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Il rischio chimico
La definizione del livello di rischio da agenti chimici
pericolosi deve essere condotta per ogni sostanza utilizzata
nell’ambiente di lavoro, e la definizione di tale giudizio può
avvenire utilizzando o meno modelli matematici.
In ogni caso il datore di lavoro deve poter fornire una
giustificazione convincente e razionale di come è pervenuto a
tale risultato.
Nel caso di attività in cui l’esposizione di un lavoratore ad
una sostanza pericolosa proviene da più sorgenti (es. da
prodotti diversi) sarà necessario considerare l’esposizione
totale.
Nel caso di attività lavorative che espongono uno stesso
lavoratore a più agenti chimici pericolosi la valutazione del
rischio dovrà tenere conto anche degli effetti sinergici e
combinatori, se necessario verranno utilizzate concentrazioni
miscela .
Nei casi in cui è prevedibile una notevole esposizione ad
agenti chimici pericolosi, come la manutenzione o le
operazioni di bonifica di siti inquinati, il datore di lavoro
considera gli effetti sulla salute e la sicurezza anche se le
condizioni di pericolo permangono dopo aver adottato tutte le
misure tecniche possibili
La valutazione del rischio chimico
deve essere effettuata preliminarmente all’inizio
dell’attività in cui vi è eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi per la salute e per la sicurezza ed ha inizio con
il censimento di tutte le sostanze e preparati presenti nel
ciclo lavorativo. Il documento di valutazione del rischio deve
contenere le seguenti informazioni (art. 223 D. Lgs. n.
81/2008):
1. analisi del processo lavorativo e classificazione delle
mansioni;
2. identificazione degli agenti chimici pericolosi;
3. proprietà pericolose degli agenti chimici identificati;
4. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive
modifiche; oppure, in alternativa, le informazioni ricavate
dalla letteratura scientifica;
5. il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
6. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di
tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
7. i valori limite di esposizione professionale o i valori
limite biologici;
8. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o
da adottare;
9. le eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese;
10. la definizione del livello di rischio per ogni sostanza
“irrilevante per la salute e basso per la sicurezza” o meno
secondo l’art. 224 del D. Lgs. n. 81/2008 (che nel D. Lgs.
626/1994 veniva definito con il termine “moderato”) anche
attraverso l’utilizzo di modelli e/o algoritmi.
La definizione del livello di
rischio da agenti chimici pericolosi deve avvenire per ogni
sostanza utilizzata nell’ambiente di lavoro, e la definizione
di tale giudizio può avvenire utilizzando o meno modelli
matematici. In ogni caso il datore di lavoro deve poter
fornire una giustificazione convincente e razionale di come è
pervenuto a tale risultato.
Nel caso di attività in cui l’esposizione di un lavoratore ad
una sostanza pericolosa proviene da più sorgenti (es. da
prodotti diversi) sarà necessario considerare l’esposizione
totale.
Nel caso di attività lavorative che espongono uno stesso
lavoratore a più agenti chimici pericolosi la valutazione del
rischio dovrà tenere conto anche degli effetti sinergici e
combinatori, se necessario verranno utilizzate concentrazioni
miscela .
Nei casi in cui è prevedibile una notevole esposizione ad
agenti chimici pericolosi il datore di lavoro considera gli
effetti sulla salute e la sicurezza anche se le condizioni di
pericolo permangono dopo aver adottato tutte le misure
tecniche possibili.
DOCUMENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
(esempio non
utilizzabile da soggetti terzi)
DOCUMENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
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Azienda |
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Sede Legale |
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Sede Operativa |
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presentazione
Quadro sinottico
della normativa vigente in materia
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Argomento |
Riferimento |
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Sicurezza e igiene del lavoro |
D.Lgs. 81/2008 |
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D.P.R. 19/03/56
n° 303 |
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Capo II - Difesa
dagli agenti nocivi. |
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Agenti a rischio di incendio ed |
D.M. 10/03/98 |
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esplosione |
D.P.R. 23/03/98
n° 126 |
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Dispositivi di protezione individuali |
D.Lgs 04/12/92
n°475 |
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D.M. 02/05/01 |
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Classificazione, etichettatura e |
L. 02/02/97 n° 52 |
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imballaggio di sostanze e preparati |
D.Lgs. 16/07/98
n° 285 |
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pericolosi |
L. 29/05/1974, n.
256 |
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Segnaletica di sicurezza |
D.Lgs. 81/2008 |
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Attività comportanti rischi di |
D.Lgs. 17/08/99
n° 334 |
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incidente rilevante |
D.M. 16/03/98 |
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Livello di rischio
Si ricorda che l’analisi
del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove
pertinente, deve essere stata già effettuata ai sensi del
D.Lgs. 66/2000 e riportata all’interno della valutazione dei
rischi nell’ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs81/2008, con
compilazione del registro degli esposti e conseguente invio
dello stesso agli organi preposti.
Un ulteriore importante
riferimento normativo è dato dagli obblighi previsti dall’art.
5 comma 2 D.Lgs. 334/99 relativo ad azienda a rischio di
incidente rilevante (Legge "Seveso"), per cui anche gli
stabilimenti che utilizzino sostanze pericolose al di sotto
dei quantitativi limite previsti dall’Allegato I del D.Lgs.
334/99 stesso devono provvedere all’individuazione dei rischi
con conseguente aggiornamento del documento di valutazione, ed
alla formazione/informazione del personale ai sensi del D.M.
16 marzo 1998.
Metodologia per la valutazione del
rischio chimico
Raccolta delle informazioni
La prima operazione in
ogni caso da compiere è quella della raccolta delle
informazioni pertinenti.
DOCUMENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Dati dei prodotti
È
necessario raccogliere le seguenti informazioni:
•
Elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare:
materie prime, intermedi, prodotti finiti, rifiuti;
•
Definizione dei quantitativi di agenti chimici utilizzati o
prodotti;
•
Definizione dei quantitativi massimi di agenti chimici
presenti in azienda;
•
Per ciascun agente
chimico, proprietà chimico fisiche: stato fisico, volatilità
di solidi e liquidi, granulometria dei solidi;
•
Per ciascun agente chimico, classificazione di pericolo:
etichettatura, Frasi di rischio e Consigli di prudenza;
•
Per ciascun agente chimico, limiti di esposizione e valori
limite biologici (se pertinenti);
•
Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.
Con riferimento alle informazioni contenute nelle schede
di sicurezza è fondamentale verificarne
l’attendibilità, la completezza e l’aggiornamento.
Per quanto riguarda i valori limite di esposizione
professionale o i valori limite biologici (se pertinenti)
occorre riferirsi agli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs.
81/2008.
. Dato che tali allegati sono attualmente solo esemplificativi
occorre identificare gli agenti per cui esistano riferimenti
di legge, mentre per gli altri agenti occorre riferirsi alle
norme tecniche riconosciute.
A livello
comunitario la definizione di limiti è stata effettuata:
•
per il Piombo (Allegato II Dir. 98/24/CE),
•
e per alcuni agenti specifici (Allegato Dir. 2000/39/CE),
•
oltre che per benzene, polveri di legno e CVM (Direttiva
recepita con D.Lgs. 66/2000)
Per le altre sostanze ci
si riferirà ai valori limite internazionalmente riconosciuti.
L’ACGIH (www.acgih.org)
pubblica annualmente svariati documenti in proposito ed in
particolare il volume TLVs and BEIs in cui sono riportati
aggiornati i valori di diversi indicatori di pericolosità
sulla giornata, sul breve periodo o sul brevissimo periodo di
esposizione.
Dati mansioni e attività
L’analisi del ciclo produttivo è la prima attività da
svolgere; infatti la prima azione di riduzione del pericolo
consiste in una buona progettazione e nella riduzione al
minimo degli agenti di rischio.
Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti
pericolosi, è opportuno circoscrivere l’analisi ai soggetti
effettivamente esposti (analisi mansionale). Considerare tutti
gli operatori esposti in modo indifferenziato è oneroso ed
inefficiente.
È
necessario quindi raccogliere le seguenti informazioni:
•
Descrizione del ciclo produttivo (descrizione e schema a
blocchi);
•
Definizione delle mansioni;
•
Per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui
vengono svolte le attività (lay-out dell’area);
•
Per ciascuna mansione e
ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi
operative svolte, compreso il trattamento degli effluenti,
travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc.;
•
Per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali
esiste esposizione; va precisato anche se l'esposizione è
sicura o possibile in caso di incidente/infortunio/anomalia e
va specificata la via di contatto;
•
Per ciascuna esposizione o potenziale esposizione,
informazioni su frequenza o probabilità di accadimento, durata
dell'esposizione, livello di esposizione;
•
Individuazione delle mansioni omogeneamente esposte.
DOCUMENTO
VALONE DEL RISCHIO CHIMICO
Valutazione preliminare del pericolo
Nell'ambito della
valutazione dei rischi per gli operatori dovuti alla presenza
sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi è
fondamentale innanzitutto distinguere tra le diverse modalità
di interazione tra agente chimico e operatore potenzialmente
esposto; si devono prendere in considerazione le seguenti vie
di contatto:
•
Inalazione;
•
contatto con la pelle;
•
ingestione;
•
irraggiamento;
•
onda d'urto.
Per quanto riguarda i
pericoli per la salute è necessario distinguere tra effetti
di:
•
Tossicità acuta;
•
Irritazione;
•
Corrosività;
•
Sensibilizzazione;
•
Tossicità per dose ripetuta;
•
Mutagenicità;
•
Cancerogenicità;
•
Tossicità riproduttiva;
•
Esplosività;
•
Infiammabilità;
•
Potere ossidante;
•
ed effetti derivanti da instabilità o incompatibilità e dallo
stato chimico-fisico dell'agente chimico pericoloso.
Inoltre, dal punto di vista della tipologia di situazione
lavorativa nella quale risulta possibile l'esposizione, è
necessario distinguere tra:
•
Attività con esposizione normalmente prevista;
•
Attività con esposizione accidentale;
•
Attività con esposizione da contaminazione dell’ ambiente di
lavoro.
Ogni lavoratore che opera in presenza
di agenti chimici deve essere informato, formato,
equipaggiato e protetto dai possibili rischi derivanti
dall’esposizione.
Gli obblighi per le aziende ed i diritti dei lavoratori in
caso di lavorazioni con agenti chimici sono stati aggiornati
ed ampliati dal D.Lgs. 02/02/2002 e dal D.Lgs. 65/2003 ed
dal D.M. 07/09/2002.
Con il termine “Agenti Chimici” si intendono tutti
gli elementi o composti chimici, sia soli che nei loro
miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no, e siano immessi o no sul mercati.
Gli “Agenti Chimici Pericolosi” sono invece:
•
Sostanze o preparati classificati come pericolosi dalla
normativa vigente, ad eccezione di quelli pericolosi per
l’ambiente, esplicitamente esclusi dal campo di applicazione
del decreto, comunque soggetti ad altre regolamentazioni;
•
Agenti non classificati ma che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze o preparati pericolosi, ossia
classificabili ai sensi dei D.Lgs. 51/97 e 65/2003. Cioè
agenti che possono comportare un rischio a causa delle loro
proprietà chimico fisiche e tossicologiche;
•
Agenti chimici che pur non essendo classificabili come
pericolosi, in base al precedente punto, possono comportare
un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a
causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche e
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti
sul luogo di lavoro, ivi compresi gli agenti chimici cui è
stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale, cioè un limite da non superare
nella
concentrazione nell’ambiente di lavoro (ad esempio fumi
prodotti dalla saldatura).
Le sostanze ed i preparati da prendere in considerazione
sono numerosissimi e, soprattutto, diffusi ovunque, non solo
nelle aziende chimiche, per limitare i rischi, quindi, non
dobbiamo limitarci ai criteri della classificazioni di
legge, ma valutare come un agente chimico interagisca nel
contesto specifico in cui è presente o in cui è utilizzato.
Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori cambiano a seconda che un’attività venga valutata
a rischio moderato o non moderato, in funzione
sia del tipo e quantità degli agenti chimici presenti, sia
delle modalità e della frequenza dell’esposizione a tali
agenti sia dell’efficacia delle misure generali, di base per
la prevenzione dei rischi.
Le sostanze o preparati impiegati nei cicli di lavoro
possono essere intrinsecamente pericolosi o risultare
pericolosi in relazione alle condizioni di impiego.
Negli ambienti di lavoro gli agenti chimici possono
ritrovarsi in seguito a:
•
accadimento accidentale (cedimento, perdita o anomalia
impiantistica, esplosione o incendio, reazione anomala o
trabboccamento, ...);
•
normale presenza nell’ambiente (evaporazione, contatto,
dispersione, abrasione, sintesi, ecc.).
•
I pericoli derivanti dagli agenti chimici possono
riguardare:
•
la sicurezza dell’individuo (incendio, esplosione,
corrosione);
•
la salute (effetti acuti o cronici);
•
l’ambiente naturale (inquinamento o evento incidentale).
Per quanto riguarda i rischi per la
salute, che possono causare effetti acuti o cronici, le tre
possibili vie di penetrazione degli agenti chimici
nell’organismo umano sono:
•
il contatto (pelle, mucose, ferite);
•
l’inalazione (naso, bocca, pori);
•
l’ingestione (bocca).
•
Secondo le caratteristiche di pericolosità degli agenti
chimici il rischio è determinato:
•
dal livello, dalla durata, dalle modalità di esposizione;
•
dalla dose assorbita;
•
dalle caratteristiche individuali dei soggetti esposti
(sesso, età, preesistente).
Individuare i pericoli è la premessa
per eliminare o ridurre i rischi al più basso livello
possibile, impedendo danni alla salute e alla sicurezza dei
lavoratori.
Le norme di legge e di buona tecnica
stabiliscono criteri e modalità per rendere più sicura la
manipolazione e l’uso di prodotti potenzialmente pericolosi.
Per un impiego adeguato sono essenziali:
•
l’informazione sui rischi generali e specifici in ogni
circostanza;
•
la formazione e
l’addestramento al corretto impiego di tutti gli agenti,
delle apparecchiature necessarie, delle misure di protezione
collettiva e individuali e delle procedure di lavoro;
•
il costante e rigoroso rispetto di tute le precauzioni
adottate, ivi inclusa la perfetta efficienza di macchine,
impianti e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
DOCUMENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Sostanze e preparati pericolosi
In tutta la UE sono considerati
pericolosi e come tali regolamentati le sostanze ed i
preparati rientranti in una o più delle seguenti categorie:
•
Esplosivi: possono detonare, deflagare rapidamente o
esplodere rapidamente in seguito a riscaldamento in
condizione di parziale contenimento anche senza l’azione
dell’ossigeno atmosferico.
•
Comburenti: a contatto con altre sostanze, soprattutto se
infiammabili, provocano una forte reazione esotermica. Il
comburente più comune è l’ossigeno sia puro sia presente in
sostanze o preparati come l’acqua ossigenata.
•
Estremamente infiammabili: rientrano in questa categoria
moltissimi materiali con diversi gradi di infiammabilità.
Sono ad esempio estremamente infiammabili i gas utilizzati
negli impianti termici come il metano ed il gpl, oppure
diversi solventi come eteri, oppure i propellenti della
maggior parte dei prodotti in spray.
•
Facilmente infiammabili: fra i prodotti commerciali di uso
comune che sono invece altamente o facilmente infiammabili
vi sono l’alcool etilico o alcuni solventi di uso comune
come l’acetone.
•
Infiammabili: molti solventi utilizzati per pulire superfici
plastiche oppure metalliche.
•
Molto tossici: in caso di inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono
essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche.
Sono molto tossici il fosgene, l’acido cianidrico, diversi
cianuri, ecc...
•
Tossici: in caso di inalazione, ingestione assorbimento
cutaneo in piccole quantità, possono essere letali oppure
provocare lesioni acute o croniche. Il monossido di
carbonio, il cloro, il DDT, e la formalina sono ad esempio
agenti tossici.
•
Nocivi: in caso di inalazione,ingestione assorbimento
cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni
acute o croniche. Fra i prodotti nocivi di largo uso vi
sono, ad esempio, alcuni diluenti come i diluenti nitro,
alcuni disincrostanti, es. l’acqua ragia.
•
Corrosivi: a contatto con i tessuti vivi possono esercitare
su di essi un’azione distruttiva. Appartengono a questa
classe ad esempio la soda caustica in concentrazione
superiore al 2%, alcuni detergenti forti, o prodotti usati
per sciogliere i depositi calcarei come l’acido muriatico in
concentrazioni non diluite, o prodotti per pulire superfici
metalliche.
•
Irritanti: il loro contatto diretto, prolungato e ripetuto
con la pelle e le mucose può provocare una reazione
infiammatoria. Tra le sostanze irritanti di uso più comune
possiamo ricordare molti detergenti e prodotti per pulizie,
diversi disinfettanti. Sono irritanti anche l’acido
muriatico in concentrazioni fra il 10 ed 25 % e la
candeggina in concentrazioni fra il 5 ed 10 %.
Etichettatura
La classificazione e le diverse
categorie sintetiche vengono assegnate sulla base delle
definizioni e dei test normati e periodicamente aggiornati a
livello comunitario.
•
Etichettatura: è l’insieme
delle indicazione da riportare su apposita etichetta o
direttamente sull’imballaggio o sulla confezione a mezzo
stampa, rilievo o incisione.
•
Recipienti o tubazioni: anche i recipienti utilizzati sui
luoghi di lavoro o per i magazzinaggio e le relative
tubazioni visibili, destinati a contenere o trasportare
sostanze e preparati pericolosi, devono essere muniti
dell’etichettatura prescritta.
L’etichetta di una sostanza o
preparato permette di identificare immediatamente e
sinteticamente i principali pericoli chimico fisici,
tossicologici e ambientali noti.
Sulle etichette si devono trovare:
•
il nome della sostanza;
•
la designazione o il nome commerciale del preparato;
•
il nome e l’indirizzo completo nonché il numero di telefono
del responsabile dell’immissione sul mercato stabilito
all’interno dell’Unione Europea;
•
per i preparati, il nome chimico delle sostanze contenute
responsabili dei rischi più rilevanti per la salute;
•
i simboli di pericolo, se previsti, neri su sfondo
arancione, e l’indicazione di pericolo che comporta
l’impiego dell’agente;
•
le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai
pericoli dell’uso dell’agente, dette “frasi R”;
•
le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi
all’uso dell’agente, dette “frasi S”;
•
per le sostanze, il numero CE, se assegnato;
•
l’indicazione “Etichetta CE” per le sostanze elencate
nell’allegato I del D.Lgs. 52/97;
•
per i preparati venduti al dettaglio, il quantitativo, in
massa o volume, del contenuto.
•
Completano l’etichetta indicazioni sul contenuto e sul
produttore.
•
Tutte le indicazioni devono essere tradotte nella lingua del
Paese di impiego.
•
Le informazioni riportate sull’etichetta si riferiscono solo
all’impiego previsto.
Agenti pericolosi per la salute
Si riportano, di seguito,
altre indicazioni sintetiche sulle più diffuse categorie di
rischio per la salute.
Agenti molto tossici, tossici o nocivi
La tossicità a breve (effetto acuto) è considerato una
delle caratteristiche più importanti delle sostanze
pericolose.
Per definire la tossicità sono stati unificati i test basati
sulla quantità di composto chimico che risulta letale in
funzione della via di esposizione.
•
DL 50: è la dose singola di una sostanza, valutata
statisticamente, che si prevede causi la morte nel 50% degli
animali trattati. Si esprime in mg/kg di peso corporeo.
•
CL 50: è la concentrazione
in aria di una sostanza, valutata statisticamente, che si
prevede causi la morte nel 50% degli animali esposti per un
certo periodo. Si esprime in mg/l (peso della sostanza/volume
d’aria). Per
CL 50 orale la normativa comunitaria prevede come animale da
esperimento l’uso del ratto per un periodo di quattro ore.
Schede di sicurezza
Le Schede di Sicurezza (Safety
Data Sheet) accompagnano obbligatoriamente gli agenti
pericolosi in commercio e sono composte da 16 voci
standardizzate, redatte nella lingua del Paese d’impiego.
Nelle schede di sicurezza devono
essere contenute informazione più approfondite rispetto
all’etichetta e sono riportate le seguenti informazioni:
                               
Le schede di sicurezza devono
riportare la data di aggiornamento e devono essere
periodicamente revisionate per tenere conto delle nuove
acquisizioni di conoscenza sui rischi connessi.
Le linee guida per la compilazione delle schede dati di
sicurezza sono pubblicate nel D.M. 07/09/2002.
Valori limite di esposizione
Al fine di determinare la classe di rischio sono stati
valutati i valori limite di esposizione di ogni singola
sostanza. Fra le informazioni di norma disponibili sono
contenuti i consigli per un impiego corretto valori indicativi
sulle concentrazioni pericolose per inalazione o sugli effetti
per l’uomo.
I limiti di soglia
all’inalazione per esposizione professionale elaborati dalla
Conferenza Americana degli Igienisti Industriali i TLV (Threshold
Limit Value /Valore Limite di Soglia) sono i più diffusi ed
autorevoli. Rappresentano il valore di concentrazione
aerodispersa oltre il quale è prevedibile un danno da
esposizione durante il lavoro.
 
Sono disponibili anche
altri indicatori di effetto o di rischio, quali ad esempio:
•
valori limite di esposizione professionale – cioè il limite
della concentrazione media, ponderata nel tempo, dell’agente
chimico nell’aria respirabile da un lavoratore – riportati
nell’allegato XXXVIII del D. Lgs. 81/2008;
•
valori limite di esposizione professionale per agenti
cancerogeni o mutageni – riportati nell’allegato XXXVIII del
D. Lgs. 81/2008;
•
valori limite indicativi di esposizione professionale –
stabiliti dalla Direttiva 2000/39/CE (relativa a 63 agenti
chimici);
•
valori limite biologici – ossia il limite della concentrazione
dell’agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di
effetto, nell’appropriato mezzo biologico, ad esempio del
sangue. Alcuni di tali valori sono riportati nell’Allegato
XXXVIII D. Lgs. 81/2008;
•
NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) – Livello senza
effetti negativi osservati;
•
LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) – Minimo livello
senza effetti negativi osservati;
•
IDLH (Immediateliy Dangerous for Life and Health) – Livello
immediatamente pericoloso per la salute e la vita.
Modalità d’impiego di agenti chimici pericolosi
La conoscenza delle caratteristiche di
pericolosità degli agenti chimici è il primo passo per attuare
la prevenzione e al riduzione dei rischi connessi.
Un adeguato sistema di gestione dei prodotti chimici
pericolosi può essere così descritto:
•
Identificare gli agenti chimici pericolosi presenti in ogni
fase dell’attività lavorativa e valutarne tutti i possibili
pericoli e rischi;
•
Valutare la possibile sostituzione con altre sostanze
preparati a minor grado rischio;
•
Limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o possono
essere esposti;
•
Limitare l’utilizzo degli agenti chimici sul luogo di lavoro;
•
Usare procedimenti e metodi di lavoro appropriati;
•
Verificare le incompatibilità o possibilità di reazioni
pericolose o formazione di prodotti di decomposizione;
•
Verificare le incompatibilità o possibilità di reazioni
pericolose o formazione di prodotti di decomposizione;
•
Individuare le modalità di
conservazione e impiego e le misure organizzative e di
protezione collettiva idonee a limitare al più basso livello
possibile l’esposizione, a rispettare i livelli di esposizione
regolamentari e a tener
conto dei valori
raccomandati adottando:
misure tecniche di prevenzione (idoneità di: depositi,
impianti, recipienti, glove–box,...); misure di protezione
collettiva (captazione alla fonte, aerazione, ...);
segnali di avvertimento e di sicurezza; procedure operativa
normali e di emergenza;
misure di protezione individuale
(soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo
un’esposizione pericolosa);
misure di emergenza da attuare in caso di esposizione
anormale; misure igieniche.
•
Controllare l’esposizione dei lavoratori mediante la
misurazione dell’agente ogni qualvolta non è ragionevolmente
possibile escluderne la presenza.
•
Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori e consultare
il medico competente, ove previsto.
•
Informare, formare,
istruire, addestrare ed equipaggiare i lavoratori sugli agenti
chimici presenti in ambiente di lavoro sulle modalità
operative, sulle condizioni di impiego, sulle precauzioni.
•
Usare, oltre le misure di protezione collettiva e ove
necessario, i DPI, in modo corretto e consapevole.
La conoscenza delle caratteristiche di
pericolosità degli agenti è un elemento di pericolosità degli
agenti è un elemento indispensabile per consentire l’impiego
limitando il rischio per gli addetti al più basso livello
possibile. Per gli agenti chimici pericolosi il sistema di
classificazione, etichettatura ed imballaggio europeo consente
di avere a disposizione le informazioni essenziali necessarie
sulle etichette e nelle schede dati di sicurezza.
Se la disciplina di classificazione dei sostanze e preparati è
correttamente rispettata dal produttore e impiegata dagli
utilizzatori finali, questi ultimi hanno a disposizione le
principali informazioni per valutare il rischio, mettere in
atto i sistemi di prevenzione e protezione necessarie, in
definitiva, per operare in sicurezza.
In funzione dei pericoli è necessario
assumere le cautele proporzionate ai rischi, adeguare e
rispettare le procedure di sicurezza e, se del caso, indossare
i dispositivi di protezione individuale richiesti.
L’informazione, la formazione e
l’addestramento di tutti gli addetti costituiscono un
passaggio obbligato per conseguire l’obbiettivo di condizioni
di lavoro ottimali per la sicurezza e la salute.
         Modello applicativo
Ai fini del processo di valutazione del rischio, si è
ritenuto che l'esistenza di un “rischio” possa derivare
dall'insieme di tre fattori:
•
la gravità (o qualità negativa) intrinseca
potenziale dell'agente chimico;
•
la durata dell'effettiva esposizione all’agente
chimico;
•
il livello di esposizione (qualitativa e
quantitativa).
I due ultimi fattori
concorrendo a definire l'entità di esposizione effettiva del
lavoratore all’agente chimico.
La valutazione del rischio è stata pertanto strutturata
attraverso una sequenza che prevede un procedimento
moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti.
È stata scelta la logica di un metodo ad indice,
in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il
rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici
sono parametri adatti alla standardizzazione dei processi
valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli.
Tale metodo è stato proposto dal Gruppo di Lavoro “Rischio
Chimico” – Assessorato alla Sanità Regione Piemonte.
Il fattore valutativo
correlato al livello di esposizione è quello che
comporta una analisi più articolata, poiché dovrà prendere
in considerazione quantità di utilizzo/esposizione, fattori
ambientali (anche in relazione agli eventuali livelli
accettabili per la specifica fonte di pericolo), di
protezione tecnica, etc. In sintesi il fattore modalità
permette di valutare il rischio da agenti chimici sia
attraverso un modello “stimato” sia utilizzando dati
relativi al monitoraggio ambientale e biologico.
In assenza di indagini
ambientali il gruppo di lavoro della Regione Piemonte ha
previsto una valutazione caratterizzata dal “rischio
stimato”. Ovviamente, se sono già disponibili dati
derivanti da indagini ambientali e biologiche, tale
passaggio potrà essere saltato e si potrà procedere a
valutare direttamente il “rischio misurato”.
A scopo prudenziale, è
previsto che tale valore di ponderazione non sia mai
considerato inferiore a 0.5 (anche se l'algoritmo matematico
di valutazione potrebbe di per sé condurre ad un punteggio
inferiore a 0), se non nel caso di una esposizione allo
specifico pericolo di fatto uguale o inferiore a quella
statisticamente attesa o comunque possibile per la
popolazione generale non esposta.
La definizione delle classi si basa su un concetto di fatto
empirico, non fondato al momento su specifici metodi di
analisi statistico-epidemiologica.
Il prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione
dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico
indicatore di rischio, secondo il seguente
algoritmo descritto dettagliatamente nel seguito:
INDICATORE DI
RISHIO = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF)+ (TI) + (TP) + (DPT) +
(PCC)]
L’indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile
da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in
classi di rischio così distribuite:
Il processo valutativo prevede la
conservazione dei singoli “contatori”, così da poter comunque
valutare quale dei tre fattori comporti la potenzialità di
rischio più elevata, anche a fini correttivi.
L'individuazione delle specifiche classi di rischio, potrà
altresì consentire di verificare l’esistenza, nell’ambito del
rischio chimico, di una condizione di rischio moderato e fatto
salvo quanto previsto dall’art. 72-quinquies, comma 2 del
D.Lgs. 25 del 2/02/02 la eventuale non applicabilità delle
misure previste dall’art. 72-sexies, 72-septies, 72-decies e
72-undecies.
In prima ipotesi si ritiene che si
possa affermare l’esistenza di un rischio moderato allorché
l’indicatore di rischio si collochi nella prima classe con
valore compreso tra 1 e 10.
N.B. Per quanto riguarda gli intermedi
di lavorazione noti, questi andranno valutati esattamente come
se fossero materie prime.
Fattore Gravità
Per l’attribuzione del Fattore di gravità è stato scelto
l'approccio di più semplice ed immediata applicazione, ovvero
quello basato sui criteri della Classificazione CEE delle
Sostanze e dei Preparati Pericolosi:
   
Si riportano di seguito la
Classificazione CEE, con le classi e le relative frasi di
rischio:
DOCUMENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
 
 
 
|
Classe |
|
Frase di rischio |
|
|
|
|
|
|
|
Classe 5 |
R 48/20/21/22 |
Nocivo: pericolo
di gravi danni per la salute in caso di |
|
|
esposizione prolungata per inalazione e contatto con la
pelle e |
|
|
|
|
per ingestione. |
|
|
Classe 5 |
R 48/20/22 |
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di |
|
|
esposizione prolungata per inalazione e ingestione. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
Nel caso di presenza di
più frasi di rischio si utilizza il fattore di gravità con
indice più elevato.
Nel caso in cui non sia disponibile la Classificazione
ufficiale CEE sarà indispensabile far riferimento alla
Classificazione fornita dal produttore, ricavandola dalla
Scheda dei Dati di Sicurezza.
Qualora inoltre le schede dei dati di sicurezza siano di
vecchia data e/o non riportino alcuna classificazione
ovvero, per quanto riguarda i preparati, non vengano
raggiunte le quantità percentuali delle diverse sostanze
componenti necessarie per attribuire il preparato stesso ad
una definita categoria di pericolo, la sostanza o il
preparato devono essere valutati sulla base delle
caratteristiche tossicologiche note e ad essi per analogia
occorre associare un indice di gravità conseguente.
Per le sostanze le cui frasi di rischio non rientrano nella
presente tabella viene assunto un valore del fattore gravità
pari a 1.
Fattore Durata
Il valore da attribuire a questo fattore è tra quelli
riportati nella tabella relativa alla durata in caso di
effettiva misura del tempo o stima dello stesso.
Nel caso in cui la classe
di rischio stimato sia maggiore di basso e si può
procedere all’effettuazione di misure ambientali
confrontabili con valori limite si dovrà considerare
l’effettiva durata di esposizione all’agente chimico -
“esposizione alla mansione misurata”.
   
Fattore Livello di Esposizione (rischio stimato)
In assenza di dati di
monitoraggio biologico o di rilievi ambientali si è ritenuto
opportuno costruire un livello di Probabilità stimata del
Livello di Esposizione (ILE), sulla base dei quantitativi di
sostanza utilizzati per settimana, per addetto, secondo il
seguente schema:
Livello di esposizione rischio stimato
 
La Probabilità stimata deve essere “corretta” in funzione
dei seguenti parametri che vanno sommati algebricamente al
ILE:
•
dello stato fisico della sostanza (SF)
•
della tipologia di impianto (dalla definizione di
“interventi manuali” sono esclusi gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria) (TI)
•
del tipo di processo (TP)
•
dell'esistenza di Dispositivi di Protezione Tecnica (DPT)
•
della possibilità di contatto cutaneo (PCC)
Applicando le correzioni sotto riportate questo fattore può
risultare negativo, pertanto è previsto che il valore di
ponderazione non sia mai considerato inferiore a 0,5.
 
DOCUMENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Fattore Livello di Esposizione
(rischio misurato)
Il rischio misurato tiene
conto dei livelli di Probabilità biologica (Pb) e/o di
Probabilità ambientale (Pa), ambedue graduati da 1 a 5 sulla
base di classi di rapporto tra TLVs (Threshold Limit Values
– Valori Limite di Soglia), BEIs (Biological Exposure
Indices – Indici Biologici di Esposizione) e livelli
misurati. In dettaglio, sono previste le seguenti classi di
Pb e Pa.
Livello di esposizione rischio
misurato
La modalità di esecuzione
dell’indagine ambientale riveste particolare importanza
nella valutazione dei risultati delle attività di igiene
industriale. Le scelte operate devono essere esplicitate ed
i criteri eseguiti devono essere conformi alle Norme UNI
indicate nel D.Lgs 25/2002. Tra queste si richiama per la
sua importanza la norma UNI EN 689 “Guida alla valutazione
dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini
del confronto con i valori limite e strategia di
misurazione”.
 
  
Esito della valutazione del rischio chimico
Classificazione del livello di rischio
Sulla base della
valutazione dei rischi è stato stimato il livello di
classificazione del rischio chimico ai sensi dell’allegato
XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs. 25/02 e secondo le
linee guida del modello applicativo della Regione Piemonte per
la Valutazione del Rischio Chimico.
|
Nome e Cognome |
Mansione |
Ambiente di Lavoro |
Livello di rischio |
|
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|
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| |
Dirigente Scolastico |
Classi. Aula
magna, Sala |
basso |
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|
Docenti, Segreteria |
|
| |
|
|
|
| |
Docente |
Classi. Aula magna, Sala |
Basso |
|
Misure preventive e protettive adottate
Tra le misure attuate è possibile individuare:
•
la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli
tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati,
al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti
chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
•
l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte
del rischio, quali un'adeguata ventilazione e appropriate
misure organizzative;
•
l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese
le attrezzature di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
•
corsi e attività di formazione e informazione effettuati
(registrate e verificate).
Ogni lavoratore deve: Nell’uso di Agenti Pericolosi
�
Attenersi sempre alle indicazioni riportate su: Etichette;
Schede di
sicurezza.
•
Usare, manipolare, trattare, trasportare, immagazzinare e
smaltire sempre gli agenti chimici secondo le istruzioni
contenute nelle schede di sicurezza, o comunque fornite dal
produttore o distributore.
•
Fare attenzione anche alle operazioni di pulizia,
manutenzione, smontaggio e campionamento.
Negli Ambienti di lavoro
•
Monitorare tutti i parametri dei macchinari (temperatura,
pressione, umidità, etc.);
•
Verificare che sia sempre mantenuta la separazione e
compartimentazione di aree a rischio;
•
Verificare che sia sempre garantita l’assenza di agenti
chimici incompatibili.
Nell’uso di Sistemi di Lavorazione
•
Sostituire, sempre, gli agenti pericolosi con altri che non
lo sono o che lo sono meno.
•
Ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti,
allontanando il personale non strettamente necessario,
riducendo i tempi di esposizione e le quantità di agenti
utilizzati;
•
Attenersi per le modalità
di utilizzo, la manipolazione, lo stoccaggio,
l’immagazzinamento, lo smaltimento e la pulizia, a quanto
indicato e riportato dal produttore di ogni singolo agente
sulla relativa scheda di sicurezza.
Nello Stoccaggio e conservazione
•
Stoccare gli agenti chimici fuori dalla portata dei non
addetti e, in luoghi separati, confinati o chiusi a chiave.
Detto stoccaggio deve essere garantito anche a fine lavoro.
Nelle lavorazioni in Luoghi a scarso ricambio d’aria
Nel caso si renda necessario operare
in luoghi a scarso ricambio d’aria quali: scantinati;
seminterrati; interrati; cunicoli; vasche; serbatoi; ecc.
•
Verificare sempre l’assenza di inquinanti;
•
Operare in coppia,
assicurando che una persona sia sempre in sicurezza,
adeguatamente protetta, pronta ad intervenire in caso di
emergenza.
Nell’uso di Impianti Tecnici
•
Controllare ed annotare periodicamente il funzionamento di
sistemi ed impianti di captazione, aspirazione,
ventilazione, condizionamento, rilevazione;
•
Adibire alla conduzione degli impianti solo personale
adeguatamente formato.
Nell’ uso di Contenitori
•
Usare ovunque solo recipienti idonei, puliti o bonificati, a
tenuta dotati di etichetta leggibile e aggiornata. I
principali pericoli associati all’agente chimico contenuto
devono poter essere individuati leggendo l’etichetta del
prodotto.
In caso di Sversamenti e Perdite
�
Assicurare che le operazioni di travaso siano sempre operati
in luoghi compartimentati da idonea vasca di contenimento
tanto deve essere garantito sia per:
travaso tra
recipienti;
travaso tra
recipienti e impianti o attrezzature;
tra apparecchiature non collegate in modo permanente (ma ad
esempio attraverso attacchi, tubazioni mobili, ecc.).
•
Assicurare la presenza di idonei prodotti inerti e/o
compatibili da utilizzare in caso di sversamento o perdita
per rimuove o pulire.
Nell’uso di Dispositivi di Protezione Individuale
•
Adottare i DPI solo se
tutte le altre misure tecniche, procedurali ed organizzative
non consentono di farne a meno;
•
Utilizzare solo DPI
indicati sulle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati,
adeguati alle condizioni di lavoro ed al comfort di chi li
usa, dotati di marchio CE;
•
Controllare sempre la funzionalità e la data di scadenza;
•
Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso, la
pulizia, la manutenzione, il deposito e per deciderne la
sostituzione.
Per l’Igiene e Sorveglianza Sanitaria
•
Fare effettuare gli accertamenti sanitari eventualmente
predisposti dal Medico Competente;
•
Ad ogni uso lavarsi con idonei saponi e/o creme;
•
Riporre gli indumenti secondo le procedure stabilite e usare
se necessario, lavaggi differenziati.
•
In caso di contaminazione chiamare il Medico e/o il Pronto
Soccorso.
N.B.
In caso di emergenza attenersi alle procedure riportate nel
Piano per la Gestione delle emergenze.
ndicazioni pratiche per l’immagazzinamento in sicurezza di
prodotti chimici pericolosi
Dove Immagazzinarli
Le scorte
devono essere immagazzinate in locali separati, meglio se
esterni, adeguatamente compartimentati, dotati di
adeguata aerazione (finestre, sistemi di ventilazione
forzata);
Gli armadi devono essere posizionati lontano da corridoi, da
aree di lavoro, dagli accessi al locale, da uscite di
sicurezza, da fiamme libere (fornelli, ecc.) e non
dovrebbero ostacolare il raggiungimento di dispositivi di
emergenza (estintori, cassetta del pronto soccorso, ecc.).
Presso il deposito (temporaneo presso le committenze)
dovrebbe essere disponibile il materiale per l’assorbimento
e la neutralizzazione di eventuali versamenti, così come
indicato nelle Schede di Sicurezza.
Come immagazzinarli
È preferibile che i prodotti chimici utilizzati siano
stoccati in armadi idonei del tipo a ripiani, per
particolari categorie di prodotti (sostanze infiammabili e/o
tossiche), dotato di porte che ne permettano la chiusura;
inoltre deve essere dotato di:
•
ripiani con bordo esterno
rialzato per evitare lo scivolamento dei contenitori e per
contenere eventuali perdite o versamenti;
•
vasca di raccolta almeno alla base della pila di ripiani
•
indicazione dei pericoli dei prodotti contenuti, mediante
apposita segnaletica di sicurezza
•
particolari caratteristiche di resistenza al fuoco.
All’interno dell’armadio, i prodotti dovrebbero essere
disposti in modo tale che:
•
i corrosivi, i caustici e gli irritanti si trovino al di
sotto del livello degli occhi;
•
nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi
e le sostanze più pericolose;
•
i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non
sovraccarichino troppo il ripiano;
•
i contenitori rechino idonea etichetta con indicazione
almeno del nome chimico della sostanza o del preparato,
della classe e del simbolo di pericolo;
•
siano rispettate le eventuali indicazioni particolari
indicate nella Scheda di Sicurezza (voce Manipolazione e
Stoccaggio);
•
siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede
di sicurezza e tabella allegata);
•
siano separati i solidi dai liquidi;
•
siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da
altre fonti di calore.
Nel caso siano impiegati scaffali, questi devono essere
adeguatamente fissati.
N.B.
Lo
stato fisico-chimico dei prodotti immagazzinati e
l’integrità dei contenitori non sono immutabili nel
tempo.
Dovrebbero essere istituite procedure
di verifica periodica (almeno una volta l’anno) dei prodotti
chimici immagazzinati; quelli non identificabili,
deteriorati o molto vecchi dovrebbero essere eliminati.
Cosa non fare
•
immagazzinare i prodotti chimici sul pavimento, sui banchi
di lavoro, sotto cappa;
•
effettuare operazioni di travaso nello stesso locale di
deposito o all’interno di ambienti con elevato rischo di
incendio.
ncompatibilità di alcune sostanze
|
Prodotto |
Immagazzinare separatamente da: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acetilene |
Cloro, bromo, rame, fluoro, argento, mercurio |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acetone |
Acido nitrico, acido solforico, perossido di idrogeno,
cloroformio, bromoformio, |
|
|
|
metalli alcalini |
|
|
|
|
|
|
|
Acidi forti |
Basi forti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acido acetico |
Acido cromico, acido nitrico, acido perclorico,
perossidi, permanganati, glicole |
|
|
|
etilenico |
|
|
|
|
|
|
|
Acido cianidrico |
Acido nitrico, alcali |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acido cromico |
Acido acetico, canfora, naftalina, glicerina,
trementina, alcool, liquidi infiammabili |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acido fluoridrico |
Ammoniaca |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acido nitrico |
Acetone, anilina, acido acetico, acido cromico, acido
cianidrico, idrogeno solforato, |
|
|
|
concentrato |
liquidi e gas infiammabili |
|
|
|
Acido ossalico |
Argento, mercurio |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acido perclorico |
Anidride acetica, bismuto e sue leghe, sostanze
organiche combustibili |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acido solforico |
Clorati, perclorati, permanganati di metalli alcalini |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ammoniaca (anidra) |
Mercurio, cloro, ipoclorito di calcio, iodio, bromo,
acido fluoridrico |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ammonio nitrato |
Acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili,
clorati, nitriti, zolfo, sostanze |
|
|
|
organiche combustibili finemente suddivise |
|
|
|
|
|
|
|
Anilina |
Acido nitrico, perossido di idrogeno |
|
|
|
|
|
|
|
|
Argento |
Acetilene, acido ossalico, composti ammoniacali, acido
tartarico, acido fulminico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acetilene, ammoniaca, butadiene, butano, metano, propano
(e altri gas di |
|
|
|
Bromo, cloro |
petrolio), idrogeno, carburo di sodio, trementina,
benzene, metalli finemente |
|
|
|
|
suddivisi |
|
|
|
Calcio ossido |
Acqua |
|
|
|
|
|
|
|
|
Carbone attivo |
Ipoclorito di calcio, tutti gli agenti ossidanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clorati e perclorati |
Sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo,
sostanze combustibili finemente |
|
|
|
suddivise |
|
|
|
|
|
|
|
Cloroformio |
Acetone, alcali, fluoro, metalli, metanolo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fluoro |
Ogni sostanza |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fosforo (bianco) |
Aria, ossigeno |
|
|
|
|
|
|
|
|
Idrazina |
Perossido di idrogeno, acido nitrico, agenti ossidanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Idrocarburi |
Fluoro, cloro, bromo, acido cromico, perossidi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Idrogeno solforato |
Acido nitrico fumante, sostanze ossidanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Iodio |
Acetilene, ammoniaca (anidra o acquosa), idrogeno |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liquidi infiammabili |
Nitrato di ammonio, acidi inorganici, perossido di
idrogeno, alogeni, sodio |
|
|
|
perossido |
|
|
|
|
|
|
|
Mercurio |
Acetilene, acido fulminico, ammoniaca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
                            
|
Prodotto |
Immagazzinare separatamente da: |
|
|
|
|
|
|
Ossigeno |
Idrogeno, tutte le sostanze combustibili o infiammabili |
|
|
|
|
|
|
Perossidi organici |
Acidi (organici o minerali) |
|
|
|
|
|
|
Perossido di idrogeno |
Rame, cromo, ferro, la maggior parte dei metalli e loro
sali, alcool, acetone, |
|
|
anilina, sostanze combustibili o infiammabili |
|
|
|
|
|
Potassio permanganato |
Glicerina, glicole etilenico, benzaldeide, acido
solforico |
|
|
|
|
|
|
Rame |
Acetilene, perossido di idrogeno |
|
|
|
|
|
|
Sodio nitrito |
Sali di ammonio |
|
|
|
|
|
|
Sodio perossido |
Tutte le sostanze ossidabili (alcoli, acido acetico
glaciale, benzaldeide, solfuro di |
|
|
carbonio, ecc.) |
|
|
|
|
       
DOCUMENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Attività di manutenzione
L’attività di manutenzione di macchine ed impianti è
particolarmente critica anche sotto il profilo della
protezione da agenti chimici, per tanto ogni singola
operazione dovrà essere regolamentata da apposite procedure
che prevedano:
•
permessi di lavoro;
•
cautele da impiegare;
•
DPI;
•
permessi di fuoco;
•
ripristino delle condizioni iniziali dopo l’intervento
manutentivo.
I lavoratori addetti ed i preposti
incaricati dai permessi di lavoro dovranno essere
responsabilizzati, formati, informati ed addestrati a tanto.
Nel caso le operazioni di manutenzione
vengano affidate ad imprese esterne alle stesse devono
essere fornite copia delle schede di sicurezza delle
sostanze utilizzate in quel determinato reparto, macchina
e/o impianto.
Per interventi su apparecchiature
complesse dovranno essere previste specifiche procedure e
relative check - list operative.
In dette procedure dovrà tenersi in considerazione il
contenuto delle schede di sicurezza delle sostanze
utilizzate ed in particolare che durante tali lavori stante
la possibilità del verificarsi di eventi di esposizione ad
agenti chimici più elevati del solito, dovranno prevedersi
sistemi di captazione o misure di prevenzione equipollenti.
In particolare è doveroso sottolineare
che ogni intervento di saldatura dovrà essere effettuato con
l’ausilio di appositi sistemi di captazione localizzata.
Riduzione al minimo dei rischi mediante fornitura di
attrezzature idonee per il lavoro specifico
Ogni addetto all’utilizzo e/o alla
manipolazione di agenti chimici dovrà avere in dotazione
idonee attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale
con marcatura CE, istruzioni d’uso e manutenzione in lingua
italiana. L’accettazione da parte dei lavoratori
all’acquisto dei DPI dovrà essere regolamentata da apposita
procedura che garantisca l’acquisto di prodotti dotati di
marcatura CE, di istruzioni d’uso e manutenzione in lingua
italiana, adatti al tipo di agente chimico da cui
proteggersi ossia dichiarati idonei specificatamente per la
sostanza in uso.
N.B.
È fondamentale ridurre al minimo il rischio da esposizione
da agenti chimici mediante riduzione al minimo
dei lavoratori esposti, della durata dell’esposizione e
della quantità di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro limitando l’uso dei DPI ad attività per cui non si
possa operare altrimenti.
Dichiarazione del Datore di Lavoro
che il procedimento sulla valutazione del rischio chimico ex
D.Lgs. 25/02, è stato aggiornato in collaborazione con il
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, previa
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.
|