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Pratiche D.I.A.

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è una pratica comunale che serve a dichiarare la conformità dei lavori previsti alle norme e ai regolamenti vigenti.
La D.I.A. è necessaria in casi quali la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo e la ristrutturazione. Più recentemente, nuove leggi hanno ampliato le competenze della D.I.A. ed ora è utilizzabile, in alcuni casi, per costruire nuovi edifici, qualora sia presente un Piano Particolareggiato.

A cosa serve la D.I.A., termini e condizioni

Le pratiche D.I.A. devono essere presentate allo sportello unico almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Trascorsi i trenta giorni, se non si è ricevuta risposta, entra in gioco il meccanismo del “silenzio assenso” e i lavori possono iniziare, al massimo entro un anno.

La denuncia deve essere accompagnata da una relazione dettagliata, firmata da un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali. La relazione assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Deve inoltre essere indicata l'impresa alla quale si intende affidare i lavori.

La denuncia di inizio attività è valida per un periodo massimo di tre anni, trascorsi i quali è necessario presentare una nuova denuncia per poter proseguire. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

Manutenzione straordinaria

Sono interventi di manutenzione straordinaria:

  • il rifacimento o la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse dalle precedenti

  • le opere accessorie in edifici esistenti che comunque non comportino aumenti di volume e di superfici utili (quali ad esempio: centrali termiche, impianti di ascensori , scale di sicurezza, intercapedini, canne fumarie esterne, recinzioni, sistemazioni esterne, ecc.)

  • la demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni per creazione di servizi (come realizzazione ed integrazione di bagni, cucine, ecc.)

  • il rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori

  • gli interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia

  • il rifacimento di vespai, sostituzione di solai, costruzione di recinzioni.

Per la manutenzione ordinaria basta, invece, una comunicazione scritta al Comune prima dell’inizio dei lavori.
Per manutenzione ordinaria si intendono ad esempio interventi di riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura ecc.) condotti che non comportino l'alterazione dei caratteri originali, né l'aggiunta di nuovi elementi o modificazioni delle strutture o dell’organismo edilizio né la realizzazione di nuovi locali.

 

Prima di iniziare un qualsiasi intervento edilizio e' necessario conoscere a quale categoria appartiene il tipo di intervento che vogliamo eseguire, poiche' differenti sono le regole e gli obblighi cui adempiere.

A livello nazionale valgono le regole fissate dal testo unico dell'edilizia, il D.p.r.380/2001, il cui art. 6, che regola le attivita' di edilizia libera, e' stato recentemente modificato dal DL 40/2010 convertito nella legge 73/2010 e dal Dl 70/2011.
Rilevante per la materia e' anche il Dl 78/2010 (legge 122/2010) che, modificando l'art.19 della legge 241/1990 ha di fatto introdotto la SCIA (segnalazione certificata inizio attivita') in sostituzione della DIA (dichiarazione di inizio lavori), cosi' come confermato, in ultimo, dal DL 70/2011 (decreto sviluppo).

Il DL 70/2011 ha introdotto anche una grossa novita' per il permesso di costruire, che ora e' gestito, come la Scia (ex Dia), secondo il criterio del silenzio-assenso.



ATTIVITA' A EDILIZIA LIBERA, per le quali non e' necessario alcun permesso ne' comunicazione (salvo particolari disposizioni comunali). Vi rientrano i avori di MANUTENZIONE ORDINARIA, .le attivita' volte all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra nelle attivita' agricole e la costruzione di serre mobili sprovviste di strutture in muratura.

ATTIVITA' CHE NECESSITANO DI SEMPLICE COMUNICAZIONE, anche inviata telematicamente se il Comune prevede questa modalita', quali
- interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, a patto che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non aumentino il numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- le opere dirette a soddisfare esigente contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e comunque entro 90 giorni;
- opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita' (quando stabilito dal Comune), compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, realizzati al di fuori delle zone urbane classificate come A (a carattere storico, aritistico o di particolare pregio ambientale);
- realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e/o di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici;

Nel primo caso (interventi di manutenzione straordinaria) il richiedente deve comunicare anche i dati dell'impresa che svolge i lavori e deve trasmettere, allegata alla comunicazione, una relazione tecnica con tutti gli elaborati progettuali firmati da un tecnico abilitato che dichiari di non essere dipendente dell'impresa che realizza le opere e che certifichi sotto la propria responsabilita' la conformita' dei lavori ai piani urbanistici e ai regolamenti vigenti.
In tutti i casi, quando richiesti, devono essere allegate alla comunicazione anche le autorizzazioni obbligatorie e devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale.
In caso di inadempimento e' applicabile una sanzione di 258 euro, ridotta a due terzi se la comunicazione viene fatta durante i lavori.

ATTIVITA' CHE NECESSITANO DI SCIA (o ex DIA) O DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
Vi rientrano tutti i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per i quali non basta la comunicazione di cui sopra, le opere di RESTAURO e RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. Per i dettagli si veda piu' avanti.
 
In alcuni casi e' anche necessario munirsi del "certificato di agibilita'".
 
Prima di passare alla trattazione delle regole e' bene precisare che:
- al di la' delle regole generali dettate dalla legge nazionale, che e' bene conoscere, nella pratica deve essere fatto riferimento alla normativa regionale e locale, rivolgendosi agli uffici tecnici del proprio comune.
- le Regioni a statuto ordinario possono ampliare infatti la categoria di interventi per i quali e' sufficiente la semplice comunicazione al posto della Scia.
- attualmente molte regole sono cambiate e stanno ancora cambiando, a livello regionale, a seguito del "recepimento" da parte delle Regioni del cosiddetto "piano casa" del Governo.

DEFINIZIONI ED ESEMPI
Il riferimento per capire quali siano i lavori che rientrano nelle suddette categorie e' il Testo unico dell'edilizia" (d.p.r.380/01 art.3).
 
MANUTENZIONE ORDINARIA
Definizione di legge: "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
ESEMPI: rifare il tetto (con gli stessi materiali), rifare il pavimento, rinnovare il bagno, ritinteggiare la facciata, rinnovare il bagno, installare un'antenna tv, sostituire una finestra (senza alterare la struttura), sostituire la pavimentazione, sostituire un ascensore (senza modifiche), installare un impianto di riscaldamento autonomo (comunicando il calcolo del consumo energetico). Sono "liberi" da adempimenti anche gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche senza realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Definizione di legge: "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
ESEMPI: realizzazione di servizi igienico-sanitari oppure tecnologici, installare centrali termiche od ascensori, l'abbattimento di muri divisori interni (non portanti!!) così come la loro costruzione, l'apertura di finestre.
Naturalmente, nel caso che questi interventi portino delle modifiche alla struttura originaria (lavori dunque di una certa entita', non semplici riparazioni) non potranno rientrare nelle opere di manutenzione ordinaria. Non vi rientrano, per esempio, lavori fatti per coprire una terrazza o per ricavare una terrazza a tasca demolendo una parte del tetto.
RESTAURO e RISANAMENTO CONSERVATIVO
Definizione di legge: "gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio".
ESEMPI: chiedere un cambio di destinazione dell'immobile e dunque effettuare quegli interventi che ne consentono l'adeguamento alla nuova destinazione, sostituire eliminare od inserire quegli elementi accessori e quegli impianti richiesti dall'uso specifico dell'edificio.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Definizione di legge: "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
ESEMPI: tutti i lavori di trasformazione di un edificio con i quali si giunta ad ottenere una struttura che sia, in parte o del tutto, nuova. Gli elementi costituenti l'edificio possono subire modificazioni ed aggiunte arrivando -nelle villette unifamiliari- a poter addirittura ampliare la superficie -dove e come consentito dai piani regolatori-(e comunque fino ad un massimo del 20%).
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
Definizione di legge: "si tratta di interventi di nuova costruzione, di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie precedenti."
Sono lavori che hanno l'obiettivo di sostituire l'edificio od addirittura gli edifici, portando cosi' ad una modifica del palazzo, dell'isolato, della stessa rete stradale. E' un tipo di intervento che, data la sua portata, interessera' meno il privato cittadino.
ESEMPI: le modifiche all'area di un supermercato o di una fabbrica, oppure ad una stazione ferroviaria.
 
LA S.C.I.A. (ex DIA)
La SCIA (segnalazione certificata inizio attivita') ha praticamente sostituito, dal 31/7/2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2010) la DIA (denuncia inizio attivita') in tutte le normative nazionali e locali che la citano, mantenendosi nello stesso ambito applicativo.
Dopo un periodo di incertezza e' stata una legge (DL 70/2011) a confermare definitivamente che essa si applica anche in ambito edilizio, nei termini suddetti.
Alla sua presentazione non deve seguire un permesso o un'autorizzazione, si tratta di una semplice comunicazione con la quale si avvisa l'amministrazione comunale relativamente ai lavori, alla loro durata -e conformita' al piano regolatore e alle leggi- e a chi li esegue.

Dopo averla presentata e' possibile quindi dare subito inizio ai lavori, senza attendere che decorra il termine di 30 giorni che in precedenza erano a disposizione del Comune per esprimersi al riguardo ed eventualmente impedirne l'inizio.

Nei casi in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, prima di dare inizio ai lavori occorre ottenere il nulla osta dagli organi preposti (sovrintendenza o altro ente competente). La Scia, infatti, non sostituisce questi atti autorizzativi. In questi casi e' piu' che mai necessario informarsi bene direttamente presso lo sportello unico dell'edilizia del comune di interesse.

La Scia inoltre non sostituisce la Dia quando essa, in base alla legge, viene usata alternativamente alla richiesta di permesso di costruire (la cosiddetta Super-Dia) per disposizione di leggi nazionali o regionali.

E' bene dire, in proposito , che non tutti gli enti locali si sono uniformati alla legge nazionale, e che in alcuni comuni (vedi per esempio Milano) la Scia e la Dia convivono, e solo in alcuni casi sono alternative.
Consultare l'ufficio comunale locale e' determinante. Non solo alcuni Comuni richiedono ancora la Dia, ma fissano tempi propri di attesa prima di poter iniziare i lavori (per esempio 20 giorni -anzihce' 30- in Toscana).

Per quanto dice la legge e' necessario utilizzare la Scia per tutti gli interventi non riconducibili ad attivita' di edilizia libera (essenzialmente le manutenzioni ordinarie) oppure soggetti all'obbligo di ottenimento del permesso di costruire (si veda piu' avanti), nonche' per le attivita' per le quali non e' sufficiente la presentazione della semplice comunicazione (vedi sopra).

E' quindi necessaria per interventi di:

- manutenzione straordinaria che riguardino le parti strutturali dell'edificio e/o comportino aumento dele unita' immobiliari e/o implichino incremento dei parametri urbanistici;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia (*).
 
(*) Attenzione! Puo' essere presentata la Scia anche se gli interventi di ristrutturazione edilizia portano ad un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportando aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (vedi piu' avanti la sezione dedicata alla "Super-Dia").
Occorre invece il permesso di costruire se la modifica comporta mutamenti di destinazione d'uso (salvo diverse disposizioni regionali).
 
PROCEDURA
La Scia deve essere presentata presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune ove si trova l'immobile, corredata da documenti, redatti da tecnici abilitati, che attestino la sussistenza dei requisiti e certifichino la conformita' dei lavori da eseguire con le normative nazionali e locali (regolamenti edilizi, normative di sicurezza, igienico sanitarie, etc.). I dati personali possono essere forniti con autocertificazioni.

L'attivita' edilizia puo' essere iniziata subito dopo la presentazione della Scia.
Nei 30 giorni successivi (60 giorni fino al 13/5/2011) lo sportello dell'edilizia esegue una serie di verifiche. Se viene riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite oppure la violazione dei regolamenti edilizi locali o delle normative edilizie, l'ufficio provvede a notificare all'interessato un ordine motivato di rimuovere o modificare i lavori fino ad allora eventualmente eseguiti, entro un termine massimo di 30 giorni. In caso di autocertificazioni mendaci possono anche essere comminate sanzioni penali.

Decorsi i suddetti 60 giorni col silenzio dell'ufficio comunale, i lavori si intendono approvati (silenzio-assenso), e l'ufficio puo' intervenire solo in caso di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
 
VIOLAZIONI
Se vengono realizzati interventi in assenza o in difformita' della Scia (o DIA) viene applicata una sanzione pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, sanzione di minimo 516 euro.
 
Se si tratta di interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti su immobili vincolati l'autorita' vigilante sui vincoli puo' disporre la rimozione delle opere e l'applicazione di una sanzione aggiuntiva variabile da 516 a 10.329 euro.
 
Se l'intervento e' comunque conforme al piano urbanistico locale e alle norme edilizie, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere una "sanatoria" versando una somma stabilita dall'ufficio comunale in relazione alla variazione di valore dell'immobile, e variabile da 516 a 5.164 euro.
 
La mancata presentazione della Scia (o DIA) non comporta, in alcun caso, l'applicazione di sanzioni penali (ammende e arresto). Se ve ne sono i presupposti possono invece essere applicate le sanzioni previste in caso di violazioni in materia di permesso di costruire (vedi piu' avanti).

IL PERMESSO DI COSTRUIRE (ex CONCESSIONE EDILIZIA)
Il rilascio del permesso di costruire e' necessario per
- interventi di nuova costruzione;
- interventi di ristrutturazione urbanistica;
- interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un edificio del tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino un aumento di unita' immobiliari, modifiche di volume, di sagoma, di superficie, etc., oppure che comportino mutamenti della destinazione d'uso.
 
Sono le Regioni che stabiliscono con proprie leggi quali interventi, o mutamenti d'uso, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o della Scia (e/o DIA);
 
DOVE

Il permesso di costruire e' rilasciato dietro presentazione di domanda allo "sportello unico dell'edilizia" del Comune ove si trova l'immobile oggetto di intervento. Vanno allegati i progetti richiesti dal regolamento edilizio nonche' una dichiarazione del progettista circa la conformita' del progetto alle norme locali e nazionali (regolamenti edilizi, normative antisismiche, igienico-sanitari, dell'efficienza energetica, etc.).
Presso lo specifico 'ufficio, o sul sito del Comune, si possono trovare precise istruzioni su come va compilata la richiesta e cosa va allegato.
 
Il permesso e' rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi ha titolo per chiederlo. Esso e' irrevocabile, trasferibile agli eredi, e non incidente sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.
 
Ovviamente il suo rilascio dipende strettamente dalle previsioni contenute nei regolamenti locali (piani regolatori), ed e' fatto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, sia nazionali che locali.
 
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e ultimazione dei lavori, Il termine di inizio non puo' essere superiore ad un anno dal suo rilascio, e quello di ultimazione non puo' superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati per fatti sopravvenuti ed estranei alla volonta' dell'intestatario.
Se i termini decorrono decade il diritto per la parte di opere non eseguite tranne il caso in cui, prima della scadenza, venga ottenuta una proroga. Altrimenti i lavori non possono riprendere finche' non e' stato rilasciato un nuovo permesso.
 
Un nuovo piano regolatore che contrasti con gli interventi edilizi potrebbe far decadere il permesso, a meno che i lavori non siano gia' partiti e non si concludano entro tre anni.
 
Il permesso di costruire non conforme alle norme e ai regolamenti edilizi puo' essere annullato dalla Regione entro 10 anni dalla sua adozione, con ordine di interruzione dei lavori e, dopo sei mesi, di demolizione degli stessi.
 
TEMPI
Lo "sportello unico dell'edilizia" comunica al richiedente -entro 10gg dalla presentazione della domanda- il nominativo del responsabile del procedimento, persona a cui rivolgersi per ogni richiesta inerente la pratica.
Le domande vengono gestite in ordine di presentazione ed entro 60 gg dalla presentazione il responsabile del procedimento formula una "proposta di provvedimento". Entro lo stesso termine il responsabile puo' chiedere che la documentazione allegata venga integrata o che il progetto venga modificato. Le integrazioni vanno fatte entro i successivi 15 gg e fino al quel momento il termine per emettere la proposta di provvedimento si sospende.
Il provvedimento finale e definitivo viene emesso -e notificato al richiedente- entro 30gg dall'emissione della "proposta di provvedimento". L'atto viene anche pubblicato sull'albo pretorio, e i suoi estremi devono figurare in un cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' previste dal piano regolatore.
 
Il primo termine (quello di 60gg) raddoppia nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti e per i progetti particolarmente complessi.
 
IN CASO DI "SILENZIO"
Il Dl 70/2011 ha introdotto una grossa novita', in vigore dal 14/5/2011, ribaltando le conseguenze di una mancata risposta da parte del Comune.
Prima di tale data, se il termine per l'emissione del provvedimento definitivo decorreva inutilmente la domanda si intendeva rifiutata (con il cosiddetto silenzio-rifiuto), con la possibilita' per gli interessati di fare altri due tentativi per ottenere il permesso e, in ultima istanza, di rivolgersi all'autorita' giudiziaria.
Dal 14/5/2011, in caso di mancata emissione del provvedimento o di un diniego motivato, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta (principio del silenzio-assenso), e puo' essere dato il via ai lavori.
Il nuovo principio non si applica ai casi in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali continua a valere quello del silenzio-rifiuto.

Ogni regione puo' prevedere regole diverse e maggiormente semplificate, quindi e' bene rivolgersi allo sportello unico dell'edilizia per ogni informazione sulle regole locali.
 
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

Se durante i lavori si manifestano delle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le prescrizioni dettate dal permesso di costruire, puo' essere presentata una semplice DIA.
 
COSTI

Il rilascio del permesso comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione e di un contributo di costruzione pari ad una frazione del costo di costruzione (o di intervento).
Gli oneri di urbanizzazione sono una sorta di partecipazione del cittadino alle spese di urbanizzazione che il Comune sostiene per il territorio e devono essere pagati dalla persona a cui e' intestato il permesso di costruire. Devono essere liquidati all'atto del rilascio del permesso e possono essere, su richiesta, rateizzati.
Il loro importo varia sia rispetto alla zona di azione sia rispetto al tipo di lavori. Sono normalmente espressi in euro per mq.
 
Il contributo di costruzione invece viene determinato in percentuale (variabile dal 5 al 20%) rispetto ai costi di costruzione o di intervento, maggiorato secondo le classi di edificio.
 
Le tabelle dei due oneri spesso si trovano sui siti stessi dei comuni, nel settore dedicato all'edilizia.

VIOLAZIONI E SANZIONI

Se vengono realizzati interventi in totale difformita' dal permesso di costruire -o in assenza dello stesso- l'ufficio comunale puo' disporre la demolizione o la rimozione dell'opera, a seconda dei casi, e in caso di mancato rispetto dell'ordine puo' confiscare l'edificio.
 
A seconda dei casi (per esempio se non si ottempera all'ordine di demolizione o rimozione) possono seguire anche azioni penali da parte degli organi regionali (ammenda variabile variabile da 10.328 a 103.290 euro ed arresto fino a 2 anni.
 
In caso di ristrutturazioni edilizie non rimosse entro il termine stabilito, il Comune puo' provvedere direttamente a spese di chi ha commesso la violazione. Se la rimozione non e' possibile viene applicata una sanzione pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile.
 
Se le opere sono state eseguite su immobili vincolati vi e' una sanzione aggiuntiva, applicabile dalle autorita' competenti a vigilare sull'osservanza del vincolo, variabile da 516 a 5164 euro.
 
Qualora gli interventi abusivi o eseguiti in difformita' al permesso di costruire siano comunque conformi alle norme edilizie e ai regolamenti locali, e' possibile chiedere un permesso "in sanatoria", pagando il contributo di costruzione in misura doppia. La richiesta va presentata in Comune e il permesso si intende concesso se il responsabile dell'ufficio risponde positivamente entro 60gg. Cio', in ogni caso, prima di ogni accertamento o applicazione di sanzioni.
 
Il mancato pagamento del contributo di costruzione invece comporta l'applicazione di sanzioni decise dalle Regioni. Queste non possono essere inferiori - o superiori al doppio- di:
- 10% del contributo non versato se si paga lo stesso entro 120 gg dalla scadenza;
- 20% del contributo non versato se si paga lo stesso entro 180 gg. dalla scadenza;
- 40% del contributo non versato se si paga lo stesso entro 240 gg. dalla scadenza.
Se il pagamento era rateizzato le sanzioni si applicano nei riguardi dei pagamenti delle singole rate.
 
Decorso inutilmente il termine di 240 gg dalla scadenza il Comune puo' provvedere alla riscossione coattiva.
 
I NUOVI POTERI DELLA DIA (la SUPER-DIA)
Per alcuni tipi di attivita' per le quali normalmente occorrerebbe il permesso di costruire, la legge consente di presentare in alternativa la Dia, che in questi casi viene ancora chiamata "Super Dia" (per i maggiori poteri che ha) nonostante ad oggi si tratti dello stesso documento. La Super Dia non e' in alcun modo, per chiarimento di legge, sostituibile con la Scia (vedi sopra).
 
Nella forma attuale questa Dia coincide con la normale Dia disciplinata dal testo unico dell'edilizia, i cui poteri sono stati incrementati grazie alle modifiche apportate dal d.lgs. 301/02 (decreto a sua volta emesso a seguito delle disposizioni della legge delega 443/01).
 
Il documento e le sue modalita' di rilascio, quindi, non cambiano. Sono solo cambiati i suoi poteri.
 
Sono sottoponibili alla Super-DIA:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
(Fonte: Testo unico dell'edilizia, art.22 comma 3)
 
Note:
- le Regioni a statuto ordinario possono ampliare ulteriormente il potere della Dia.
- gli interventi di cui sopra, pur se viene presentata la DIA, sono comunque sottoposti al contributo di costruzione gia' visto.
- se gli immobili interessati sono sottoposti a vincoli storici-artistici-paesaggistici o ambientali, occorre il rilascio degli specifici pareri e autorizzazioni.
- le sanzioni applicabili rimangono quelle previste per i permessi di costruire (rimozione o demolizione se gli interventi sono eseguiti in difformita' o in assenza della Super Dia, sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, sanzioni penali, etc.etc.).
 
In conclusione:

Per tutto cio' che riguarda le modalita' e tempi di rilascio della DIA si veda il settore della scheda dedicato alla DIA.
Per cio' che riguarda invece gli accertamenti e le sanzioni, il settore utile e' quello del permesso di costruire.
 
IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'
E' il documento che attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti in esso installati.
 
Viene rilasciato dallo "sportello unico dell'edilizia" del Comune in caso di:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle loro condizioni di sicurezza, igieniche, salubrita', risparmio energetico.
 
Chi ha presentato la Scia (e/o DIA) o richiesto il permesso di costruire deve chiedere anche il rilascio di questo certificato, quando questo e' necessario, allegando alla domanda determinati documenti (richiesta di accatastamento, dichiarazione di conformita' dell'opera al progetto approvato, anche in ordine della prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti, dichiarazione dell'installatore degli impianti inerente la conformita' degli stessi alle prescrizioni di legge).
 
Cio' entro 15gg dall'ultimazione dei lavori, rivolgendosi appunto allo sportello unico dell'edilizia. Viene nominato il responsabile del procedimento (a cui ci si puo' poi rivolgere per ogni informazione sulla pratica), e il certificato viene emesso nei successivi 30 gg.
Decorso inutilmente questo termine l'agibilita' si intende data solo se sia stato rilasciato un parere positivo dall'ASL. In caso contrario, quindi se questo parere e' sostituito da autodichiarazioni, l'agibilita' si intende data se decorrono in silenzio 60gg dalla domanda.
Detti termini possono essere sospesi dall'ufficio nel caso venga richiesta documentazione integrativa, fino alla ricezione di questa.
 
La mancata presentazione della domanda comporta l'applicabilita' di una sanzione variabile da 77 a 464 euro.
 
Il riferimento per ottenere informazioni e modulistica e' il sito del Comune o l'ufficio competente (lo sportello unico dell'edilizia).
 
UN DISCORSO A PARTE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Ad oggi per gran parte delle ristrutturazioni edilizie esistono dei benefici fiscali applicabili in sede di dichiarazione dei redditi. Essi sono:
- detrazione del 36% sulle spese sostenute per la ristrutturazione della casa, con tetto massimo di 48.000 euro per unita' immobiliare:  clicca qui
- detrazioni del 55% per interventi che portano ad un risparmio energetico, con tetti variabili a seconda del tipo di lavori:clicca qui
 
Stanti tali detrazioni e gli adempimenti ad esse collegate (comunicazione all'Agenzia delle entrate e/o all'ENEA, etc.) rimangono obbligatori -e a parte- gli adempimenti trattati in questa scheda (presentazione della DIA od ottenimento del permesso di costruire).
Anzi, la legge dice chiaramente che gli interventi che risultano difformi alla DIA o al permesso di costruire o che sono realizzati in assenza di tali titoli (quando questi sono obbligatori, ovviamente) NON beneficiano di detrazioni fiscali di alcun tipo ne' di contributi statali. Nel caso in cui le detrazioni siano state gia' effettuate l'Agenzia delle entrate potra' quindi provvedere al loro recupero coattivo.
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. 380/2001, cosi' come modificato dal d.lgs.301/02 emesso a seguito delle disposizioni della legge delega 443/2001 e dal Dl 70/2011

Per la SCIA:

- Art.19 Legge 241/90 modificato in ultimo dal DL 78/2010 (legge 122/2010), art.49 comma 4bis; versione in vigore dal 31/7/2010 e dal DL 70/2011 (in vigore dal 14/5/2011).
- Chiarimenti del Ministero semplificazione normativa (Nota del 16/9/2010)
- D.L.70/2011, art.5

 

 

 

                                                            

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