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Pratiche C.P.I.

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7/4/1998 - Suppl. Ordinario)

Articolo 1
Oggetto - Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Il certificato prevenzione incendi, detto CPI è l’atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione incendi, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per l’attività presa in considerazione.

Il CPI è previsto dal DPR 547/55, deve essere richiesto obbligatoriamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco pertinente da parte dei titolari di tutte quelle attività comprese nell’elenco del D.P.R. 689/59 e nel D.M. 16/02/82.

 

            La procedura di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi si compone di tre fasi:

  1. Approvazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di un progetto in materia antincendio relativo all’attività, predisposto da tecnici abilitati;

  2. Sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco presso l’azienda per verificare la corretta realizzazione del progetto approvato;

  3. Nel caso di riscontro favorevole viene rilasciato dal Comando Provinciale il Certificato di Prevenzione Incendi.

Dopo il rilascio del CPI, il responsabile dell’attività è tenuto a osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso e a curare il mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature finalizzate alla prevenzione incendi. Qualsiasi variazione sostanziale della situazione riscontrata al momento del sopralluogo determina la decadenza della validità del CPI (es. variazione della superficie dello stabile, aumento dei quantitativi stoccati e/o lavorati di materiali vari, modifica dei percorsi di esodo).

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) ha una validità di tre o sei anni: la scadenza è riportata nel D.M. 16/02/82 per ognuna delle attività elencate. Il titolare prima della scadenza di validità del CPI deve presentare al Comando provinciale VV.F. una richiesta di rinnovo.

A seguito della domanda viene disposto un nuovo sopraluogo necessario a verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza rilevate durante la prima visita. Il rinnovo del CPI ha sempre la validità di tre o sei anni prevista dal D.M. 16/02/82 ed è ammissibile unicamente nel caso in cui non vi siano state modifiche all’interno dell’attività.

 

I nostri Servizi

 

Nell'ambito delle attività in materia di sicurezza svolte dallo Mac Consulting Group , particolare importanza viene riposta nella sezione relativa alla Prevenzione Incendi.
In continuo aggiornamento siamo in grado di supportare studi professionali ed aziende nella realizzazione di pratiche per Rinnovo CPI, ottenimento di Parere di Conformità, rilascio di Certificati Prevenzione Incendi e Consulenze tecniche in materia di sicurezza Antincendio.

Siamo in grado di fornire supporto al servizio di prevenzione e protezione aziendale nella consulenza antincendio.
I servizi offertisono:

 

  • la valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;

  • la realizzazione di vie e uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1955, n. 547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;

  • la realizzazione di misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;

  • le modalità e l'informativa per assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;

  • il controllo dell'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;

  • ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

  1. Consulenza Antincendio per nuove realizzazioni o adeguamento di strutture esistenti;

  2. Progettazione antincendio per ottenimento di Parere di Conformità Antincendio;

  3. Redazione di Pratiche e modulistica per gli iter di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;

  4. Emissione di Certificazioni ai sensi della Legge 818/84;

  5. Prove e verifiche di Idranti e Naspi con relativa perizia giurata;

  6. Valutazione del Rischio Incendio ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998;

  7. Elaborazione di Piano di Emergenza ed Evacuazione;

  8. Corsi per Addetti Antincendio in attività a RISCHIO BASSO;

  9. Corsi per Addetti Antincendio in attività a RISCHIO MEDIO;

Chi è sottoposto al CPI

- Le attività con le caratteristiche previste dal D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni (art. 1 comma 4 D.P.R. 37/98).

- Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.

- Le aziende e le lavorazioni che per dimensioni, ubicazione e altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori

Il CPI attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.

La richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi è subordinata all'ultimazione dei lavori in conformità alle prescrizioni del progetto approvato dal Comando di Vigili del Fuoco.

Completate le opere in base al progetto approvato, occorre presentare, in duplice copia, un'istanza per il sopralluogo di verifica contenente:

- Generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

- La specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del D.M. del 16 febbraio 1982, per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonchè la loro ubicazione;

- Estremi di approvazione del progetto da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Infine è necessario allegare:

- Copia del parere rilasciato dal Comando sul progetto;

- Attestazione di versamento;

- Dichiarazioni e certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

 

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è l’atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione incendi, ma il suo contenuto non è chiaro a tutti.

Disporre di un certificato di prevenzione incendi non vuol dire che l’edificio non subirà mai un incendio, ma attesta che quell’edificio è stato realizzato secondo il livello di sicurezza richiesto dallo Stato. La sicurezza totale, infatti, non esiste in nessuna attività in nessuna parte del mondo ed il rispetto delle norme o dei criteri di sicurezza è l’unico modo che si ha per raggiungere l’equilibrio tra le esigenze di tutela della collettività e la possibilità di realizzazione dell’opera. Per approfondire dal punto di vista giuridico questo concetto si deve ricordare che il contenuto del CPI è stabilito dall’art. 16 del D.Lgs n. 139 del 2006:

Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato di prevenzione incendi e’ rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco e che, se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza.

Per le attività a rischio di incidente rilevante (RIR) è stata pubblicata la lettera di chiarimento del 24 aprile 2008:

 

Progettazione ed adeguamenti antincendio

Supportiamo aziende e progettisti nello studio di adeguate tecnologie e soluzioni antincendio sia per quanto riguarda protezione passiva dei fabbricato, con lo studio di materiali e prodotti per nuove realizzazioni ed adeguamenti, sia per quanto riguarda la progettazione di Impianti antincendio od adeguamento degli impianti esistenti

Importanza particolare viene data allo studio per l'adeguamento di strutture esistenti con la scelta di prodotti e materiali efficaci e convenienti.
Forniamo inoltre il contatto diretto con imprese edili ed impiantistiche specializzate nei servizi da noi sviluppati


 

COME CONTATTARCI PER L'ASSISTENZA

La nostra e-mail, o in alternativa i numeri di telefono e fax in orario d'ufficio, sono a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

 

 

 

                                                            

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