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi
di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti,
presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per
l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto
contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel
presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per
l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e
periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano
ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui
al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento
dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello
territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti
per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, e' eletto o designato il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno oppure e' individuato per più aziende nell'ambito territoriale
o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante
e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e
sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente: a)
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli
accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui
agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 48.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo
47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le
aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non
sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono
individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di
elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non e' stato eletto o designato
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo
52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione
della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia
di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione
che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano
tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del
termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso
non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa
segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente
articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo
comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza
territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle
aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza
territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da
effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento
annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Art. 49.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati
nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più
aziende o cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b),
c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale
nonche' quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del
Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale
entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla
interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti
nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al
comma 2, nonche' le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le
aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza
e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del
medesimo sito.
Art. 50.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli
addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione
di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla
organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a
quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli
spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche
tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti
in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede
di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per
l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del
datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi
di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto
industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei
rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonche'
al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e'
incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e
protezione.
Art. 51.
Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo
2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al
comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute
e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione,
anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei
fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento
delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione
della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza
possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono
specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della
partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano di personale con
specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono
effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di
competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui
all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga
comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente
competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese
che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
Art. 52.
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticità
1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore
delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca come nel settore edile sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di
pari livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al
cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze
dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle
piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del
settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48,
comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso
l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria
e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo
del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il
computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa
convenzionale è stabilita in 8 ore;
b) Abrogata
c) Abrogata
d) Abrogata
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa
con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di
funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le
finalità di cui al medesimo comma nonche' il relativo procedimento amministrativo e
contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore
del fondo.
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti
nel bilancio dell’INAIL
delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione
annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.
Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53.
Tenuta della documentazione
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la
memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto
legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della
predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai
soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito
solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b)
siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate
mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle
inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a
quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base
dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni
contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti
supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di
controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una
procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione
del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano
articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali,
l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la
trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al
comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone
responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita
nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei
dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o
informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le
modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione
di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa
consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui
all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al
registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Art. 54.
Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni
pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite
sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 55.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma
1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo
31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono
attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268,
comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate
dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non
sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con l’ammenda
da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma
2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2
e 3.
4. E’ punito con l’ammenda
da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma
2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3,
comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1,
lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b)con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26,
comma 1, lettera a);
c)con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18,
comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43,
comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli
18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo.
Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto
periodo, o 3-ter.
e) con l’ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p),
seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f)con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma
4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1,
lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma
2;
h) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1,
lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno,
e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35,
comma 5;
i) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di
violazione dell’articolo 26,
comma 8;
l) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1,
lettera aa).
6. L’applicazione della sanzione
di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo
53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 56.
Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti,
nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la
violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione
dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Art. 57.
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
1. I progettisti che violano
il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori
che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre
a sei mesi o con l’ammenda
da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano
il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o
con l’ammenda da 1.200 a 5.200
euro.
Art. 58.
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione
dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la
violazione dell’articolo
25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la
violazione dell’articolo
25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione
dell’articolo 25,
comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione
degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
Art. 59.
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione
degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43,
comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione
dell’articolo 20, comma 3.”.
Art. 60.
Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli
imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione
degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43,
comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione
dell’articolo 20, comma 3.”.
Sezione II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art. 61.
Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia
all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale
costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di
infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona
offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai
reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 62.
Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi
di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi
destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda
o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda
agricola o forestale
Art. 63.
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei
lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare
per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere,
le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro
utilizzati da lavoratori disabili
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati
prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire
la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1
il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente,
adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Abrogato
Art. 64.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui
all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di
consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e
al controllo del loro funzionamento.
Art. 65.
Locali sotterranei o semisotterranei
1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro
locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze
tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di
aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o
semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze
tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre
che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad
assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Art. 66.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse,
gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia
possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza
di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo
risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa
esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con
cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di
apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali
da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Art. 67.
Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni
industriali, nonche' gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono
essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di
vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella
valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle
principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli
impianti.
Entro trenta giorni dalla data di notifica, l’organo
di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove e'
prevista la presenza di più di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle eliminazioni e delle
semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.
Capo II
Sanzioni
Art. 68.
Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro
per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
dell’articolo 67, commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti
di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2,
3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed
è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza
è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti
violati.”
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 69.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto, inteso come il complesso
di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività
o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la
pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una
attrezzatura di lavoro.
Art. 70.
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di
sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di
lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura
di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul
mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento
delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente
alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile
al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano
immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per
tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione
di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di
attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel
caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea
disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di
lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei
confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione,
qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità
nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura
ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative
e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
Art. 71.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai
requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e
adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre
attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure
tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in
conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione
al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto
di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di
aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento
regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le
condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del
comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo
e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' il posto di lavoro e la
posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di
sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinche':
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione,
formazione ed addestramento adeguata;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni
fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme
tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinche':
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza
dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in
un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che
possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose
siano sottoposte:
1. a controlli
periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,
ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici
di buona prassi;
2. ad interventi
di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni
volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli
per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni,
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) Gli interventi
di controllo di cui alle lettere a) e b)
sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e,
almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della
sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante
l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature
di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL
che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente
il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici
o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche
sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine
di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro
può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma
13..
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII,
nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma
precedente sono stabiliti con decreto delMinistro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la
Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato
VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di
cui al comma 11.
Art. 72.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione
finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al
di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la
propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna
a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti
di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro
senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di
conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati
conformemente alle disposizioni del presente titolo e,
ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso
della specifica abilitazione ivi prevista.
Art. 73.
Informazione e formazione
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro
provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori
incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono
esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche'
sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo
71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati
e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano
essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e'
richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74.
Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI»,
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento
dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente
sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.
Art. 75.
Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 76.
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di
per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di
lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 77.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non
possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche'
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle
eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso
fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante,
individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la
durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo
79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo
le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure
adeguate affinche' tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali
il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine
dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 78.
Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i
lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal
datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h),
e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e
alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.
Art. 79.
Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di
rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le
priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data
2 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica
connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici
messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al
precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro,
ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le
misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari
alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e
manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto
con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure
necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano
predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti,
delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature
ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle
pertinenti norme tecniche
Art. 81.
Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli
impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a
regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le
installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola
d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche..
3. Abrogato
Art. 82.
Lavori sotto tensione
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei
casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo
stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche' quando i lavori
sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi
di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata
a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività
secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da
aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia
affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c),
numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai
sensi della legislazione vigente.
Art. 83.
Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui
alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
Art. 84.
Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione
realizzati secondo le norme di buona tecnica.
Art. 85.
Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere
potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni
di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui
all'allegato IX.
Art. 86.
Verifiche
1. Ferme restando le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 in materia
di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti
elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti
a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione
delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere
verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Art. 87.
Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma
2.
2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7,
5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1,
5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7,
5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell’articolo 80, commi 3 e 4.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte
II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b)
del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi
da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti
di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti
1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata
una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito,
ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente
previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in
ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti
di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è
considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma
2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede
di contestazione, i diversi precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo
72.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88.
Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali
definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie,
nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera,
le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori
del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai
piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque
soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche' tali attività non
implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino
lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;
g-ter) alle attività di cui al Decreto Legislativo
27 luglio 1999, n. 272 che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
di cui all’allegato X;
Art. 89.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco e' riportato nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente
per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle impreseaffidatarie ed esecutrici o un suo dipendente
o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo
non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste
per la realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di
lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai
sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati
nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di
appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese
che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti
agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione
dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori
oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione
dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate
assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori
come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue
un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità
organizzative, nonche' disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavori da realizzare.
Art. 90.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo
15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente
o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori
o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene
nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell'opera, prende
in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o
il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri
in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi
sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di
cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i
soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni
o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte dell’impresa e dei
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e
alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica
preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva
delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e
b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando
prevista oppure in assenza del documento
unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi,
è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica
l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori
privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente
e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione
dei lavori.
Art. 91.
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato
XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e'
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Art. 92.
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonche' la loro reciproca
informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra
le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e)segnala al
committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97,comma 1,
alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto,
e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente
o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma
5, il coordinatore per l'esecuzione,
oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e
di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1,
lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
Art. 93.
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli
obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il
conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle
responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli
articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
non esonera il commettente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e).
Art. 94.
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo
restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni
fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 95.
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera
osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la
parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto
delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di
circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata
in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro,
degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio
e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere,
della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimità del cantiere.
Art. 96.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel
caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con
modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h).
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera
g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali
casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.
2. L'accettazione da parte di ciascun datore
di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo
17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo
29 comma 3.
Art. 97.
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa
affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle
modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti
piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti,
gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati
dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore
di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in
possesso di adeguata formazione
Art. 98.
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del
Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel
S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita
nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto
del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,
ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U.
n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro
o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore
delle costruzioni per almeno un anno;
b)laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8,
L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007,
ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno
due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì,
in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale,
a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante
le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dagli ordini
o collegi professionali, dalle università,
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi
paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato
XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente
normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente
decreto.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare
almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non più in servizio,
abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno
cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per
coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame
relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano
presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un
corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento
siano conformi all’allegato XIV. L'attestato di cui
al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico
dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui
al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Art. 99.
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette
all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione
dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari
presso gli organi di vigilanza.
Art. 100.
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonche' la stima dei
costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e'
corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la
particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi
del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della
sicurezza sono definiti all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad
attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per
l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti
o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di
servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas,
reti di comunicazione.
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione
degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti
dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo
118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
Art. 101.
Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di
coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei
lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a
disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al
comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica
della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I
lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
Art. 102.
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
Art. 103.
Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Abrogato
Art. 104.
Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento giorni
lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento
dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni
lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita
del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe
a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e'
sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di
sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti
alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di
lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti
sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che
il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e
nei lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione
Art. 105.
Attività soggette
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e
alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e
di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si
applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività
lavorativa.
Art. 106.
Attività escluse
1. Le disposizioni del presente capo, Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori
in quota, non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque
soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Art. 107.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in
quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 108.
Viabilità nei cantieri
1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII,
durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone
e dei veicoli.
Art. 109.
Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di
recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle
lavorazioni.
Art. 110.
Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere
impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Art. 111.
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere
eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un
luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla
natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva
di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di
lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e
alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in
caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,
impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale posto
di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate
più sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto
in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può
essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di
lavoro considerata più sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e
delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di
lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito
della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di
carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base
ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori,
insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di
dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni
soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare
richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le
cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa
adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto
lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni
meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato
assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti
ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori
in quota.
Art. 112.
Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola
d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza
per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla
loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.
Art. 113.
Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro,
devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da
affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale
ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale
o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di
almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature
verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a
partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di
protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete
alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata. Quando l'applicazione della
gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà
costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte
ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto
alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai
montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe
più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di
scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori
dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle
estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche
scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a)
e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi
e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che
servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna
del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo
di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra
persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da
garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto
stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione
orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo
sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e
qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,
durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore
dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da
sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a
sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente
prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da
consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa
sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve
precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo
all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le
seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15
metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti
devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere
munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne
effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di
catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala
oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3,
8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.
Art. 114.
Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e
sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre
operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con
barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura
o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di
protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale
adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
Art. 115.
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate
misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett.
a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Abrogato.
3. Il sistema
di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una
guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e
di idoneo dispositivo anticaduta.
Art. 116.
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in
conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e
l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso l'uso
di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro
più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno
collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e
discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui
l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere
munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di
sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al
fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma
dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di
protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il
posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi
di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i
luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per
territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei
dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su
manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Art. 117.
Lavori in prossimità di parti attive
1. Ferme restando
le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento
alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici,
apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che
non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve
essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione
delle pertinenti norme tecniche.
Sezione III
Scavi e fondazioni
Art. 118.
Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di Splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di lavoratori, eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di
attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco
supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento
alla base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli
operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di
cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della
parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle
condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di
pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col
proseguire dello scavo.
Art. 119.
Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di
almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo
di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e
delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di
avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando
in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano
essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni
per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine
con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a
protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un
robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e
le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore
infortunato privo di sensi.
7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente
al punto 3.4. dell’Allegato XVIII.
Art. 120.
Deposito di materiali in prossimità degli scavi
1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora
tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature.
Art. 121.
Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere,
devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o
vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura
geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo
ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la
irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente
aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei
dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che
deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve
mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di
sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo
quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti,
esse offrano garanzia di sicurezza e sempreche' sia assicurata una efficace e continua
aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve
provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre
vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso
di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di
provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati
nell'esecuzione dei lavori.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 122.
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature
o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.
Art. 123.
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto
la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art. 124.
Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi
deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e'
consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali
deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
Art. 125.
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di
sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere
verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un
sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i
montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di
infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L’altezza dei montanti deve
superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti
devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente
dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può
essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di
esercizio del cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un
progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di
stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
Art. 126.
Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad
un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di
robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Art. 127.
Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali,
possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la loro costruzione risponda a idonei
procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Art. 128.
Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito
come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte
può essere omessa per i ponti sospesi per
le torri di carico, per i ponti a sbalzo
e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata
non superiore a cinque giorni.
Art. 129.
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si
provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di
iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo,
avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della
trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40
centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte
può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano
sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato,
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza
(mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può
essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora
presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.
Art. 130.
Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate
soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali.
La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni
intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a
distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 131.
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti
prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda
di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo
seguente.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione
di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica,
la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811
o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse
qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente
verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi
funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di
buona tecnica.
5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza
del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia
della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1,
lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'ISPESL per
il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare
dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
Art. 132.
Relazione tecnica
1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio,
loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e
coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati
sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del
ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi
ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i
quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Art. 133.
Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di
calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i
relativi schemi di impiego, nonche' le altre opere provvisionali, costituite da elementi
metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro
dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le
istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma
di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il
ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto
e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di
vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al
comma 1.
Art. 134.
Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a
richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6
dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di
lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno,
devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo
del calcolo.
Art. 135.
Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e
comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Art. 136.
Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della
complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza
realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare
realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di
un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a
disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati
strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare
parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio
e' impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una
capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) Abrogata;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati
di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da
impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza di
spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi
verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per
l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione,
mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati
sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al
Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio
o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o
di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Art. 137.
Manutenzione e revisione
1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei
montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei
controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con
idonei sistemi di protezione.
Art. 138.
Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non
possano scivolare sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non
superiore a 30 centimetri.
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a
condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il
piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a
condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di
calpestio;
c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a
condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di
calpestio;
d)Abrogata.
Sezione VI
Ponteggi movibili
Art. 139.
Ponti su cavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore
a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati
nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.
Art. 140.
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte
sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera
devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti.
In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario
dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e'
ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con
pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non
devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 141.
Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere
sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo
armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia
completamente assicurata.
Art. 142.
Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte,
architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in
cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da
assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da
consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per
coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono
essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi
calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono
essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 143.
Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui
all'articolo precedente, e' fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o
delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle
armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili
degradazioni per presenza d'acqua.
Art. 144.
Resistenza delle armature
1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche
quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonche' le sollecitazioni dinamiche
che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla
spinta del vento e dell'acqua.
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente
distribuito.
Art. 145.
Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve
essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre
dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle
strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le
misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio.
Art. 146.
Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere
circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio
dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un
lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve
essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità
superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure
essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Art. 147.
Scale in muratura
1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in
opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede
fissati rigidamente a strutture resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del
pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la
caduta dei materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano
sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60
centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a
distanza non superiore a 40 centimetri.
Art. 148.
Lavori speciali
1. Prima di procedere alla
esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando
l’obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli
operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari
apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda
dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta.
Art. 149.
Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai
lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una
paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza
di un preposto.
3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad
intervalli regolari.
Sezione VIII
Demolizioni
Art. 150.
Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di procedere alla
verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da
demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si
verifichino crolli intempestivi.
Art. 151.
Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere
eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la
stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS,
tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a
disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 152.
Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali deve essere fatta
servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza
inferiore ai due metri.
Art. 153.
Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve
risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel
tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano
cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione
deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
Art. 154.
Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del
materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico
dall'alto.
Art. 155.
Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione
di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere
effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e
deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto
del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro
quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della
struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di
altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno
degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla
caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici
vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.
Art. 156.
Verifiche
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva
permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per
costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.
Capo III
Sanzioni
Art. 157.
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono
puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera
a), e 93, comma 2 e 100 comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7
e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo
.
Art. 158.
Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91,
comma 1;
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro
per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d)
Art. 159.
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g);
si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro
se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa
svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato
XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo
di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato
XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a),
e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e
148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro
per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127,
129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151,
comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e
97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II
del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti
di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte
relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione
dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa
alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista
dal comma 2,
lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede
di contestazione, i diversi precetti violati
Art. 160.
Sanzioni per i lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la
violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione
dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione
degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.
Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 161.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per
regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
Art. 162.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un
oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una
prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento
che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un
rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un
determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che
fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di
salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce
indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una
forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione
determinata, la cui visibilità e' garantita da una illuminazione di intensità
sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un
cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni
complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un
significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una
situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una
superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo
costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o
dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e
diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato,
con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o
delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un
rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Art. 163.
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28,
risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente
alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni
relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore
di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie,
secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità
produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente
relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo
quanto previsto nell'allegato XXVIII.
Art. 164.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i
lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di
sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in
particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il
significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di
gesti o di parole, nonche' i comportamenti generali e specifici da seguire.
Capo II
Sanzioni
Art. 165.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per
la violazione dell’articolo 164.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti
di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV,
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per
l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX,
punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica
violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo
di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i
diversi precetti violati.
Art. 166.
Sanzioni a carico del preposto
Abrogato
Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 167.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di
movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni
del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle
strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Art. 168.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai
mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre
il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto
dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione, le
condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto
dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie
dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che
tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di
rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente
articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare
riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
Art. 169.
Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate
relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai
rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato
in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei
carichi.
Capo II
Sanzioni
Art. 170.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per
la violazione dell’articolo 169, comma 1.
Art. 171.
Sanzioni a carico del preposto
Abrogato
Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 172.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano
l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a
tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle
misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art. 173.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il
modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche'
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 174.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28,
analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico
o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati
in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo
173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.
Art. 175.
Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause
ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al
comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente
a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti,
tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro
e, come tale, non e' riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione
dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 176.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con
particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, la periodicità delle visite di controllo e' biennale per i lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano
compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per
la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a
sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di
correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui
ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi
normali di correzione.
Art. 177.
Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera
l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per
quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in
base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).
Capo III
Sanzioni
Art. 178.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176,
commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per
la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti
di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato
XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la
pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare
in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Art. 179.
Sanzioni a carico del preposto
Abrogato
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 180.
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore,
gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le
radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che
possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti
esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a
vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi
elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni
ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata unicamente
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.
Art. 181.
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta
tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e
adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle
norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici e' programmata
ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del
servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La
valutazione dei rischi e' aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che
potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria
rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e
calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione
e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi e' riportata sul documento
di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore
di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una
valutazione dei rischi più dettagliata.
Art. 182.
Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare
il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono
eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti
dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti
nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori
limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorche', nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite
di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause
del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di
protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Art. 183.
Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in
stato di gravidanza ed i minori.
Art. 184.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro
provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di
lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della
valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entità e al significato dei valori limite di
esposizione
e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali rischi
associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli
di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a
una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i
rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.
Art. 185.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta
secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed e' effettuata dal medico competente
nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei
risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il
tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione
apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne
informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che
provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare
o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
Art. 186.
Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico
competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di
esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati
dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 187.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante
il lavoro e in particolare per l'udito.
Art. 188.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della
pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):
[dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla
norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro,
incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w):
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al
rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito
dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 189.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di
esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A)
e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A)
e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A)
e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa
l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro
all'altra, e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il
livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come
dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i
rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il
livello settimanale massimo ricorrente.
Art. 190.
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta
l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi
inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in
gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti
sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri
suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in
materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre
l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito
con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i
valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli
di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di
valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche
del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le
indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura,
purche' sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene
conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione
necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed e' documentata in
conformità all'articolo 28, comma 2.
5-bis. L’emissione sonora di
attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva
facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni
la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Art. 191.
Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per
attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei
lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al
rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei
dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) l'informazione e la
formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata
alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature
nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione
e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo
192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei
lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.
Art. 192.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i
rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di
rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al
titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i
valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un
programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore,
considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra
dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre
delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo
di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali
e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art. 193.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il
datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati
con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi
di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III,
capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori
inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di
sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di
protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito
che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di
protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare
l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi
individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti
norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni
richieste dalle normative tecniche.
Art. 194.
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se,
nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano
esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per
evitare che la situazione si ripeta.
Art. 195.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui
agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori
uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione
ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.
Art. 196.
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui
esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal
medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei
rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico
competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a
livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico
competente ne confermi l'opportunità.
Art. 197.
Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione
individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del
lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo
massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede
anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito
la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le
circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro
anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione
la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata dall'intensificazione
della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle
particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di
lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle
condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla
Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai
sensi del presente articolo.
Art. 198.
Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center
1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori
della musica, delle attività ricreative e dei call center.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 199.
Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del presente
decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi
previsti.
Art. 200.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per
la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari,
osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in
frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo
intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle
accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.
Art. 201.
Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e
valori di azione.
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2; mentre su periodi
brevi e' pari a 20 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato
a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5 m/s2.
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,0 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato
a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il
livello giornaliero massimo ricorrente.
Art. 202.
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e,
quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono
esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante
l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate
informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL
o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore
delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque
il metodo di riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e'
valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o
misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in
particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi
inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione
specificati nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in
gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute
dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e
l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura
di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per
ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni
trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui e'
responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse
temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
Art. 203.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei
rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di
lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre
al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto
segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore
esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel
rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il
minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i
rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le
vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione
trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti
di lavoro;
f) l'a deguata informazione e formazione dei lavoratori
sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con
adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la
protezione dal freddo e dall'umidità.
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato
superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le
misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
Art. 204.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente,
di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza
sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti
condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile
l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile
o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli effetti
sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
Art. 205.
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze
debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori
limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle
caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore
limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni
meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare
il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto
dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un
periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi
probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore
sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore
limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro
anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne
comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la
concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le deroghe
sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno
giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e' condizionata
all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto
conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il
datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto
delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla
Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi
delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 206.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro.
Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti
dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di
contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i
rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Art. 207.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari
a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a
campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e
su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori
esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a
breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entità'
dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo
elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) , corrente indotta attraverso gli arti (IL), e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle
misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura
il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Art. 208.
Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A,
tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.
Art. 209.
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici
ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono
essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato
tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo
dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le
specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di
emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in
conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui
all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori
limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono
necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purche' si
sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla
limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione
1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla
sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo
dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi
medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici
in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione
di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di
contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel
corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni
scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28
precisa le misure adottate, previste dall'articolo 210.
Art. 210.
Misure di prevenzione e protezione
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di
cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione
effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione
non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed
applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a
prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in
particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o
di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
2. Iuoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici
che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale
obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209,
comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati
e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre
identificate e l'accesso alle stesse e' limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e
sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori
limite di esposizione. Allorche', nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il
datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di
esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un
nuovo superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta
le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente
sensibili al rischio.
Art. 211.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno
o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai
lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei
risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da
quelli forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il rispetto
di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo
medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai
valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo
209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati
e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.
Art. 212.
Linee guida
1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio
sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del
presente capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature
di risonanza magnetica.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche
artificiali
Art. 213.
Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro
i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle
radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti
agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Art. 214.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche
nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 []m e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni
ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni
infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette
: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda
degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC
(100-280 nm);
2) radiazioni visibili : radiazioni
ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse :
radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione
degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC
(3000 nm- 1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata
di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le
radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche,
soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica
diversa dalla radiazione laser; e) valori limite di
esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente
sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi
limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche
siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante
incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo
dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità
d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su
steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione
radiante e radianza alle quali e' esposto un lavoratore.
Art. 215.
Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati
nell'allegato XXXVII, parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato
XXXVII, parte II.
Art. 216.
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche
a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella
misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica
internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della
Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione
(CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che
esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili
norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida
nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la
valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se
contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche
e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo,
le esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel
corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla
pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare
danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di
radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti
direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure
adottate previste dagli articoli 217 e 218.
Art. 217.
Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di
lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o
organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto
in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore
esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni
ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza,
schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e)
della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello
dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione
individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in
cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i
valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono
inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato, laddove ciò sia tecnicamente
possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Art. 218.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno
o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai
lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della
valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria e'
effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la
salute, nonche' prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di
malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto
previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i
quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla
salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica
al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le
informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la
fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro e' informato di tutti i dati
significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.
Capo VI
Sanzioni
Art. 219.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e
5, 209, commi 1 e 5, e 216;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per
la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi
2 e 4.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195,
196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210,
comma 1, e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000
per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi
2 e 3, e 217, commi 2 e 3
Art. 220.
Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino
tre mesi o con l’ammenda da euro 400 a euro 1.600 per la violazione degli articoli
185 e 186.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 221.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli
effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici
pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative
agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica
regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti
chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti
ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo
13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice
IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13
settembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per
il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa
comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose
emanate alla data del 25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti
esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del
presente titolo.
Art. 222.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia
da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti,
compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi
prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni, nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come
sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo
per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati
pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo
per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo
classifi-cabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio
per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche,
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni
attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in
ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento,
il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale
attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non
diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un
agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in
relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato
mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di
salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di
lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di
poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale
nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art. 223.
Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza
predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.
65, e successive modifiche;
c) il livello, il modo e la
durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene
svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle
sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori
limite biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o
da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni
di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state
adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella
valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la
pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per
altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo
l'adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici
pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di
tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato
di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le
ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e
l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria
un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici
pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di
prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia
proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di
prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione
di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Art. 224.
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti
misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione
sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul
luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti
agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e
alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione
a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono
sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225,
226, 229, 230.
Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 223, provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante la
sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi
che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei
lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio
attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto
mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di
priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e
controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive
alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli
articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello
di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono
modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la
misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche
standardizzate di cui e' riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in
loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio
temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito
dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno
cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di
valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il
datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per
l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e
protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di
agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di
lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità
pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero
dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed
organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e
la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di
sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di
protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in
atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli
impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi
finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la
pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di
esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.
Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonche' quelle previste
dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro,
al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di
incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo
di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali
eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli
connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di
pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure
dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di
soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per
porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori
indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono
forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature
di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e
altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o
l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui
al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli
agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle
precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di
emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi
specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di
emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente
articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente
abbandonare la zona interessata.
Art. 227.
Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce
che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e
ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino
un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul
luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i
relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative
relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni
adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di
lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a
disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del
rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle
circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati
durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto
disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinche' la natura del contenuto dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro
tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo
quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni.
Art. 228.
Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul
lavoro e le attività indicate all'allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un preparato, o quale
componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al limite
indicato nell'allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa
autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati
come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3,
lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo
che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi
avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella
misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve
inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta
di autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e
per prevenire l'esposizione dei lavoratori.
Art. 229.
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici
pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto
tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza
sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale
occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori
esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati
di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale
monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure
preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze
degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore
o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza
di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di
un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata
a norma dell'articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare
o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita
medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione
simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico
competente.
Art. 230.
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce
ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1,
lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste
dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella
di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali
forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al
comma 1.
Art. 231.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono
attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.
Art. 232.
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei
valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in
materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute,
su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione
tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il
Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al
comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e
biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i
valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione
del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in
relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto
conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2,
sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al
presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza
e irrilevante per la salute dei lavoratori e' comunque effettuata dal datore
di lavoro.
Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 233.
Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i
lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni
o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
Art. 234.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri
relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze
di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di
cui all'allegato XLII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo
previsto dall'allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri
relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze
di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde
ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite
della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o
mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in
relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 235.
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o
mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con
una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato
non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il
datore di lavoro provvede affinche' la produzione o l'utilizzazione dell'agente
cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purche' tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinche' il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso
valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite
dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.
Art. 236.
Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono
riportati nel documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento,
anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida
che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i
possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1,
adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione
dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono
integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di
sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato
XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado
della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli
agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo
restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.
Art. 237.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o
mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti
o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori
che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree e' fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che
non vi e' emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non e'
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire
il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel
rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni
per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un
incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini
dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori
ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure
protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 238.
Misure tecniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei
indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinche' i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di
ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), e'
vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare
pipette a bocca e applicare cosmetici.
Art. 239.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli
lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi
compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro
e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le
misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i contenitori, gli
imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera
chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni
devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Art. 240.
Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di
lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa
dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni
necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
e' limitata al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi
degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al
minimo le conseguenze dannose o pericolose.
Art. 241.
Operazioni lavorative particolari
1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali e'
prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o
mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle
suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse
ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti e' in ogni caso
ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.
Sezione III
Sorveglianza sanitaria
Art. 242.
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un
rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione,
il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità
all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione
della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e
le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure
adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'oppor-tunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Art. 243.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale e'
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e'
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede
ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto
dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico
competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL,
per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente decreto, ne
consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 6. Le
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e
di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di
rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del
trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni,
oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità
copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1,
nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed
aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi
al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle
regioni.
Art. 244.
Registrazione dei tumori
1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti
delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi
occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne
conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo
raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti
dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle
esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale,
nonche' i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività
istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale
di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre
amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì
integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' gli istituti
previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da
loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno
segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1,
trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e
trasmissione delle informazioni.
3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di
sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni
paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali
(ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia
riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati
di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero
eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in
rapporto a rischi occupazionali.
4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del
monitoraggio con periodicità annuale.
5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di
realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono
determinati dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.
Art. 245.
Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le
sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo
classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai
criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di
agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute,
sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica
nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
Capo III
Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 246.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27
marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori,
un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei
materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,
nonché bonifica delle aree interessate.
Art. 247.
Definizioni
l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 248.
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro
adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria
volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una
costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.
Art. 249.
Valutazione del rischio
l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti
alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da
attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche
e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione
dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto
non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli
250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le
quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati
in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti
amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni
ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino
modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire
orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensità, di cui al comma 2.
Art. 250.
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta
una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei
seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori
all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano
accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa
comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto
o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 251.
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell’aria
della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro
deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato
nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve
essere limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono
sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie
con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto
nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni
caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta
dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione
operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo
254;
c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di
riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo
deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera
d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni
previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b),
del presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale
da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non e' possibile, da evitare
emissione di polvere di amianto nell'aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento
dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o
che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di
lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta
un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere
successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti
pericolosi.
Art. 252.
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di
cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da
appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che
vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai
lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati
indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in
lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora
l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo
smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un
luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari
adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale
scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per
riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni
utilizzazione.
Art. 253.
Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in
funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua
periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo
di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2
dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione
dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dalla concentrazione nell’aria
della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee
qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono
successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14
maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire
un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite
misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia
a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in
considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri
e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia
superiore a 3:1.
Art. 254.
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro
cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori
di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di
amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro
individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate
per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se
vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro
procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di
amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e
per rispettare il valore limite e' necessario
l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di
protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251,
comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo
adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve
essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i
lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione
dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Art. 255.
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di
misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e'
prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di
lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di
protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da
garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si
prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione
della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui
all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.
Art. 256.
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o
di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti
ai requisiti di cui all’articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto
prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa
costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che
l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione
individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione
all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei
valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole
alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si
intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro
è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso
l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica
del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro
può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio
dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre
alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario
di inizio delle attività.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui
all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano
accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Art. 257.
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto,
nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la
necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti
protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel
ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la
necessità del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della
concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato
dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori
interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li
consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano
possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i
lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.
Art. 258.
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che
tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano
una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori
e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di
prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute,
incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere
amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione
all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale
esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le
attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la
corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica
delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione
professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo
1992, n. 257.
Art. 259.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle
opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto,
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all’articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti
lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata
dal medico competente, sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il
lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta
nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita
medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da
osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame
clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla
base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del
lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia
dell’espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso
il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali
è documentata l’efficacia diagnostica.
Art. 260.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le
misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI,
nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione e' stata superiore a quella
prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle
condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma
1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve
intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente
condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL
copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso
di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL, per il tramite del medico competente,
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di
quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
Art. 261.
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'articolo 244, comma 3.
Capo IV
Sanzioni
Art. 262.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
e 249, commi 1 e 3;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione dell’articolo 223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7,
235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera
b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi
1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239,
commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la
violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.
Art. 263.
Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è
punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la
violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma
3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione
degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.
Art. 264.
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la
violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma
4;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione
dell’articolo 243, comma 2.
Art. 264-bis.
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni
di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 450 euro.
Art. 265.
Sanzioni per i lavoratori
Abrogato
Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 266.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle
quali vi e' rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Art. 267.
Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare
o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art. 268.
Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del
rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e' poco probabile che
si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori
e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere
attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va
classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3
e 4.
Art. 269.
Comunicazione
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti
biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente
le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
2. Il datore di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta
l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 e' tenuto alla comunicazione di cui al
comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la
salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo
agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi
geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4
individuati all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento
di cui al comma 1, lettera b), e' sostituito da copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione
di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art. 270.
Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività,
un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della
salute.
2. La richiesta di autorizzazione e' corredata da:
a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione e' rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute
sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed e'
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il
Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonche' di
ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti
di cui al comma 4.
6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio
le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti
biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di
tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali e' stata comunicata l'utilizzazione
sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 271.
Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1,
tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente
biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano
o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI
o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle
conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale e' affetto un
lavoratore, che e' da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente
titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e
della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con
agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi,
il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione
dimostrano che l'attuazione di tali misure non e' necessaria.
5. Il documento di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti
dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il
rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla
lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' le
misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel
caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza e' consultato prima dell'effettuazione della
valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art. 272.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti
biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il
tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione
accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di
protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo
la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e
trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di
lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente
realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante
l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo di lavoro.
Art. 273.
Misure igieniche
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', se del caso, di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od
altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c)i dispositivi di protezione
individuale, ove non siano monouso,
siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di
lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione e' vietato assumere cibi e
bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e
applicare cosmetici.
Art. 274.
Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione
dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici
nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio
che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e
provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed
eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti
contaminati.
3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono,
o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le
misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione
sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalità
di trasmissione dell’agente biologico.
Art. 275.
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei
laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca,
didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in
conformità all'allegato XLVII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello
di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello
di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti
biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili
portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora
classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo
livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
Art. 276.
Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei
processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore
di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un
rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Art. 277.
Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un
agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai
necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente
competente, nonche' i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle
cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già
adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Art. 278.
Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti
biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le
misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono
riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III
Sorveglianza sanitaria
Art. 279.
Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori
esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le
procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il
medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova
valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo
sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari
agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonche' sui vantaggi ed inconvenienti
della vaccinazione e della non vaccinazione.
Art. 280.
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4
sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività
svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1
e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto
registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di
vigilanza competente per territorio,comunicando ad essi ogni tre anni e comunque
ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute;
b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo
al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo
Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e
di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore
di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro
di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite
del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano
rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella
sanitaria e di rischio.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che
espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto che possono provocare
infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica
per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e' di
quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro
e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi
alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Art. 281.
Registro dei casi di malattia e di decesso
1. Presso l'ISPESL e' tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti
all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi
di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della
relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta
del registro di cui al comma 1, nonche' le modalità di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni
su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
Capo IV
Sanzioni
Art. 282.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma
1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la
violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
dell’articolo 280, commi 3 e 4.
Art. 283.
Sanzioni a carico dei preposti
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è
punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per
la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276,
e 278, commi 1 e 3.
Art. 284.
Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione
dell’articolo 279, comma 3.
Art. 285.
Sanzioni a carico dei lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un
mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 277,
comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277,
comma 1.
Art. 286.
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni
di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 450 euro.
Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 287.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite
all'articolo 288.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove e' presente
un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile, sulla base di indagini geologiche,
che tale area si possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei
pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo
stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi
internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul
Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose
per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale
(ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche' la normativa comunitaria
che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Art. 288.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con
l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori,
nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga
nell’insieme della miscela incombusta.
1-bis. Per condizioni atmosferiche
si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera
è approssimativamente del 21% e che includono variazioni di pressione e temperatura
al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni
atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K),
purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive
della sostanza infiammabile o combustibile.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 289.
Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della
valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore
di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività;
in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere
esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in
modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre
contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso,
ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Art. 290.
Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro
valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei
seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere
esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le
scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate,
processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi
che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono
formarsi atmosfere esplosive.
Art. 291.
Obblighi generali
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i
principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il
datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinche':
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità
tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli
ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in
condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi
atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in
funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
Art. 292.
Coordinamento
1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili,
qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di
lavoro e' responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto
previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro,
coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei
lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui
all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto
coordinamento.
Art. 293.
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le
prescrizioni minime di cui all'allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali
da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di
accesso a norma dell'allegato LI e provviste di allarmi ottico/acustici che
segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia
nell’eventualità di un’emergenza in atto.
Art. 294.
Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede
a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione
contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e
valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli
obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone
di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni
minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i
dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel
debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli
accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed
essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro
abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 17, comma 1.
Art. 294-bis.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro
provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti
vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei
rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia
delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili
e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle
atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle
relative indicazioni e controindicazioni all’uso.
Art. 295.
Termini per l'adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima
volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti
minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta
dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti
A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
Art. 296.
Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni elettriche nelle aree
classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle
verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462.
Capo III
Sanzioni
Art. 297.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre
a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo
290.
2. Il datore di lavoro e i
dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500
a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma
2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 29
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 298.
Principio di specialità
1. Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una
o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.
Art. 299.
Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a
ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Art. 300.
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).-
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con
violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il
delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un
anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in
relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive
di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo
590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non
superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a sei mesi.».
Art. 301.
Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste
dal presente decreto nonche' da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia
prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero
la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in
materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 301-bis.
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria
amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo,
è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge
qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato
dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
Art. 302.
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto
1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può,
su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici
mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio
di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo
quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose
del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha
avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui
sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità
di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta
giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza
che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia
commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero
i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice
penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.
Art. 302-bis
Potere di disposizione
1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione
delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate
dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva,
qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca
reato.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta
giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti,
all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi
di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente
il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento
ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata
è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Art. 303.
Circostanza attenuante
Abrogato
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 304.
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma
2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella
materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
d-bis) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961,
n. 628;
d-ter) gli articoli 42 e 43
del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
d-quarter) il decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, 222.
1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura
di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo
processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo
74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1,
comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle
disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che
dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni
di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma
1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto
legislativo.
Art. 305.
Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del
presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa
allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in
dotazione alle medesime amministrazioni.
Art. 306.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche'
le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese
le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni
previgenti.
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata
dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni
di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le
stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli
allegati al presente decreto, nonche' da altre direttive già recepite nell'ordinamento
nazionale.
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
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