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Documento valutazione
rischio vibrazioni
Il
D.Lgs. n. 187 del 19 agosto 2005 sulle
prescrizioni minime di sicurezza e salute in merito
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche, prescrive
specifiche metodiche di individuazione e
valutazione dei rischi associati all'esposizione a
vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo
intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno
documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei
rischi prescritto dal D.Lgs. 626/94 aggiornato dal
dlgs 81/2008.
L'articolo 4 del D.Lgs. 187/05 prescrive in particolare
l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il
rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori
durante il lavoro ed è previsto che la valutazione dei
rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni,
sulla base di appropriate informazioni reperibili dal
costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, CNR,
Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le
metodiche di misura prescritte da specifici standard
ISO-EN
E’ noto che lavorazioni in cui
si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a
vibrazioni o impatti, possono indurre un insieme di
disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni
osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito
con termine unitario “Sindrome da Vibrazioni
Mano-Braccio”. L'esposizione a vibrazioni al sistema
mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle
mani con l'impugnatura di utensili manuali o di
macchinari condotti a mano.
L’esposizione a vibrazioni
mano-braccio generate da utensili portatili e/o da
manufatti impugnati e lavorati su macchinario fisso è
associata ad un aumentato rischio di insorgenza di
lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche a
carico del sistema mano-braccio. L’insieme di tali
lesioni è definito Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio.
E’ noto che attività
lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di
movimentazione, quali ruspe, pale meccaniche, trattori,
macchine agricole, autobus, carrelli elevatori, camion,
imbarcazioni, ecc., espongono il corpo a vibrazioni o
impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti
esposti. Dai numerosi studi epidemiologici pubblicati in
letteratura sugli effetti dell’esposizione del corpo
intero a vibrazioni (Whole Body Vibration), appare che,
per quanto sia stato documentato, alcuni disturbi si
riscontrino con maggior frequenza tra lavoratori esposti
a vibrazioni, piuttosto che tra soggetti non esposti,
non è al momento possibile individuare patologie o danni
prettamente associabili all’esposizione del corpo a
vibrazioni.
Inoltre, lo stato attuale delle conoscenze sulla
risposta del corpo umano all’esposizione a vibrazioni è
ancora alquanto incompleto e lacunoso per poter
consentire la formulazione di modelli biomeccanici
idonei alla definizione di criteri di valutazione del
rischio esaustivi.
Ciò in quanto molteplici fattori di natura fisica,
fisiologica e psicofisica, quali ad esempio: intensità,
frequenza, direzione delle vibrazioni incidenti,
costituzione corporea, postura, suscettibilità
individuale, risultano rilevanti in relazione alla
salute ed al benessere dei soggetti esposti. Inoltre,
alcuni degli effetti possono riscontrarsi in
concomitanza di altri, ed influenzarne l’insorgenza.
L’esposizione occupazionale ad
elevati livelli di vibrazioni trasmesse a tutto il corpo
da macchine e/o veicoli industriali, agricoli, di
trasporto pubblico o militari è associata ad un
aumentato rischio di insorgenza di disturbi e lesioni a
carico del rachide lombare. In alcuni studi è stato
anche segnalato che l’esposizione a vibrazioni trasmesse
al corpo intero può causare alterazioni del distretto
cervico-brachiale, dell’apparato gastroenterico, del
sistema venoso periferico, dell’apparato riproduttivo
femminile, ed infine del sistema cocleovestibolare.
Indagini di tipo trasversale e longitudinale hanno
fornito una sufficiente evidenza epidemiologica per una
relazione causale tra esposizione professionale a
vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e patologia del
rachide lombare, mentre l’associazione tra vibrazioni e
lesioni ad altri organi o apparati non è stata ancora
adeguatamente documentata.
E' importante rilevare che l'analisi delle POSSIBILITA'
DI RIDUZIONE DEL RISCHIO rappresenta parte integrante
del processo di individuazione e valutazione del rischio
prescritto dal D.Lgs. 187/05.
Tale prescrizione è di particolare rilevanza nel caso
del rischio vibrazioni, in quanto sia nel caso
dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso
dell'esposizione del corpo intero, non esistono DPI
anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori
adeguatamente e riportare comunque i livelli di
esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite
fissati dal Decreto, come ad esempio avviene nel caso
dei protettori auricolari in relazione al rischio
rumore. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte
dei casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica
misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a
valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva.
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rischio vibrazioni
Con Decreto Legislativo n. 187 del 19 agosto 2005,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del
21.9.2005, emanato in esecuzione della Legge Delega
n. 306 del 31.10.2003, lo Stato italiano ha dato
attuazione alla Direttiva 2002/44/CE in materia di
tutela della salute dei lavoratori rispetto al
rischio “vibrazioni”.
Il D. Lgs. n. 187 del 19 agosto 2005 al pari della
Direttiva, il cui contenuto (salvo pochissime
modifiche) riproduce integralmente, si pone
l’obiettivo di salvaguardare non solo la salute e la
sicurezza del lavoratore nella sua individualità, ma
anche di creare una piattaforma di protezione minima
per un rischio professionale che determina
annualmente il 5% delle malattie professionali
indennizzate dall’INAIL.Documento valutazione
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La nuova norma offre interessanti spunti di
commento; ci limiteremo, tuttavia, in questa sede,
ad una prima indicazione delle implicazioni
immediate per il datore di lavoro.
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CAMPO DI APPLICAZIONE della norma sono tutte le
attività in cui i lavoratori sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche che l’art. 2 distingue, in ragione della
possibile patologia conseguente, in:
1) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio,
quelle “vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al
sistema mano-braccio comportano un rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare
disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
2) vibrazioni trasmesse al corpo intero, quelle
“vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo
intero, comportano rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e
traumi del rachide”.
Il D. Lgs. 187/2005 stabilisce, poi, all’art. 3, i
VALORI DI ESPOSIZIONE giornalieri al rischio che
distingue in “valori limite” che rappresentano i
valori non superabili, e in “valori di azione” che
sono, invece, quei valori che comportano, per il
datore di lavoro, l’applicazione della normativa in
commento.Documento valutazione
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In particolare:
1- per le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio:
· il valore limite giornaliero normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;
· il valore giornaliero di esposizione che fa
scattare l’applicazione della normativa,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è
fissato in 2,5 m/s2;
2- per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
· il valore limite giornaliero normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15
m/s2;
· il valore giornaliero di esposizione che fa
scattare l’applicazione della normativa,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è
fissato in 0,5 m/s2;
L’entrata in vigore della nuova disciplina normativa
comporterà, quale immediata conseguenza (e, in
particolare, con decorrenza 1.1.2006 - art. 13 -)
l’obbligo, a carico del datore di lavoro, della
revisione del documento di “VALUTAZIONE DEI RISCHI”
con specifico riferimento al rischio vibrazioni
(art. 4).
Nell’assolvere gli obblighi di cui all’art. 4 del
D.Lgs. 626/94 il datore di lavoro, infatti, deve
valutare ed, eventualmente, “misurare” i livelli di
vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono (o
possono essere) esposti. La “valutazione” [Cioè,
come la definisce il legislatore, “l’osservazione
delle condizioni di lavoro specifiche e il
riferimento ad appropriate informazioni sulla
probabile entità delle vibrazioni per le
attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari
condizioni di uso, incluse le informazioni fornite
in marea dal costruttore delle attrezzature”(art. 4,
nonché allegato I)] è stata dallo Stato italiano
distinta dalla “misurazione” dei livelli di
vibrazione [Misurazione che “… richiede l’impiego di
attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata” (art. 4, nonché allegato I)] che è
stata introdotta come misura solo “eventuale” . Il
datore di lavoro, infatti, potrà fare riferimento,
per la valutazione del rischio, alle informazioni
sulla probabile entità delle vibrazioni fornite
dalle banche dati dell’ISPESL (che saranno
disponibili anche via interne) o delle Regioni o del
CNR, nonché alle indicazioni fornite dagli stessi
costruttori o fornitori e, solo in mancanza di tali
informazioni, dovrà ricorrere alla “misurazione”. La
previsione consente un notevole sgravio degli oneri
a carico dei datori di lavoro (rispetto, in
particolare, a quanto previsto dalla Direttiva
Comunitaria che sembra, nelle intenzioni, più
rigorosa), anche se porta con sé inevitabili riserve
sulla effettiva corrispondenza alla realtà
lavorativa delle indicazioni fornite dai produttori
o dalle banche dati ISPESL le cui indicazioni sono
inevitabilmente fornite in “astratto”. Le
“misurazioni” effettive, del resto, sembra
risultino, al momento, poco praticabili in quanto
richiedono l’impiego di costose strumentazioni in
possesso (fino ad ora) di pochissimi studi tecnici
italiani.
Al fine della valutazione del rischio, inoltre, il
datore di lavoro deve tener conto:
1) del livello, del tipo e della durata della
esposizione, ivi inclusa l’esposizione a vibrazioni
intermittenti o a urti ripetuti;
2) dei valori limite di esposizione e dei valori di
azione sopra indicati;
3) degli eventuali effetti sulla sicurezza e sulla
salute di lavoratori particolarmente sensibili al
rischio;
4) degli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza
dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o altre
attrezzature;
5) delle informazioni fornite dal costruttore;
6) dell’esistenza di attrezzature alternative
progettate per ridurre il rischio;
7) del prolungamento del periodo di esposizione;
8) delle condizioni di lavoro particolari, come le
basse temperature;
9) delle informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica.
Come previsto anche dall’art. 4 D.Lgs. 626/1994, la
valutazione dei rischi deve essere “documentata” e,
nel caso specifico, può contenere, a norma dell’art.
4, comma 7, D.Lgs. n. 187/2005 la “giustificazione
che la natura e l’entità dei rischi connessi con le
vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”.
Nonostante la non chiara formulazione della norma,
si ritiene che l’inserimento della c.d.
“giustificazione” (concetto introdotto con il D. Lgs.
25/2002 in materia di esposizione agli agenti
chimici) debba avvenire solo nel caso il rischio
vibrazione si riveli (sulla base di una valutazione
preliminare) inesistente (o i livelli valutati siano
inferiori ai livelli di azione e, pertanto, non
importino l’applicazione della normativa in esame).
Ciò comporta, come ulteriore e importante
conseguenza, l’obbligo a carico del datore di lavoro
di procedere, in ogni caso, alla “valutazione dei
rischi vibrazione” anche in ipotesi di rischio
prevedibilmente assente (nel qual caso la
valutazione, se confermerà l’assenza di rischio,
sarà “giustificata”).
La valutazione dei rischi così predisposta dovrà
essere periodicamente aggiornata e, in particolare,
dovrà essere revisionata nel caso vi siano stati
significativi mutamenti ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori o quando i risultati
della sorveglianza sanitaria ne richiedano la
necessità.
La mancata osservanza da parte del datore di lavoro
(e, per alcune fattispecie, del dirigente) delle
norme in materia di valutazione dei rischi,
redazione e revisione del relativo documento è
sanzionata penalmente (art. 12) con l’arresto (da
tre a sei mesi) e l’ammenda da € 1.500,00 a €
4.000,00.
Dall’applicazione della norma in commento
discendono, infine, in capo al datore di lavoro,
ulteriori obblighi tra cui:
- l’attuazione di un programma di prevenzione e
protezione volto a ridurre al minimo i livelli di
esposizione (art. 5),
- l’obbligo di provvedere ad una adeguata formazione
e informazione del lavoratore (art. 6)
- l’obbligo di una adeguata sorveglianza sanitaria
(articoli 7 e 8) .
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rischio vibrazioni
L’entrata in vigore degli obblighi di misurazione e
valutazione del rischio è stata prevista con
decorrenza 1° gennaio 2006.
Viene, invece, differita al 6 luglio 2010 l’entrata
in vigore delle disposizioni concernenti l'obbligo
del rispetto dei valori limite di esposizione, “in
caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che
non permettono il rispetto dei valori limite di
esposizione tenuto conto del progresso tecnico e
delle misure organizzative messe in atto” (art. 13).
Alle medesime condizioni e limitatamente al settore
agricolo e forestale, l'obbligo del rispetto dei
valori limite di esposizione, entra in vigore il 6
luglio 2014 (art. 13).Documento valutazione
rischio vibrazioni
E’ importante, in conclusione, sottolineare che –
recentemente – la giurisprudenza si è occupata in
modo specifico del rischio costituito dalle
vibrazioni. Con Sentenza n. 12248 del 30.3.2005,
infatti, la Cassazione – Sezione Penale – ha
confermato la condanna di un datore di lavoro per
lesioni colpose cagionate ad una lavoratrice esposta
a vibrazioni trasmesse al sistema mano – braccio
(oltre che, nella fattispecie, a movimenti ripetuti)
facendo applicazione del generale principio di cui
all’art. 2087 del Codice Civile e all’art. 4 della
Legge 626/1994, nonché in applicazione dell’art. 33
del DPR 33/1956. La sentenza conferma, peraltro, un
orientamento già espresso dalla Suprema Corte nel
1999 (v. Cassazione 19 marzo 1999 che aveva
confermato la condanna di un datore di lavoro per
lesioni personali colpose gravi, per avere
cagionato, per “colpa consistente in negligenza e
inosservanza dell’art. 377 del D.p.r. 547/1955”,
lesioni permanenti a un dipendente adibito a lavori
di scavo con martello pneumatico produttivo di
vibrazioni).
Se già in assenza di una disciplina specifica e
organica in materia, la Cassazione aveva dimostrato
particolare attenzione alla tutela della salute del
lavoratore rispetto al rischio “vibrazioni”, c’è da
attendersi, con l’entrata in vigore del D. Lgs. N.
187/2005, un ulteriore maggior rigore da parte della
giurisprudenza nella valutazione delle
responsabilità del datore di lavoro nel controllo
del rischio specifico, controllo che inizia con una
corretta e adeguata redazione della “valutazione dei
rischi”.
Valutazione dei rischi: normativa di riferimento
DPR 303/1956, art. 24 La norma è stata espressamente
abrogata dall’art. 13 del D. Lgs. N. 187/2005
unitamente alla voce 48 della Tabella delle
lavorazioni allegata all’articolo 33 del medesimo
decreto n. 303/1956
DLgs.626/1994 ·
Art. 4: DISPOSIZIONE GENERALE: prevede l’obbligo del
datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori…, anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro” e di
elaborare (in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente ove previsto, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza) un documento da
custodire in azienda contenente in particolare: a)
una relazione sulla valutazione dei rischi con
l’indicazione dei criteri adottati; b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione adottate; c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza. La valutazione
dei rischi e il relativo documento sono rielaborati
in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute
dei lavoratori. ·
Art. 52: prevede l’obbligo di analizzare, nella
valutazione del rischio di cui all'art. 4, i posti
di lavoro che prevedono l’uso di videoterminali, con
riferimento ai rischi per la vista, ai problemi
legati alla postura, all’affaticamento fisico o
mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale. ·
art. 63 (introdotto con L. 66/00 e L. 25/02):
obbliga il datore di lavoro a effettuare la
valutazione del rischio da esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni i cui risultati sono
riportati nel documento di cui all’art. 4 (v.
sopra). Detta valutazione deve tener conto delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata
e frequenza, dei quantitativi prodotti o utilizzati,
della loro concentrazione, della capacità degli
stessi di penetrare nell'organismo, nonchè di tutti
i possibili modi di esposizione, compreso quello in
cui vi è assorbimento cutaneo. Il documento di
valutazione dei rischi (contenente anche i dati
integrativi di cui ai commi 2 e 3) deve essere
rinnovato in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata. ·
Art. 72 quater (introdotto con L. 25/02): Nella
valutazione di cui all’art. 4 (v. sopra), il datore
di lavoro ha l’obbligo di determinare
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutarne i
relativi rischi (presi singolarmente o in
combinazione tra loro), prendendo in considerazione
le loro proprietà pericolose, le informazioni sulla
salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal
fornitore, il livello, il tipo e la durata
dell'esposizione, le circostanze in cui viene svolto
il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la
quantità degli stessi, i valori limite di
esposizione professionale o i valori limite
biologici (allegati VIII-ter ed VIII-quater), gli
effetti delle misure preventive e protettive
adottate o da adottare, se disponibili, le
conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria già intraprese. La
valutazione del rischio deve essere aggiornata
periodicamente e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero
quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità e può includere la
giustificazione che la natura e l'entità dei rischi
connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono
non necessaria un'ulteriore loro valutazione
maggiormente dettagliata ·
Art. 78: Il datore di lavoro, nella valutazione del
rischio di cui all’art. 4 (v. sopra), deve tenere
conto di tutte le informazioni disponibili relative
alle caratteristiche dell'agente biologico e delle
modalità lavorative, applicando i principi di buona
prassi microbiologica, aggiornando la valutazione in
occasione di modifiche dell'attività lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute
sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata. ·
art. 88 quinques (introdotto con L. 233/2003): Il
datore di lavoro, nell’assolvere all’obbligo
generale di cui all’art. 4, deve valutare i rischi
specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo
conto almeno della loro probabilità e durata, della
probabilità che le fonti di accensione siano
presenti e divengano attive ed efficaci, delle
caratteristiche dell'impianto, delle sostanze
utilizzate, dei processi e loro possibili
interazioni, della entità degli effetti prevedibili.
D.Lgs.n. 277/92 · Art. 24: impone la valutazione dei
rischi per tutte le attività lavorative per le quali
sussiste il rischio di esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti
amianto. La valutazione deve essere rinnovata ogni
qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo
dell'esposizione e, comunque, ogni tre anni, nonchè
ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga con
provvedimento motivato. · Art. 11: impone la
redazione del documento di valutazione del rischio
nel caso di attività che possano comportare
l’esposizione al piombo· Art. 40: prevede l’obbligo
di redazione del documento di valutazione dei rischi
per tutte le attività che possano comportare
esposizione al rumore
D.Lgs.n. 187/2005 (di cui, più diffusamente al
testo) Art. 4: - Valutazione del rischio vibrazioni
(banche dati, indicazione produttore ed
eventualmente misurazioni tenendo conto dei criteri
orientativi di cui al comma 6) - Redazione documento
di valutazione del rischio (contenente, in caso di
rischio accertato assente, giustificazione); -
revisione periodica.
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