HOME            CONTABILITA  -  PAGHE             SICUREZZA  SUL LAVORO            C0RSI FINANZIATI              ANTINCENDIO             AMBIENTE            QUALITA            CONTATTI          

 

 

Il rischio chimico

La definizione del livello di rischio da agenti chimici pericolosi deve essere condotta per ogni sostanza utilizzata nell’ambiente di lavoro, e la definizione di tale giudizio può avvenire utilizzando o meno modelli matematici.
In ogni caso il datore di lavoro deve poter fornire una giustificazione convincente e razionale di come è pervenuto a tale risultato.
Nel caso di attività in cui l’esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa proviene da più sorgenti (es. da prodotti diversi) sarà necessario considerare l’esposizione totale.
Nel caso di attività lavorative che espongono uno stesso lavoratore a più agenti chimici pericolosi la valutazione del rischio dovrà tenere conto anche degli effetti sinergici e combinatori, se necessario verranno utilizzate concentrazioni miscela .
Nei casi in cui è prevedibile una notevole esposizione ad agenti chimici pericolosi, come la manutenzione o le operazioni di bonifica di siti inquinati, il datore di lavoro considera gli effetti sulla salute e la sicurezza anche se le condizioni di pericolo permangono dopo aver adottato tutte le misure tecniche possibili

 

La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata preliminarmente all’inizio dell’attività in cui vi è eventuale presenza di agenti chimici pericolosi per la salute e per la sicurezza ed ha inizio con il censimento di tutte le sostanze e preparati presenti nel ciclo lavorativo. Il documento di valutazione del rischio deve contenere le seguenti informazioni (art. 223 D. Lgs. n. 81/2008):
1. analisi del processo lavorativo e classificazione delle mansioni;
2. identificazione degli agenti chimici pericolosi;
3. proprietà pericolose degli agenti chimici identificati;
4. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche; oppure, in alternativa, le informazioni ricavate dalla letteratura scientifica;
5. il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
6. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
7. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
8. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
9. le eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
10. la definizione del livello di rischio per ogni sostanza “irrilevante per la salute e basso per la sicurezza” o meno secondo l’art. 224 del D. Lgs. n. 81/2008 (che nel D. Lgs. 626/1994 veniva definito con il termine “moderato”) anche attraverso l’utilizzo di modelli e/o algoritmi.

La definizione del livello di rischio da agenti chimici pericolosi deve avvenire per ogni sostanza utilizzata nell’ambiente di lavoro, e la definizione di tale giudizio può avvenire utilizzando o meno modelli matematici. In ogni caso il datore di lavoro deve poter fornire una giustificazione convincente e razionale di come è pervenuto a tale risultato.
Nel caso di attività in cui l’esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa proviene da più sorgenti (es. da prodotti diversi) sarà necessario considerare l’esposizione totale.
Nel caso di attività lavorative che espongono uno stesso lavoratore a più agenti chimici pericolosi la valutazione del rischio dovrà tenere conto anche degli effetti sinergici e combinatori, se necessario verranno utilizzate concentrazioni miscela .
Nei casi in cui è prevedibile una notevole esposizione ad agenti chimici pericolosi il datore di lavoro considera gli effetti sulla salute e la sicurezza anche se le condizioni di pericolo permangono dopo aver adottato tutte le misure tecniche possibili.

 

 

DOCUMENTO  VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

(esempio non utilizzabile da soggetti terzi)

DOCUMENTO  VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

 

Azienda

 

 

 

Sede Legale

 

 

 

Sede Operativa

 

 

 

 

presentazione

 

Quadro sinottico della normativa vigente in materia

 

Argomento

Riferimento

 

 

 

 

Sicurezza e igiene del lavoro

D.Lgs. 81/2008

 

 

 

D.P.R. 19/03/56 n° 303

 

 

 

 

Capo II - Difesa dagli agenti nocivi.

 

Agenti a rischio di incendio ed

D.M. 10/03/98

 

esplosione

D.P.R. 23/03/98 n° 126

 

Dispositivi di protezione individuali

D.Lgs 04/12/92 n°475

 

D.M. 02/05/01

 

 

 

Classificazione, etichettatura e

L. 02/02/97 n° 52

 

imballaggio di sostanze e preparati

D.Lgs. 16/07/98 n° 285

 

pericolosi

L. 29/05/1974, n. 256

 

Segnaletica di sicurezza

D.Lgs. 81/2008

 

 

 

 

Attività comportanti rischi di

D.Lgs. 17/08/99 n° 334

 

incidente rilevante

D.M. 16/03/98

 

Livello di rischio

 

Si ricorda che l’analisi del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove pertinente, deve essere stata già effettuata ai sensi del D.Lgs. 66/2000 e riportata all’interno della valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs81/2008, con compilazione del registro degli esposti e conseguente invio dello stesso agli organi preposti.

 

Un ulteriore importante riferimento normativo è dato dagli obblighi previsti dall’art. 5 comma 2 D.Lgs. 334/99 relativo ad azienda a rischio di incidente rilevante (Legge "Seveso"), per cui anche gli stabilimenti che utilizzino sostanze pericolose al di sotto dei quantitativi limite previsti dall’Allegato I del D.Lgs. 334/99 stesso devono provvedere all’individuazione dei rischi con conseguente aggiornamento del documento di valutazione, ed alla formazione/informazione del personale ai sensi del D.M. 16 marzo 1998.

 

Metodologia per la valutazione del rischio chimico

 

Raccolta delle informazioni

 

La prima operazione in ogni caso da compiere è quella della raccolta delle informazioni pertinenti.

DOCUMENTO  VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

 

Dati dei prodotti

 

È necessario raccogliere le seguenti informazioni:

 

  Elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi, prodotti finiti, rifiuti;

 

  Definizione dei quantitativi di agenti chimici utilizzati o prodotti;

 

  Definizione dei quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda;

 

  Per ciascun agente chimico, proprietà chimico fisiche: stato fisico, volatilità di solidi e liquidi, granulometria dei solidi;

  Per ciascun agente chimico, classificazione di pericolo: etichettatura, Frasi di rischio e Consigli di prudenza;

 

  Per ciascun agente chimico, limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti);

 

  Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.

 

Con riferimento alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza è fondamentale verificarne l’attendibilità, la completezza e l’aggiornamento.

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) occorre riferirsi agli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008.

 

. Dato che tali allegati sono attualmente solo esemplificativi occorre identificare gli agenti per cui esistano riferimenti di legge, mentre per gli altri agenti occorre riferirsi alle norme tecniche riconosciute.

A livello comunitario la definizione di limiti è stata effettuata:

 

  per il Piombo (Allegato II Dir. 98/24/CE),

 

  e per alcuni agenti specifici (Allegato Dir. 2000/39/CE),

 

  oltre che per benzene, polveri di legno e CVM (Direttiva recepita con D.Lgs. 66/2000)

 

Per le altre sostanze ci si riferirà ai valori limite internazionalmente riconosciuti.

 

L’ACGIH (www.acgih.org) pubblica annualmente svariati documenti in proposito ed in particolare il volume TLVs and BEIs in cui sono riportati aggiornati i valori di diversi indicatori di pericolosità sulla giornata, sul breve periodo o sul brevissimo periodo di esposizione.

 

Dati mansioni e attività

 

L’analisi del ciclo produttivo è la prima attività da svolgere; infatti la prima azione di riduzione del pericolo consiste in una buona progettazione e nella riduzione al minimo degli agenti di rischio.

 

Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, è opportuno circoscrivere l’analisi ai soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale). Considerare tutti gli operatori esposti in modo indifferenziato è oneroso ed inefficiente.

È necessario quindi raccogliere le seguenti informazioni:

 

  Descrizione del ciclo produttivo (descrizione e schema a blocchi);

 

  Definizione delle mansioni;

 

  Per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attività (lay-out dell’area);

 

  Per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi operative svolte, compreso il trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc.;

  Per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va precisato anche se l'esposizione è sicura o possibile in caso di incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di contatto;

 

  Per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o probabilità di accadimento, durata dell'esposizione, livello di esposizione;

  Individuazione delle mansioni omogeneamente esposte.

 

 DOCUMENTO  VALONE DEL RISCHIO CHIMICO

Valutazione preliminare del pericolo

 

Nell'ambito della valutazione dei rischi per gli operatori dovuti alla presenza sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi è fondamentale innanzitutto distinguere tra le diverse modalità di interazione tra agente chimico e operatore potenzialmente esposto; si devono prendere in considerazione le seguenti vie di contatto:

  Inalazione;

 

  contatto con la pelle;

 

  ingestione;

 

  irraggiamento;

 

  onda d'urto.

 

Per quanto riguarda i pericoli per la salute è necessario distinguere tra effetti di:

 

  Tossicità acuta;

 

  Irritazione;

 

  Corrosività;

 

  Sensibilizzazione;

 

  Tossicità per dose ripetuta;

 

  Mutagenicità;

 

  Cancerogenicità;

 

  Tossicità riproduttiva;

 

  Esplosività;

 

  Infiammabilità;

 

  Potere ossidante;

 

  ed effetti derivanti da instabilità o incompatibilità e dallo stato chimico-fisico dell'agente chimico pericoloso.

 

Inoltre, dal punto di vista della tipologia di situazione lavorativa nella quale risulta possibile l'esposizione, è necessario distinguere tra:

 

  Attività con esposizione normalmente prevista;

 

  Attività con esposizione accidentale;

 

  Attività con esposizione da contaminazione dell’ ambiente di lavoro.

 

Ogni lavoratore che opera in presenza di agenti chimici deve essere informato, formato, equipaggiato e protetto dai possibili rischi derivanti dall’esposizione.

Gli obblighi per le aziende ed i diritti dei lavoratori in caso di lavorazioni con agenti chimici sono stati aggiornati ed ampliati dal D.Lgs. 02/02/2002 e dal D.Lgs. 65/2003 ed dal D.M. 07/09/2002.

 

Con il termine “Agenti Chimici” si intendono tutti gli elementi o composti chimici, sia soli che nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no, e siano immessi o no sul mercati.

Gli  “Agenti Chimici Pericolosi” sono invece:

  Sostanze o preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli pericolosi per l’ambiente, esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del decreto, comunque soggetti ad altre regolamentazioni;

  Agenti non classificati ma che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze o preparati pericolosi, ossia classificabili ai sensi dei D.Lgs. 51/97 e 65/2003. Cioè agenti che possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico fisiche e tossicologiche;

  Agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi, in base al precedente punto, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche e tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, ivi compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale, cioè un limite da non superare

 

nella concentrazione nell’ambiente di lavoro (ad esempio fumi prodotti dalla saldatura).

 

Le sostanze ed i preparati da prendere in considerazione sono numerosissimi e, soprattutto, diffusi ovunque, non solo nelle aziende chimiche, per limitare i rischi, quindi, non dobbiamo limitarci ai criteri della classificazioni di legge, ma valutare come un agente chimico interagisca nel contesto specifico in cui è presente o in cui è utilizzato.

 

Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori cambiano a seconda che un’attività venga valutata a rischio moderato o non moderato, in funzione sia del tipo e quantità degli agenti chimici presenti, sia delle modalità e della frequenza dell’esposizione a tali agenti sia dell’efficacia delle misure generali, di base per la prevenzione dei rischi.

 

Le sostanze o preparati impiegati nei cicli di lavoro possono essere intrinsecamente pericolosi o risultare pericolosi in relazione alle condizioni di impiego.

Negli ambienti di lavoro gli agenti chimici possono ritrovarsi in seguito a:

 

  accadimento accidentale (cedimento, perdita o anomalia impiantistica, esplosione o incendio, reazione anomala o trabboccamento, ...);

  normale presenza nell’ambiente (evaporazione, contatto, dispersione, abrasione, sintesi, ecc.).

 

  I pericoli derivanti dagli agenti chimici possono riguardare:

 

  la sicurezza dell’individuo (incendio, esplosione, corrosione);

 

  la salute (effetti acuti  o cronici);

 

  l’ambiente naturale (inquinamento o evento incidentale).

 

Per quanto riguarda i rischi per la salute, che possono causare effetti acuti o cronici, le tre possibili vie di penetrazione degli agenti chimici nell’organismo umano sono:

 

  il contatto (pelle, mucose, ferite);

 

  l’inalazione (naso, bocca, pori);

 

  l’ingestione (bocca).

 

  Secondo le caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici il rischio è determinato:

 

  dal livello, dalla durata, dalle modalità di esposizione;

 

  dalla dose assorbita;

 

  dalle caratteristiche individuali dei soggetti esposti (sesso, età, preesistente).

 

Individuare i pericoli è la premessa per eliminare o ridurre i rischi al più basso livello possibile, impedendo danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

 

 

Le norme di legge e di buona tecnica stabiliscono criteri e modalità per rendere più sicura la manipolazione e l’uso di prodotti potenzialmente pericolosi.

Per un impiego adeguato sono essenziali:

 

  l’informazione sui rischi generali e specifici in ogni circostanza;

 

  la formazione e l’addestramento al corretto impiego di tutti gli agenti, delle apparecchiature necessarie, delle misure di protezione collettiva e individuali e delle procedure di lavoro;

  il costante e rigoroso rispetto di tute le precauzioni adottate, ivi inclusa la perfetta efficienza di macchine, impianti e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

 

 DOCUMENTO  VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Sostanze e preparati pericolosi

 

In tutta la UE sono considerati pericolosi e come tali regolamentati le sostanze ed i preparati rientranti in una o più delle seguenti categorie:

  Esplosivi: possono detonare, deflagare rapidamente o esplodere rapidamente in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico.

  Comburenti: a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica. Il comburente più comune è l’ossigeno sia puro sia presente in sostanze o preparati come l’acqua ossigenata.

  Estremamente infiammabili: rientrano in questa categoria moltissimi materiali con diversi gradi di infiammabilità. Sono ad esempio estremamente infiammabili i gas utilizzati negli impianti termici come il metano ed il gpl, oppure diversi solventi come eteri, oppure i propellenti della maggior parte dei prodotti in spray.

 

  Facilmente infiammabili: fra i prodotti commerciali di uso comune che sono invece altamente o facilmente infiammabili vi sono l’alcool etilico o alcuni solventi di uso comune come l’acetone.

  Infiammabili: molti solventi utilizzati per pulire superfici plastiche oppure metalliche.

 

  Molto tossici: in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche. Sono molto tossici il fosgene, l’acido cianidrico, diversi cianuri, ecc...

 

  Tossici: in caso di inalazione, ingestione assorbimento cutaneo in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche. Il monossido di carbonio, il cloro, il DDT, e la formalina sono ad esempio agenti tossici.

  Nocivi: in caso di inalazione,ingestione assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche. Fra i prodotti nocivi di largo uso vi sono, ad esempio, alcuni diluenti come i diluenti nitro, alcuni disincrostanti, es. l’acqua ragia.

  Corrosivi: a contatto con i tessuti vivi possono esercitare su di essi un’azione distruttiva. Appartengono a questa classe ad esempio la soda caustica in concentrazione superiore al 2%, alcuni detergenti forti, o prodotti usati per sciogliere i depositi calcarei come l’acido muriatico in concentrazioni non diluite, o prodotti per pulire superfici metalliche.

 

  Irritanti: il loro contatto diretto, prolungato e ripetuto con la pelle e le mucose può provocare una reazione infiammatoria. Tra le sostanze irritanti di uso più comune possiamo ricordare molti detergenti e prodotti per pulizie, diversi disinfettanti. Sono irritanti anche l’acido muriatico in concentrazioni fra il 10 ed 25 % e la candeggina in concentrazioni fra il 5 ed 10 %.

 

Etichettatura

 

La classificazione e le diverse categorie sintetiche vengono assegnate sulla base delle definizioni e dei test normati e periodicamente aggiornati a livello comunitario.

 

  Etichettatura: è l’insieme delle indicazione da riportare su apposita etichetta o direttamente sull’imballaggio o sulla confezione a mezzo stampa, rilievo o incisione.

  Recipienti o tubazioni: anche i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro o per i magazzinaggio e le relative

 

tubazioni visibili, destinati a contenere o trasportare sostanze e preparati pericolosi, devono essere muniti dell’etichettatura prescritta.

 

L’etichetta di una sostanza o preparato permette di identificare immediatamente e sinteticamente i principali pericoli chimico fisici, tossicologici e ambientali noti.

Sulle etichette si devono trovare:

 

  il nome della sostanza;

 

  la designazione o il nome commerciale del preparato;

 

  il nome e l’indirizzo completo nonché il numero di telefono del responsabile dell’immissione sul mercato stabilito all’interno dell’Unione Europea;

  per i preparati, il nome chimico delle sostanze contenute responsabili dei rischi più rilevanti per la salute;

 

  i simboli di pericolo, se previsti, neri su sfondo arancione, e l’indicazione di pericolo che comporta l’impiego dell’agente;

  le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell’uso dell’agente, dette “frasi R”;

 

  le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi all’uso dell’agente, dette “frasi S”;

 

  per le sostanze, il numero CE, se assegnato;

 

  l’indicazione “Etichetta CE” per le sostanze elencate nell’allegato I del D.Lgs. 52/97;

 

  per i preparati venduti al dettaglio, il quantitativo, in massa o volume, del contenuto.

 

  Completano l’etichetta indicazioni sul contenuto e sul produttore.

 

  Tutte le indicazioni devono essere tradotte nella lingua del Paese di impiego.

 

  Le informazioni riportate sull’etichetta si riferiscono solo all’impiego previsto.

 

Agenti pericolosi per la salute

 

Si riportano, di seguito, altre indicazioni sintetiche sulle più diffuse categorie di rischio per la salute.

 

Agenti molto tossici, tossici o nocivi

 

La tossicità a breve (effetto acuto) è considerato una delle caratteristiche più importanti delle sostanze pericolose.

Per definire la tossicità sono stati unificati i test basati sulla quantità di composto chimico che risulta letale in funzione della via di esposizione.

 

  DL 50: è la dose singola di una sostanza, valutata statisticamente, che si prevede causi la morte nel 50% degli animali trattati. Si esprime in mg/kg di peso corporeo.

  CL 50: è la concentrazione in aria di una sostanza, valutata statisticamente, che si prevede causi la morte nel 50% degli animali esposti per un certo periodo. Si esprime in mg/l (peso della sostanza/volume d’aria). Per

CL 50 orale la normativa comunitaria prevede come animale da esperimento l’uso del ratto per un periodo di quattro ore.

 

Schede di sicurezza

 

Le Schede di Sicurezza (Safety Data Sheet) accompagnano obbligatoriamente gli agenti pericolosi in commercio e sono composte da 16 voci standardizzate, redatte nella lingua del Paese d’impiego.

 

Nelle schede di sicurezza devono essere contenute informazione più approfondite rispetto all’etichetta e sono riportate le seguenti informazioni:

 

Le schede di sicurezza devono riportare la data di aggiornamento e devono essere periodicamente revisionate per tenere conto delle nuove acquisizioni di conoscenza sui rischi connessi.

Le linee guida per la compilazione delle schede dati di sicurezza sono pubblicate nel D.M. 07/09/2002.

 

Valori limite di esposizione

 

Al fine di determinare la classe di rischio sono stati valutati i valori limite di esposizione di ogni singola sostanza. Fra le informazioni di norma disponibili sono contenuti i consigli per un impiego corretto valori indicativi sulle concentrazioni pericolose per inalazione o sugli effetti per l’uomo.

 

I limiti di soglia all’inalazione per esposizione professionale elaborati dalla Conferenza Americana degli Igienisti Industriali i TLV (Threshold Limit Value /Valore Limite di Soglia) sono i più diffusi ed autorevoli. Rappresentano il valore di concentrazione aerodispersa oltre il quale è prevedibile un danno da esposizione durante il lavoro.

 

Sono disponibili anche altri indicatori di effetto o di rischio, quali ad esempio:

 

  valori limite di esposizione professionale – cioè il limite della concentrazione media, ponderata nel tempo, dell’agente chimico nell’aria respirabile da un lavoratore – riportati nell’allegato XXXVIII del D. Lgs. 81/2008;

 

  valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni o mutageni – riportati nell’allegato XXXVIII del D. Lgs. 81/2008;

  valori limite indicativi di esposizione professionale – stabiliti dalla Direttiva 2000/39/CE (relativa a 63 agenti chimici);

 

  valori limite biologici – ossia il limite della concentrazione dell’agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico, ad esempio del sangue. Alcuni di tali valori sono riportati nell’Allegato XXXVIII D. Lgs. 81/2008;

 

  NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) – Livello senza effetti negativi osservati;

 

  LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) – Minimo livello senza effetti negativi osservati;

 

  IDLH (Immediateliy Dangerous for Life and Health) – Livello immediatamente pericoloso per la salute e la vita.

Modalità d’impiego di agenti chimici pericolosi

 

La conoscenza delle caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici è il primo passo per attuare la prevenzione e al riduzione dei rischi connessi.

Un adeguato sistema di gestione dei prodotti chimici pericolosi può essere così descritto:

 

  Identificare gli agenti chimici pericolosi presenti in ogni fase dell’attività lavorativa e valutarne tutti i possibili pericoli e rischi;

 

  Valutare la possibile sostituzione con altre sostanze preparati a minor grado rischio;

 

  Limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti;

 

  Limitare l’utilizzo degli agenti chimici sul luogo di lavoro;

 

  Usare procedimenti e metodi di lavoro appropriati;

 

  Verificare le incompatibilità o possibilità di reazioni pericolose o formazione di prodotti di decomposizione;

 

  Verificare le incompatibilità o possibilità di reazioni pericolose o formazione di prodotti di decomposizione;

 

  Individuare le modalità di conservazione e impiego e le misure organizzative e di protezione collettiva idonee a limitare al più basso livello possibile l’esposizione, a rispettare i livelli di esposizione regolamentari e a tener

conto dei valori raccomandati adottando:

 

misure tecniche di prevenzione (idoneità di: depositi, impianti, recipienti, glove–box,...); misure di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, ...);

segnali di avvertimento e di sicurezza; procedure operativa normali e di emergenza;

 

misure di protezione individuale (soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un’esposizione pericolosa);

misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale; misure igieniche.

 

  Controllare l’esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell’agente ogni qualvolta non è ragionevolmente possibile escluderne la presenza.

  Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori e consultare il medico competente, ove previsto.

 

  Informare, formare, istruire, addestrare ed equipaggiare i lavoratori sugli agenti chimici presenti in ambiente di lavoro sulle modalità operative, sulle condizioni di impiego, sulle precauzioni.

  Usare, oltre le misure di protezione collettiva e ove necessario, i DPI, in modo corretto e consapevole.

 

La conoscenza delle caratteristiche di pericolosità degli agenti è un elemento di pericolosità degli agenti è un elemento indispensabile per consentire l’impiego limitando il rischio per gli addetti al più basso livello possibile. Per gli agenti chimici pericolosi il sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio europeo consente di avere a disposizione le informazioni essenziali necessarie sulle etichette e nelle schede dati di sicurezza.

 

Se la disciplina di classificazione dei sostanze e preparati è correttamente rispettata dal produttore e impiegata dagli utilizzatori finali, questi ultimi hanno a disposizione le principali informazioni per valutare il rischio, mettere in atto i sistemi di prevenzione e protezione necessarie, in definitiva, per operare in sicurezza.

 

In funzione dei pericoli è necessario assumere le cautele proporzionate ai rischi, adeguare e rispettare le procedure di sicurezza e, se del caso, indossare i dispositivi di protezione individuale richiesti.

 

L’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti gli addetti costituiscono un passaggio obbligato per conseguire l’obbiettivo di condizioni di lavoro ottimali per la sicurezza e la salute.

Modello applicativo

 

Ai fini del processo di valutazione del rischio, si è ritenuto che l'esistenza di un “rischio” possa derivare dall'insieme di tre fattori:

 

  la gravità (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico;

 

  la durata dell'effettiva esposizione all’agente chimico;

 

  il livello di esposizione (qualitativa e quantitativa).

 

I due ultimi fattori concorrendo a definire l'entità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico.

 

La valutazione del rischio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti.

 

È stata scelta la logica di un metodo ad indice, in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti alla standardizzazione dei processi valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli.

Tale metodo è stato proposto dal Gruppo di Lavoro “Rischio Chimico” – Assessorato alla Sanità Regione Piemonte.

 

 

 

Il fattore valutativo correlato al livello di esposizione è quello che comporta una analisi più articolata, poiché dovrà prendere in considerazione quantità di utilizzo/esposizione, fattori ambientali (anche in relazione agli eventuali livelli accettabili per la specifica fonte di pericolo), di protezione tecnica, etc. In sintesi il fattore modalità permette di valutare il rischio da agenti chimici sia attraverso un modello “stimato” sia utilizzando dati relativi al monitoraggio ambientale e biologico.

 

In assenza di indagini ambientali il gruppo di lavoro della Regione Piemonte ha previsto una valutazione caratterizzata dal “rischio stimato”. Ovviamente, se sono già disponibili dati derivanti da indagini ambientali e biologiche, tale passaggio potrà essere saltato e si potrà procedere a valutare direttamente il “rischio misurato”.

 

A scopo prudenziale, è previsto che tale valore di ponderazione non sia mai considerato inferiore a 0.5 (anche se l'algoritmo matematico di valutazione potrebbe di per sé condurre ad un punteggio inferiore a 0), se non nel caso di una esposizione allo specifico pericolo di fatto uguale o inferiore a quella statisticamente attesa o comunque possibile per la popolazione generale non esposta.

 

La definizione delle classi si basa su un concetto di fatto empirico, non fondato al momento su specifici metodi di analisi statistico-epidemiologica.

 

Il prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico indicatore di rischio, secondo il seguente algoritmo descritto dettagliatamente nel seguito:

 

INDICATORE DI RISHIO = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF)+ (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]

 

L’indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in classi di rischio così distribuite:

 

 

Il processo valutativo prevede la conservazione dei singoli “contatori”, così da poter comunque valutare quale dei tre fattori comporti la potenzialità di rischio più elevata, anche a fini correttivi.

L'individuazione delle specifiche classi di rischio, potrà altresì consentire di verificare l’esistenza, nell’ambito del rischio chimico, di una condizione di rischio moderato e fatto salvo quanto previsto dall’art. 72-quinquies, comma 2 del D.Lgs. 25 del 2/02/02 la eventuale non applicabilità delle misure previste dall’art. 72-sexies, 72-septies, 72-decies e 72-undecies.

In prima ipotesi si ritiene che si possa affermare l’esistenza di un rischio moderato allorché l’indicatore di rischio si collochi nella prima classe con valore compreso tra 1 e 10.

 

N.B. Per quanto riguarda gli intermedi di lavorazione noti, questi andranno valutati esattamente come se fossero materie prime.

 

Fattore Gravità

 

Per l’attribuzione del Fattore di gravità è stato scelto l'approccio di più semplice ed immediata applicazione, ovvero quello basato sui criteri della Classificazione CEE delle Sostanze e dei Preparati Pericolosi:

 

Si riportano di seguito la Classificazione CEE, con le classi e le relative frasi di rischio:

 DOCUMENTO  VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

 

Classe

 

Frase di rischio

 

 

 

 

 

Classe 5

R 48/20/21/22

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di

 

esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle e

 

 

 

per ingestione.

 

Classe 5

R 48/20/22

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di

 

esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di presenza di più frasi di rischio si utilizza il fattore di gravità con indice più elevato.

 

Nel caso in cui non sia disponibile la Classificazione ufficiale CEE sarà indispensabile far riferimento alla Classificazione fornita dal produttore, ricavandola dalla Scheda dei Dati di Sicurezza.

 

Qualora inoltre le schede dei dati di sicurezza siano di vecchia data e/o non riportino alcuna classificazione ovvero, per quanto riguarda i preparati, non vengano raggiunte le quantità percentuali delle diverse sostanze componenti necessarie per attribuire il preparato stesso ad una definita categoria di pericolo, la sostanza o il preparato devono essere valutati sulla base delle caratteristiche tossicologiche note e ad essi per analogia occorre associare un indice di gravità conseguente.

 

Per le sostanze le cui frasi di rischio non rientrano nella presente tabella viene assunto un valore del fattore gravità pari a 1.

 

 

Fattore Durata

 

Il valore da attribuire a questo fattore è tra quelli riportati nella tabella relativa alla durata in caso di effettiva misura del tempo o stima dello stesso.

 

Nel caso in cui la classe di rischio stimato sia maggiore di basso e si può procedere all’effettuazione di misure ambientali confrontabili con valori limite si dovrà considerare l’effettiva durata di esposizione all’agente chimico - “esposizione alla mansione misurata”.

 

 

Fattore Livello di Esposizione (rischio stimato)

 

In assenza di dati di monitoraggio biologico o di rilievi ambientali si è ritenuto opportuno costruire un livello di Probabilità stimata del Livello di Esposizione (ILE), sulla base dei quantitativi di sostanza utilizzati per settimana, per addetto, secondo il seguente schema:

 

Livello di esposizione rischio stimato

 

La Probabilità stimata deve essere “corretta” in funzione dei seguenti parametri che vanno sommati algebricamente al ILE:

 

  dello stato fisico della sostanza (SF)

 

  della tipologia di impianto (dalla definizione di “interventi manuali” sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) (TI)

 

  del tipo di processo (TP)

 

  dell'esistenza di Dispositivi di Protezione Tecnica (DPT)

 

  della possibilità di contatto cutaneo (PCC)

 

Applicando le correzioni sotto riportate questo fattore può risultare negativo, pertanto è previsto che il valore di ponderazione non sia mai considerato inferiore a 0,5.

 

 

 

 

Le “correzioni” proposte si rifanno, con talune modifiche, all'approccio suggerito dal Documento CEE “Assestment of workplace exposure to notified new substances”.

Quando la valutazione così condotta - rischio stimato - si collochi ad un livello uguale o superiore alla Seconda Classe di rischio (Modesto – valore del livello di rischio maggiore o uguale a 11) è necessario, se tecnicamente attuabile, passare ad una valutazione del rischio secondo il modello proposto per il rischio misurato.

DOCUMENTO  VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
 

Fattore Livello di Esposizione (rischio misurato)

 

Il rischio misurato tiene conto dei livelli di Probabilità biologica (Pb) e/o di Probabilità ambientale (Pa), ambedue graduati da 1 a 5 sulla base di classi di rapporto tra TLVs (Threshold Limit Values – Valori Limite di Soglia), BEIs (Biological Exposure Indices – Indici Biologici di Esposizione) e livelli misurati. In dettaglio, sono previste le seguenti classi di Pb e Pa.

 

Livello di esposizione rischio misurato

 

La modalità di esecuzione dell’indagine ambientale riveste particolare importanza nella valutazione dei risultati delle attività di igiene industriale. Le scelte operate devono essere esplicitate ed i criteri eseguiti devono essere conformi alle Norme UNI indicate nel D.Lgs 25/2002. Tra queste si richiama per la sua importanza la norma UNI EN 689 “Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione”.

 

 

Esito della valutazione del rischio chimico

 

Classificazione del livello di rischio

 

Sulla base della valutazione dei rischi è stato stimato il livello di classificazione del rischio chimico ai sensi dell’allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs. 25/02 e secondo le linee guida del modello applicativo della Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico.

 

Nome e Cognome

Mansione

Ambiente di Lavoro

Livello di rischio

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico

Classi. Aula magna, Sala

basso

 

Docenti, Segreteria

 

 

 

 

 

 

Docente

Classi. Aula magna, Sala

Basso

 

 

 

Misure preventive e protettive adottate

 

Tra le misure attuate è possibile individuare:

 

  la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

  l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio, quali un'adeguata ventilazione e appropriate misure organizzative;

  l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

  corsi e attività di formazione e informazione effettuati (registrate e verificate).

 

Ogni lavoratore deve: Nell’uso di Agenti Pericolosi

 

Attenersi sempre alle indicazioni riportate su: Etichette;

 

Schede di sicurezza.

 

  Usare, manipolare, trattare, trasportare, immagazzinare e smaltire sempre gli agenti chimici secondo le istruzioni contenute nelle schede di sicurezza, o comunque fornite dal produttore o distributore.

 

  Fare attenzione anche alle operazioni di pulizia, manutenzione, smontaggio e campionamento.

 

Negli Ambienti di lavoro

 

  Monitorare tutti i parametri dei macchinari (temperatura, pressione, umidità, etc.);

 

  Verificare che sia sempre mantenuta la separazione e compartimentazione di aree a rischio;

 

  Verificare che sia sempre garantita l’assenza di agenti chimici incompatibili.

 

Nell’uso di Sistemi di Lavorazione

 

  Sostituire, sempre, gli agenti pericolosi con altri che non lo sono o che lo sono meno.

 

  Ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti, allontanando il personale non strettamente necessario, riducendo i tempi di esposizione e le quantità di agenti utilizzati;

  Attenersi per le modalità di utilizzo, la manipolazione, lo stoccaggio, l’immagazzinamento, lo smaltimento e la pulizia, a quanto indicato e riportato dal produttore di ogni singolo agente sulla relativa scheda di sicurezza.

 

Nello Stoccaggio e conservazione

 

  Stoccare gli agenti chimici fuori dalla portata dei non addetti e, in luoghi separati, confinati o chiusi a chiave. Detto stoccaggio deve essere garantito anche a fine lavoro.

 

Nelle lavorazioni in Luoghi a scarso ricambio d’aria

 

Nel caso si renda necessario operare in luoghi a scarso ricambio d’aria quali: scantinati; seminterrati; interrati; cunicoli; vasche; serbatoi; ecc.

 

  Verificare sempre l’assenza di inquinanti;

 

  Operare in coppia, assicurando che una persona sia sempre in sicurezza, adeguatamente protetta, pronta ad intervenire in caso di emergenza.

 

Nell’uso di Impianti Tecnici

 

  Controllare ed annotare periodicamente il funzionamento di sistemi ed impianti di captazione, aspirazione, ventilazione, condizionamento, rilevazione;

  Adibire alla conduzione degli impianti solo personale adeguatamente formato.

 

Nell’ uso di Contenitori

 

  Usare ovunque solo recipienti idonei, puliti o bonificati, a tenuta dotati di etichetta leggibile e aggiornata. I principali pericoli associati all’agente chimico contenuto devono poter essere individuati leggendo l’etichetta del prodotto.

 

In caso di Sversamenti e Perdite

 

Assicurare che le operazioni di travaso siano sempre operati in luoghi compartimentati da idonea vasca di contenimento tanto deve essere garantito sia per:

 

travaso tra recipienti;

 

travaso tra recipienti e impianti o attrezzature;

 

tra apparecchiature non collegate in modo permanente (ma ad esempio attraverso attacchi, tubazioni mobili, ecc.).

 

  Assicurare la presenza di idonei prodotti inerti e/o compatibili da utilizzare in caso di sversamento o perdita per rimuove o pulire.

 

Nell’uso di Dispositivi di Protezione Individuale

 

  Adottare i DPI solo se tutte le altre misure tecniche, procedurali ed organizzative non consentono di farne a meno;

  Utilizzare solo DPI indicati sulle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, adeguati alle condizioni di lavoro ed al comfort di chi li usa, dotati di marchio CE;

 

  Controllare sempre la funzionalità e la data di scadenza;

 

  Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso, la pulizia, la manutenzione, il deposito e per deciderne la sostituzione.

 

Per l’Igiene e Sorveglianza Sanitaria

 

  Fare effettuare gli accertamenti sanitari eventualmente predisposti dal Medico Competente;

 

  Ad ogni uso lavarsi  con idonei saponi e/o creme;

 

  Riporre gli indumenti secondo le procedure stabilite e usare se necessario, lavaggi differenziati.

 

  In caso di contaminazione chiamare il Medico e/o il Pronto Soccorso.

 

N.B. In caso di emergenza attenersi alle procedure riportate nel Piano per la Gestione delle emergenze.

 


 

ndicazioni pratiche per l’immagazzinamento in sicurezza di prodotti chimici pericolosi

 

Dove Immagazzinarli

 

Le scorte devono essere immagazzinate in locali separati, meglio se esterni, adeguatamente compartimentati, dotati di adeguata aerazione (finestre, sistemi di ventilazione forzata);

Gli armadi devono essere posizionati lontano da corridoi, da aree di lavoro, dagli accessi al locale, da uscite di sicurezza, da fiamme libere (fornelli, ecc.) e non dovrebbero ostacolare il raggiungimento di dispositivi di emergenza (estintori, cassetta del pronto soccorso, ecc.). Presso il deposito (temporaneo presso le committenze) dovrebbe essere disponibile il materiale per l’assorbimento e la neutralizzazione di eventuali versamenti, così come indicato nelle Schede di Sicurezza.

 

Come immagazzinarli

 

È preferibile che i prodotti chimici utilizzati siano stoccati in armadi idonei del tipo a ripiani, per particolari categorie di prodotti (sostanze infiammabili e/o tossiche), dotato di porte che ne permettano la chiusura; inoltre deve essere dotato di:

 

  ripiani con bordo esterno rialzato per evitare lo scivolamento dei contenitori e per contenere eventuali perdite o versamenti;

  vasca di raccolta almeno alla base della pila di ripiani

 

  indicazione dei pericoli dei prodotti contenuti, mediante apposita segnaletica di sicurezza

 

  particolari caratteristiche di resistenza al fuoco.

 

All’interno dell’armadio, i prodotti dovrebbero essere disposti in modo tale che:

 

  i corrosivi, i caustici e gli irritanti si trovino al di sotto del livello degli occhi;

 

  nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le sostanze più pericolose;

 

  i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non sovraccarichino troppo il ripiano;

 

  i contenitori rechino idonea etichetta con indicazione almeno del nome chimico della sostanza o del preparato, della classe e del simbolo di pericolo;

  siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella Scheda di Sicurezza (voce Manipolazione e Stoccaggio);

  siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede di sicurezza e tabella allegata);

 

  siano separati i solidi dai liquidi;

 

  siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di calore.

 

Nel caso siano impiegati scaffali, questi devono essere adeguatamente fissati.

 

N.B. Lo stato fisico-chimico dei prodotti immagazzinati e l’integrità dei contenitori non sono immutabili nel tempo.

 

Dovrebbero essere istituite procedure di verifica periodica (almeno una volta l’anno) dei prodotti chimici immagazzinati; quelli non identificabili, deteriorati o molto vecchi dovrebbero essere eliminati.

 

Cosa non fare

 

  immagazzinare i prodotti chimici sul pavimento, sui banchi di lavoro, sotto cappa;

 

  effettuare operazioni di travaso nello stesso locale di deposito o all’interno di ambienti con elevato rischo di incendio.

 


 

ncompatibilità di alcune sostanze

 

Prodotto

Immagazzinare separatamente da:

 

 

 

 

 

 

Acetilene

Cloro, bromo, rame, fluoro, argento, mercurio

 

 

 

 

 

 

Acetone

Acido nitrico, acido solforico, perossido di idrogeno, cloroformio, bromoformio,

 

 

metalli alcalini

 

 

 

 

 

Acidi forti

Basi forti

 

 

 

 

 

 

Acido acetico

Acido cromico, acido nitrico, acido perclorico, perossidi, permanganati, glicole

 

 

etilenico

 

 

 

 

 

Acido cianidrico

Acido nitrico, alcali

 

 

 

 

 

 

Acido cromico

Acido acetico, canfora, naftalina, glicerina, trementina, alcool, liquidi infiammabili

 

 

 

 

 

 

Acido fluoridrico

Ammoniaca

 

 

 

 

 

 

Acido nitrico

Acetone, anilina, acido acetico, acido cromico, acido cianidrico, idrogeno solforato,

 

 

concentrato

liquidi e gas infiammabili

 

 

Acido ossalico

Argento, mercurio

 

 

 

 

 

 

Acido perclorico

Anidride acetica, bismuto e sue leghe, sostanze organiche combustibili

 

 

 

 

 

 

Acido solforico

Clorati, perclorati, permanganati di metalli alcalini

 

 

 

 

 

 

Ammoniaca (anidra)

Mercurio, cloro, ipoclorito di calcio, iodio, bromo, acido fluoridrico

 

 

 

 

 

 

Ammonio nitrato

Acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitriti, zolfo, sostanze

 

 

organiche combustibili finemente suddivise

 

 

 

 

 

Anilina

Acido nitrico, perossido di idrogeno

 

 

 

 

 

 

Argento

Acetilene, acido ossalico, composti ammoniacali, acido tartarico, acido fulminico

 

 

 

 

 

 

 

Acetilene, ammoniaca, butadiene, butano, metano, propano (e altri gas di

 

 

Bromo, cloro

petrolio), idrogeno, carburo di sodio, trementina, benzene, metalli finemente

 

 

 

suddivisi

 

 

Calcio ossido

Acqua

 

 

 

 

 

 

Carbone attivo

Ipoclorito di calcio, tutti gli agenti ossidanti

 

 

 

 

 

 

Clorati e perclorati

Sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, sostanze combustibili finemente

 

 

suddivise

 

 

 

 

 

Cloroformio

Acetone, alcali, fluoro, metalli, metanolo

 

 

 

 

 

 

Fluoro

Ogni sostanza

 

 

 

 

 

 

Fosforo (bianco)

Aria, ossigeno

 

 

 

 

 

 

Idrazina

Perossido di idrogeno, acido nitrico, agenti ossidanti

 

 

 

 

 

 

Idrocarburi

Fluoro, cloro, bromo, acido cromico, perossidi

 

 

 

 

 

 

Idrogeno solforato

Acido nitrico fumante, sostanze ossidanti

 

 

 

 

 

 

Iodio

Acetilene, ammoniaca (anidra o acquosa), idrogeno

 

 

 

 

 

 

Liquidi infiammabili

Nitrato di ammonio, acidi inorganici, perossido di idrogeno, alogeni, sodio

 

 

perossido

 

 

 

 

 

Mercurio

Acetilene, acido fulminico, ammoniaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Prodotto

Immagazzinare separatamente da:

 

 

 

 

Ossigeno

Idrogeno, tutte le sostanze combustibili o infiammabili

 

 

 

 

Perossidi organici

Acidi (organici o minerali)

 

 

 

 

Perossido di idrogeno

Rame, cromo, ferro, la maggior parte dei metalli e loro sali, alcool, acetone,

 

anilina, sostanze combustibili o infiammabili

 

 

 

Potassio permanganato

Glicerina, glicole etilenico, benzaldeide, acido solforico

 

 

 

 

Rame

Acetilene, perossido di idrogeno

 

 

 

 

Sodio nitrito

Sali di ammonio

 

 

 

 

Sodio perossido

Tutte le sostanze ossidabili (alcoli, acido acetico glaciale, benzaldeide, solfuro di

 

carbonio, ecc.)

 

 

 

 

DOCUMENTO  VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Attività di manutenzione

 

L’attività di manutenzione di macchine ed impianti è particolarmente critica anche sotto il profilo della protezione da agenti chimici, per tanto ogni singola operazione dovrà essere regolamentata da apposite procedure che prevedano:

 

  permessi di lavoro;

 

  cautele da impiegare;

 

  DPI;

 

  permessi di fuoco;

 

  ripristino delle condizioni iniziali dopo l’intervento manutentivo.

 

I lavoratori addetti ed i preposti incaricati dai permessi di lavoro dovranno essere responsabilizzati, formati, informati ed addestrati a tanto.

Nel caso le operazioni di manutenzione vengano affidate ad imprese esterne alle stesse devono essere fornite copia delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate in quel determinato reparto, macchina e/o impianto.

Per interventi su apparecchiature complesse dovranno essere previste specifiche procedure e relative check - list operative.

 

In dette procedure dovrà tenersi in considerazione il contenuto delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate ed in particolare che durante tali lavori stante la possibilità del verificarsi di eventi di esposizione ad agenti chimici più elevati del solito, dovranno prevedersi sistemi di captazione o misure di prevenzione equipollenti.

 

In particolare è doveroso sottolineare che ogni intervento di saldatura dovrà essere effettuato con l’ausilio di appositi sistemi di captazione localizzata.

 

Riduzione al minimo dei rischi mediante fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico

 

Ogni addetto all’utilizzo e/o alla manipolazione di agenti chimici dovrà avere in dotazione idonee attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale con marcatura CE, istruzioni d’uso e manutenzione in lingua italiana. L’accettazione da parte dei lavoratori all’acquisto dei DPI dovrà essere regolamentata da apposita procedura che garantisca l’acquisto di prodotti dotati di marcatura CE, di istruzioni d’uso e manutenzione in lingua italiana, adatti al tipo di agente chimico da cui proteggersi ossia dichiarati idonei specificatamente per la sostanza in uso.

 

N.B. È fondamentale ridurre al minimo il rischio da esposizione da agenti chimici mediante riduzione al minimo dei lavoratori esposti, della durata dell’esposizione e della quantità di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro limitando l’uso dei DPI ad attività per cui non si possa operare altrimenti.

 

Dichiarazione del Datore di Lavoro

 

 

che il procedimento sulla valutazione del rischio chimico ex D.Lgs. 25/02, è stato aggiornato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

 

 

 

                                                            

MAC CONSULTING GROUP

 Via Porara, 14  Mirano (VE) Tel 041 430654   Fax 041 5728356

p.iva 03879890279 INFO@MACCONSULTING.IT

 

Area Nord Ovest

  Via Mercadante, 3 MILANO (MI)

 Tel.041 430654 Fax.023502939

 Area Centro

 

 Via La Louvriere, 4 FOLIGNO (PG)

  Tel.041 430654  Fax.023502939

                       Area Nord Est

  

   Via 1 Maggio, 46 PRADAMANO (UD) 

Tel.041 430654 Fax.041 5728356

Area Sud

       V.le del Tirso, 2 ROMA

Tel.041 430654 Fax.041 5728356

www.macconsulting.it  www.macimpresa.it  www.macantincendio.com  www.626sicurezzaok.it  www.legge81.org  www.estintore.org  www.sicurezzasullavoro.venezia.it

 www.primosoccorso.biz www.corsionline.biz  www.corsorspp.it  www.626online.com www.corsorspp.it  www.corsisicurezzalavoro.it  www.estintori.venezia.it

 

 

Mac Consulting Group società di formazione e consulenza aziendale, corsi sicurezza sul lavoro, corso rspp, corso primo soccorso, antincendio in aziende a rischio basso, corso per rls, documento valutazione dei rischi, formazione per alimentaristi in sostituzione dell' ex libretto sanitario, manuale haccp, corsi di formazione per addetti alla guida di muletti e transpallet elettrici, corsi erogati in conformità di quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza introdotto dal decreto legislativo (dlgs) n. 81 del 9 aprile 2008, che aggiorna la vecchia legislazione (es. legge 626/94) in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Preventivo consulenza sicurezza - consulenza 81 venezia - sicurezza 81 venezia - legge 626 milano - formazione 626 milano - 626 sicurezza sul posto di lavoro - adempimenti sicurezza sul lavoro - aziende sicurezza sul lavoro - consulente sicurezza sul lavoro - gestione sicurezza sul lavoro - legge sicurezza sul lavoro - norme di sicurezza sul lavoro - prevenzione sicurezza sul lavoro - responsabile sicurezza sul lavoro – siti web - sanzioni sicurezza sul lavoro - sicurezza sul lavoro 626 94 - sicurezza sul lavoro milano - sicurezza sul lavoro obblighi - uffici - società - studio - testo unico - piano sicurezza 81 - documento valutazione rischi 81- valutazione rischio incendio - attività - aziendali - chimico - lavoro - macchine - movimentazione manuale - valutazione rischi officina - sicurezza - ufficio - vibrazioni - valutazione rischio biologico - rischio esplosione - valutazione rumore - attività - rischi aziendali - macchine - carichi - consulenti sicurezza sul lavoro