Documento Valutazione dei
rischi:
La valutazione del rischio è il
punto di partenza e quello da cui prendono origine e in
cui si incardinano i problemi relativi alle decisioni da
prendere in materia di sicurezza sul lavoro e di rischi
ambientali per la collettività. E' lo strumento
fondamentale che permette al datore di lavoro di
individuare le misure di prevenzione e protezione e di
pianificarne l'attuazione.
Il rischio va valutato sia da un punto di vista
qualitativo che quantitativo; il primo aspetto è più
facilmente individuabile, esistono strumenti,
sufficientemente validati e strutturati per diverse
situazioni, che sono di grande aiuto nella valutazione dei
rischi lavorativi e non, anche se ci si può trovare ad
avere grosse difficoltà in alcuni casi in cui non sono
disponibili sufficienti dati scientifici, statistici ed
epidemiologici, per cui le informazioni sono scarse e
rendono difficile l'attuazione della fase decisionale.
La valutazione quantitativa è sicuramente più complessa da
attuare, specie per i rischi per i quali non esiste il
riferimento a un qualche tipo di misurazione. Anche in
questo caso si configura la possibilità che una mancata
quantificazione impedisca una corretta valutazione, per
cui ci si trova davanti alla impossibilità di prevedere il
danno che potrebbe verificarsi.
I risultati della valutazione dei rischi sono fondamentali
per pianificare una corretta gestione. Quest'ultimo è il
momento maggiormente legato alle decisioni politiche; non
sempre è possibile valutare correttamente e soprattutto in
termini quantitativi il rischio e la natura del danno che
una situazione di pericolo può determinare, per cui a
volte diventa piuttosto complesso attuare delle misure di
prevenzione e di protezione che siano consone e
soprattutto sufficienti.
La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si
verifichi un evento dannoso conseguente all'esposizione ad
un pericolo, è l'insieme delle complesse operazioni che
devono essere effettuate per stimare qualsiasi esposizione
ad un pericolo, in relazione con le modalità di
svolgimento delle procedure lavorative.
Perché effettuare un documento di
valutazione dei rischi?
Ogni manciata di minuti
qualcuno nell’UE muore a causa del lavoro. Ogni anno,
inoltre, centinaia di migliaia di lavoratori sono
vittime di infortuni sul lavoro, mentre altri chiedono
permessi per malattia a causa dello stress,
dell’eccessivo carico di lavoro , di disturbi
muscoloscheletrici o di altre malattie legate
all’attività lavorativa. Gli infortuni e le malattie,
oltre a generare costi in termini di disagio umano a
carico dei lavoratori e delle loro famiglie, vanno a
incidere sulle risorse dei sistemi sanitari e riducono
la produttività delle aziende.
La valutazione dei
rischi è fondamentale per una gestione efficace
della sicurezza e della salute e può essere considerata
la chiave di volta per limitare gli infortuni legati
all’attività lavorativa e le malattie professionali. Se
svolta in maniera corretta, può migliorare la sicurezza
e la salute sul luogo di lavoro e, più in generale,
accrescere il rendimento dell’azienda.
In cosa consiste la valutazione dei rischi?
La valutazione dei rischi è un
processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul
luogo di lavoro.
Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti
dell’attività lavorativa,
volto a stabilire:
■ cosa può provocare lesioni o danni;
■ se è possibile eliminare i pericoli e, nel caso in cui
ciò non sia possibile;
■ quali misure di prevenzione o di protezione sono o
devono essere messe
in atto per controllare i rischi.
I datori di lavoro hanno il dovere, da un lato, di
garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori in relazione a ogni aspetto collegato
all’attività lavorativa e,
dall’altro lato, di effettuare una valutazione dei
rischi. La direttiva quadro
dell’UE sottolinea il ruolo fondamentale della
valutazione dei rischi e
stabilisce le disposizioni di base che ogni datore di
lavoro deve rispettare. Gli Stati membri, tuttavia,
hanno il diritto di adottare disposizioni più rigorose
per tutelare i propri lavoratori (cfr. la normativa
specifica del proprio paese).
Come si valutano i rischi?
Per la maggior parte delle
imprese dovrebbe essere sufficiente un semplice
approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi.
Esistono, tuttavia, altri metodi altrettanto efficaci,
in particolare per rischi e situazioni più complessi.
Il metodo di valutazione dei rischi in cinque fasi:
Fase 1 — Individuare i
pericoli e i rischi
Di seguito sono riportati
alcuni suggerimenti per facilitare l’individuazione dei
pericoli:
■ ispezionare il posto di lavoro e verificare cosa può
arrecare danno;
■ consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti per
conoscere i problemi riscontrati;
■ considerare i pericoli a lungo termine per la salute,
come livelli elevati di rumore o l’esposizione a
sostanze nocive, nonché i rischi più complessi o meno
ovvi come i rischi psicosociali o i fattori legati
all’organizzazione;
■ esaminare i registri aziendali degli infortuni e delle
malattie;
■ raccogliere informazioni da altre fonti quali:
— manuali d’istruzioni o schede tecniche dei
produttori e fornitori;
— siti web dedicati alla sicurezza e alla salute
occupazionale;
— organismi, associazioni commerciali o sindacati a
livello nazionale;
— normative e norme tecniche.
È importante capire chiaramente, per ciascun pericolo,
quali sono le persone esposte al rischio; ciò può essere
utile per individuare il modo migliore per gestire tale
rischio. Questo non significa elencare ciascun
lavoratore per nome, bensì indicare gruppi di persone,
come per esempio «personale impiegato nei magazzini» o
«passanti».
Possono essere a rischio anche categorie di persone come
gli addetti alle pulizie, i contraenti e il pubblico.
Particolare attenzione deve essere prestata alle
questioni di genere e ai gruppi di lavoratori che
possono essere maggiormente a rischio o che hanno
particolari requisiti (cfr. il riquadro). In ogni caso,
è importante determinare in che modo queste persone
possono subire danni, ossia quale tipo di infortunio o
malattia può presentarsi.
Fase 2 — Valutare e attribuire
un ordine di priorità ai rischi
La fase successiva consiste nel
valutare il rischio derivante da ciascun pericolo.
A tal fine si possono considerare i seguenti fattori:
■ la probabilità che un pericolo arrechi danno;
■ la possibile gravità del danno;
■ la frequenza (e il numero) dei rischi a cui i
lavoratori sono esposti.
Un processo di valutazione semplice, basato sul
buonsenso e che non richieda competenze specialistiche o
tecniche complicate, potrebbe essere sufficiente per i
pericoli o le attività presenti in molti luoghi di
lavoro. Tra questi si annoverano le attività che
comportano pericoli di lieve entità o i luoghi di lavoro
in cui i rischi sono ben noti o facilmente rilevabili e
in cui è prontamente
disponibile uno strumento di controllo. Probabilmente è
questo il caso della maggior parte delle aziende
(soprattutto delle piccole e medie imprese, PMI).
Ai rischi deve quindi essere attribuito un ordine di
priorità, che deve essere rispettato al momento di
avviare le azioni di gestione.
Fase 3 — Decidere l’azione
preventiva
La fase successiva consiste nel
decidere come eliminare o controllare i rischi.
In questa fase, è necessario considerare:
■ se è possibile eliminare il rischio alla radice;
■ nel caso in cui ciò non sia possibile, in che modo si
possono controllare i rischi, affinché non compromettano
la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti.
Nel prevenire e controllare i rischi è necessario tenere
conto dei seguenti
principi generali di prevenzione:
■ evitare i rischi;
■ sostituire i fattori di rischio con fattori non
pericolosi o meno pericolosi;
■ combattere i rischi alla fonte;
■ adottare misure protettive di tipo collettivo anziché
misure di protezione individuali (per esempio,
controllare l’esposizione ai fumi attraverso sistemi di
aerazione locali piuttosto che con l’ausilio di
maschere);
■ adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nelle
informazioni;
■ cercare di migliorare il livello di protezione.
Fase 4 — Intervenire con
azioni concrete
La fase successiva consiste nel
mettere in atto misure di prevenzione e di protezione. È
importante coinvolgere i lavoratori e i loro
rappresentanti in questo processo.
Un intervento efficace comprende l’elaborazione di un
piano che specifichi:
■ le misure da attuare;
■ le persone responsabili di attuare determinate misure
e il relativo calendario di intervento;
■ le scadenze entro cui portare a termine le azioni
previste.
È essenziale che ogni attività volta a eliminare o
prevenire i rischi sia fatta rientrare in un ordine di
priorità.
Fase 5 — Controllo e riesame
È importante inoltre ricordarsi
di effettuare verifiche periodiche per garantire che le
misure preventive e protettive funzionino o siano
effettivamente attuate e per individuare nuovi problemi.
La valutazione dei rischi deve essere revisionata
regolarmente, in base alla natura dei rischi, al grado
di evoluzione probabile dell’attività lavorativa o alla
luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio
o «quasi incidente».
La valutazione dei rischi non è un’azione una tantum.
Registrare la valutazione
La valutazione dei rischi deve
essere registrata.
Tale registrazione può essere utilizzata come base per:
■ trasmettere informazioni alle persone interessate;
■ monitorare se sono state introdotte le misure
necessarie;
■ fornire una prova alle autorità di vigilanza;
■ provvedere a una revisione, nel caso in cui le
circostanze cambino.
Si raccomanda, in particolare,
di registrare almeno le seguenti informazioni:
■ nome e funzione della persona o delle persone che
effettuano l’esame;
■ pericoli e rischi individuati;
■ gruppi di lavoratori sottoposti a determinati rischi;
■ misure di protezione necessarie;
■ informazioni specifiche sull’introduzione delle
misure, quali il nome della persona responsabile e la
data;
■ dati relativi alle successive disposizioni per il
monitoraggio e la revisione, comprese le date e le
persone coinvolte;
■ informazioni in merito al coinvolgimento dei
lavoratori e dei loro rappresentanti nel processo di
valutazione dei rischi.
Lavoratori che corrono il
rischio maggiore
■ Lavoratori con disabilità
■ Lavoratori immigrati
■ Lavoratori giovani o anziani
■ Donne in stato di gravidanza e madri che allattano
■ Personale privo di formazione o esperienza
■ Manutentori
■ Lavoratori immunocompromessi
■ Lavoratori affetti da patologie quali la bronchite
■ Lavoratori sottoposti a cure mediche che possono
accrescerne la
vulnerabilità ai pericoli.
Documento Valutazione dei
rischi:
Per sviluppare un sistema di
sicurezza efficace per garantire la salute e sicurezza
nei posti di lavoro, la valutazione del rischio è il
punto di partenza. E' lo strumento fondamentale che
permette al datore di lavoro di individuare le misure di
prevenzione e protezione e di pianificarne
l'attuazione. La valutazione dei rischi è un obbligo
non delegabile del datore di lavoro.
Dalla valutazione del rischio
si incardinano i problemi relativi alle decisioni da
prendere in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
di rischi ambientali per la collettività.
Il rischio va valutato sia da
un punto di vista qualitativo che quantitativo.
L’aspetto qualitativo è più facilmente individuabile,
esistono strumenti, sufficientemente validati e
strutturati per diverse situazioni, che possono essere
di grande aiuto nella valutazione dei rischi lavorativi
e non, anche se ci si può trovare ad avere grosse
difficoltà in alcuni casi in cui non sono disponibili
sufficienti dati scientifici, statistici ed
epidemiologici, per cui le informazioni sono scarse e
rendono difficile l'attuazione della fase decisionale.
La nostra esperienza è tal grande che si trova sempre
gli strumenti adeguati e le informazioni che servono per
concludere la fase “qualitativa”.
La valutazione quantitativa è
sicuramente più complessa da attuare, specie per i
rischi per i quali non esiste il riferimento a un
qualche tipo di misurazione. Anche in questo caso si
configura la possibilità che una mancata quantificazione
impedisca una corretta valutazione, per cui ci si trova
davanti alla difficoltà di prevedere il danno che
potrebbe verificarsi.
I risultati della valutazione dei rischi sono
fondamentali per pianificare una corretta gestione della
prevenzione salute e sicurezza sul lavoro si può creare
una situazione ove si devono fare delle decisioni
politiche aziendale; visto che non sempre è possibile
valutare correttamente e soprattutto in termini
quantitativi il rischio e la natura del danno che una
situazione di pericolo può determinare.
A volte diventa piuttosto
complesso attuare delle misure di prevenzione e di
protezione che siano consone e soprattutto sufficienti.
La collaborazione fra i nostri professionisti (tecnici,
medici, architetti, chimici, biologi, ecc), datore di
lavoro, fornitori ed i nostri buonissimi rapporti con
specialisti e professionisti esterni fa si che arriviamo
sempre alle decisione e conclusione giusto per garantire
una valutazione completa, professionale e personalizzato
per ogni ambiente lavorativa immaginabile senza che il
datore di lavoro o l’azienda devono pagare in termini di
qualità o quantità.
Documento Unico Valutazione
Rischi Interferenza: DUVRI
Il DUVRI è il documento unico
valutazione rischi interferenze ed è obbligatorio per il
D.Lgs 81/2008. Le interferenze sono quelle causate da
un'attività svolta all'interno della nostra azienda da una
ditta esterna come lavori di manutenzione, pulizie,
restauro, ecc.
Per “interferenze” si intendono,
secondo la Determinazione, “le circostanze nelle quali si
verifica un contatto rischioso tra il personale del
committente e quello dell’appaltatore o tra il personale
di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale
con contratti differenti”.
Documento Valutazione rischio
chimico:
In numerose lavorazioni vengono
utilizzati “agenti chimici” i quali hanno la capacità di
provocare danni alla salute di chi l'utilizza. Sostanze
chimiche sono usati nella maggior parte delle aziende, per
esempio nella edilizia, l’autofficina, addetti alla
manutenzione, addetti alle pulizie, addetti di
laboratorio, parrucchiere, ecc. ecc., ma anche i normali
saponi per lavarci i mani o i detergenti per le pulizie
dei pavimenti e piatti sono considerate agenti chimici.
Il datore di lavoro di qualsiasi
attività lavorativa dove vengono usati sostanze chimiche
ha l'obbligo di procedere nella valutazione del rischio
chimico e di creare il documento valutazione rischio
chimico. Il documento di valutazione del rischio chimico è
per conoscere il rischio per la salute di tutti quelli
agenti chimici utilizzati e valutarne la nocività
basandosi su quanto riportato sulle schede di sicurezza,
in base alle quantità utilizzate e alle modalità di
utilizzo.
La pericolosità di una
sostanza/preparato è determinata dagli effetti nocivi che
provoca sul corpo umano, ma anche dal rischio di
esplosione, incendio, ecc.
Inoltre, molte sostanze possono diventare pericolose se
usate in particolari condizioni, ad esempio aria compressa
o acqua ad alta temperatura.
L’esposizione al rischio può
essere accidentale nel caso di sversamento, incendio o
esplosione o l’esposizione può essere continuativa quando
il lavoratore è esposto frequentemente alla sostanza
pericolosa; l’effetto lesivo può essere acuto per
esposizioni a elevate dosi o cronico per esposizioni a
dosi basse.
L’interazione degli agenti
chimici con l’organismo può avvenire per: contatto,
inalazione o ingestione.
Ricordiamo che ogni prodotto utilizzato in azienda deve
essere correlato dalla " SCHEDE DI SICUREZZA" nelle quali
saranno riportati i comportamenti da adottare in caso di
incidente.
La Valutazione dei rischi è un
obbligo indelegabile del datore di lavoro. Il documento
valutazione rischio chimico è redatto da tecnici
qualificati ed è effettuata in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria
la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza (RLS).
I lavoratori classificati, a
seguito della valutazione dei rischi, esposti a "rischio
chimico non moderato", devono essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.
Documento Valutazione Rischio
Biologico
Il rischio biologico è il rischio
causato da microrganismi presenti in azienda. Per agente
biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano.
Il rischio biologico può
provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Il rischio
biologico costituisce di per sé un tipo di rischio
intrinseco all’attività sanitaria, al quale l’operatore
sanitario, sia esso medico, infermiere, o addetto al
laboratorio di analisi, può trovarsi esposto. Tale rischio
è costituito da agenti biologici che possono risultare
potenziali portatori delle più varie patologie infettive.
L’operatore sanitario è infatti costantemente a contatto
diretto con materiali biologici (ad esempio sangue,
saliva, altri fluidi, aerosol respiratori) nonché da
materiali o strumenti che siano stati contaminati da
agenti biologici o da altre sostanze risultanti
potenzialmente infette.
Non solo l’operatore sanitario può essere esposto a questo
rischio, ma anche i camerieri, le donne delle pulizie, gli
vari addetti nelle strutture sanitarie (case di cura,
ospedale, laboratori di analisi, ecc.) p.e. gli addetti
alla lavanderia, addetti alla manutenzione, autisti delle
ambulanze, ecc.
Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di
tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle
loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della
loro entità. La valutazione del rischio biologico
è effettuata in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza
sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza ( rls ).
Documento Valutazione
Rischio Rumore:
Nel momento che la salute dei
lavoratori è sottoposta a rischi dovuti dall'utilizzo di
macchinari o apparecchiature rumorose o ove si presentino
lavorazioni rumorose quale p.e. taglio del legno, taglio
dell'alluminio, uso del martello pneumatico, lavori
stradali e lavori di edilizia andrà effettuata una
valutazione del rischio rumore per valutare il livello di
esposizione per ogni mansione e ogni lavoratore. Ove
possibile si andranno ad eliminare i rischi, utilizzando
ad esempio lame circolari silenzione, dove non si potranno
eliminare i rischi presenti si andranno ad utilizzare dei
dispositivi di protezione collettiva e dei dispositivi di
protezione individuali ( DPI ) come per esempio le cuffie.
Ricordiamo che per ogni livello di decibel ( Db ) si
dovranno utilizzare delle cuffie specifiche ed idonee al
quella frequenza. Ogni DPI deve essere marchiato CE e deve
essere provvisto di istruzioni per l'utilizzo, in caso di
lavoratori stranieri le istruzioni dovranno essere
multilingue.
La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del
datore di lavoro. La valutazione del rischio
rumore è effettuata da tecnici esperti in
sicurezza sui luoghi di lavoro ed è effettuata in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente (nei
casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria),
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (RLS).
I nostri tecnici sono a vostra disposizione per la
redazione del documento.
Valutazione Rischi
Movimentazione Manuale Cariche:
Nei rischi presenti nell'attività
lavorativa esiste anche quello causato dalla
movimentazione manuale dei carichi, quest'ultima deve
essere valutata con cura, valutando il tempo di
esposizione al rischio e l'intensità del carico. Per
effettuare questa valutazione si ricorrono a tabelle di
standard internazionali quali L'Indice di Sollevamento
NIOSH ( MMC ). Queste ultime saranno necessarie per la
stesura del documento rischi ( DVR ).
Offriamo un servizio per la valutazione dei rischi per le
attività nelle quali ci sono soggetti esposti a
movimentazione manuale dei carichi ( MMC ). Siamo dotati
di tecnici qualificati ed esperti nel settore sicurezza
sul lavoro.
Documento Valutazione Rischio
Incendio
Il nostro gruppo dispone di
tecnici qualificati per la redazione del documento per la
valutazione dei rischi. Nel documento valutazione rischi
la nostra azienda andrà a valutare anche il rischio
incendio. Offriamo anche una vasta gamma di corsi di
formazione, p.e. il corso antincendio e primo soccorso
aziendale.
In ambienti superiori a 400 metri quadrati oltre alla
valutazione del rischio incendio sarà necessario il CPI
certificato prevenzione incendi con il nulla osta dei
vigili del fuoco ( VDF ). La nostra azienda collabora con
professionisti per il rilascio del CPI per tutti i tipi di
azienda come alberghi, mobilifici, fabbriche, scuole,
aziende ospedaliere, ecc..
Documento Valutazione Rischio
esplosione.
In ambienti esposti a particolari
rischi si dovrà valutare il rischio esplosione. Le
attività con concentrazioni superiori ai limiti nell'aria
presente nel luogo di lavoro possono provocare
un’esplosione causando la morte o la lesione
dell'operatore che si trova nel luogo dell'incidente nel
momento dell'esplosione. La certificazione atex di un
prodotto è la garanzia che quest'ultimo non sia a rischio
esplosione. Il tutto deve essere presente nel documento di
valutazione.
La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del
datore di lavoro. La valutazione del rischio
esplosione è effettuata da tecnici esperti in
sicurezza sui luoghi di lavoro.
P.O.S. (Piano operativo
di sicurezza)
Tutte le imprese edile devono
presentare il piano operativo di sicurezza (POS) prima di
entrare in un cantiere. Il documento deve essere redatto
in base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Il piano tiene conto dei luoghi
di lavoro comuni per un’impresa di costruzioni ( cantieri,
uffici, magazzino, ecc). Inoltre contiene
l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e
le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il POS è costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali
fasi critiche del processo di costruzione.
PIMUS
Il documento PiMUS (Piano
di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) è il
documento operativo che deve essere preso come riferimento
dal personale addetto al montaggio, uso e smontaggio di un
ponteggio. E’ un documento obbligatorio che deve essere
redatto dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. (vedi Capo II, Titolo IV D.Lgs. 81/08).
Il PiMUS deve garantire la propria
sicurezza durante l'attività, la sicurezza di altri
individui (lavoratori del cantiere, abitanti di uno
stabile in restaurazione, ecc.) che pur non essendo
addetti al montaggio/smontaggio potrebbero trovarsi
coinvolti in queste operazioni e la sicurezza di chi
utilizzerà il ponteggio.
Il PiMUS deve essere redatto quando si utilizzano ponteggi
metallici fissi, altre opere provvisionali realizzate con
elementi di ponteggi metallici fissi o ponteggi realizzati
con elementi in legno.
Gli archivi della procedura contengono decine di
prescrizioni relative a fasi di montaggio, uso e
smontaggio dei ponteggi classificate in funzione della
tipologia e della modalità di montaggio/smontaggio del
ponteggio.
Per ogni ponteggio deve essere redatto un PiMUS specifico,
se nel cantiere sono presente più ponteggi saranno redatti
più PiMUS.
La nostra e-mail, o in alternativa i numeri di telefono e fax in orario d'ufficio, sono a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.